TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202300225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202300225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300225
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 00225/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01680/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Otranto, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della nota -OMISSIS- del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Lecce della Regione Puglia, con la quale è stata dichiarata la improcedibilità, ai sensi dell’art. 5, co. 1, L.R. n. 19/1986, dell’istanza di parere idrogeologico finalizzato alla sanatoria edilizia di n. 3 serre;

- della conseguente nota prot. -OMISSIS- del 22.10.2021 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto, di presa d’atto del predetto parere e di chiusura negativa della pratica di permesso di costruire in sanatoria relativa a n. 3 serre presentata dalla ditta ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS- è imprenditore agricolo professionale e titolare di un’azienda agricola viti-vivaistica in agro di Otranto specializzata nella coltivazione e produzione di barbatelle.

I terreni dell’azienda, individuati in catasto al fg. -OMISSIS-, sono ubicati in località -OMISSIS- del Comune di Otranto e ricadono in zona tipizzata dal vigente P.R.G. come E1.

L’area di intervento è interessata da vincoli paesaggistico ed idrogeologico.

Avendo l’obiettivo di potenziare il settore viti-vivaistico, con istanza 22/09/2014, il ricorrente chiedeva permesso di costruire n. 2 serre mobili stagionali da utilizzare come camera di forzatura delle talee.

Con permesso di costruire n.-OMISSIS-, il Comune di Otranto assentiva la realizzazione delle due serre.

L’intervento è stato, tuttavia, realizzato con parziali difformità. Più in dettaglio, mentre col permesso di costruire sono state assentite due serre stagionali delle dimensioni di m. 9 x 15 x 4 h cadauna, di fatto, anche in ragione della ritenuta loro conformità urbanistica, ne sono state realizzate tre delle dimensioni di m. 9 x 25 x 4 h, ciascuna delle quali ancorata con cordolo di calcestruzzo di cm. 20 x 20 lungo i lati per assicurarne la tenuta agli eventi atmosferici più violenti, trattandosi di zona ventosa.

Durante alcuni controlli dette difformità sono state rilevate e contestate.

Il verbale di contestazione, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ed all’amministrazione comunale di Otranto, ha prodotto l’avvio di procedimento penale n. 5102/2018 R.G.N.R. da parte della prima e l’avvio del procedimento di emissione dei provvedimenti sanzionatori da parte della seconda.

Con istanza telematica del 27/07/2020, sul presupposto della conformità urbanistica delle strutture realizzate, il ricorrente ha chiesto al Comune di Otranto la sanatoria edilizia e l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica delle difformità rilevate;
e ciò nella duplice prospettiva della regolarizzazione amministrativa degli interventi, ai sensi degli artt. 36 D.P.R. n. 380/2001 e 167 d.lgs. n. 42/2004, e della estinzione dei reati, ai sensi degli artt. 45, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1- ter , d.lgs. n. 42/2004.

In data 16/02/2021 è stata rilasciata autorizzazione paesaggistica postuma n. -OMISSIS-.

Il subprocedimento di accertamento della compatibilità idrogeologica ha subito, invece, un arresto, tramite preavviso di parere negativo fondato sull’asserita improcedibilità della richiesta di sanatoria, sul presupposto che l’intervento fosse in contrasto con l’art. 5, comma 1, L.R. n. 19/1986, norma che non consente la realizzazione di serre nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale ”, con coevo invito all’odierno ricorrente a presentare eventuali osservazioni ex art. 10 bis, L. n. 241/1990.

Riscontrando negativamente le osservazioni presentate, con la nota 08/06/2021, il Servizio Territoriale di Lecce del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia ha confermato il contenuto del preavviso di diniego, id est l’improcedibilità della richiesta.

Con nota 22/10/2021, prot. n. -OMISSIS-, il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Otranto ha recepito il parere idrogeologico negativo tout court e, a cagione di questo, ha rigettato l’istanza di permesso di costruire in sanatoria.

Il ricorrente insorge avverso la nota -OMISSIS- del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Lecce della Regione Puglia e la conseguente nota prot. n. -OMISSIS- del 22/10/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto, deducendo i seguenti motivi di ricorso, così testualmente rubricati:

i) Violazione ed erronea applicazione art. 5, comma 1, L.R. 11/09/1986 n. 19. Erronea applicazione art. 1 e violazione artt. 17 e 18 R.D.L. 30/12/1923 n. 3267. Violazione per omessa applicazione artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (testo unico foreste). Violazione ed erronea applicazione regolamento regionale 11/03/2015 n.

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