TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-06-16, n. 202201074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-06-16, n. 202201074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201074
Data del deposito : 16 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2022

N. 01074/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01464/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2017, proposto da
E- Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, M L T, con domicilio eletto presso lo studio Brunella Candreva in Catanzaro, via Antonio Panella, 1;

contro

Comune di Spezzano Albanese, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del “Regolamento per l'applicazione dei canoni non ricognitori”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Spezzano Albanese n. 5 del 31.3.2017, unitamente alle note nn. 12612, 12613 e 12646 del 21 settembre 2017 del Comune di Spezzano Albanese, con cui il Comune ha comunicato l'intervenuta approvazione del citato regolamento, invitando, per gli effetti, e-distribuzione al pagamento delle seguenti somme a titolo di canone non ricognitorio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Spezzano Albanese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2022 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, E-Distribuzione S.p.A. ha impugnato il “ Regolamento per l’applicazione dei canoni non ricognitori ”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Spezzano Albanese n. 5 del 31 marzo 2017, che prevede l’applicazione del relativo canone per le occupazioni del suolo pubblico comunale effettuate, tra l’altro, con le condutture e gli altri manufatti della rete di distribuzione dell’energia elettrica.

La ricorrente ha impugnato anche le note con le quali il Comune ha comunicato l’intervenuta approvazione del citato regolamento, invitando, per gli effetti, E-Distribuzione al pagamento delle somme determinate a titolo di canone non ricognitorio.

2. - La ricorrente ha svolto le seguenti censure:

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento di potere .

La ricorrente ha lamentato, in via principale, che l’imposizione del canone non ricognitorio sia da ritenere legittima solo qualora vi sia un uso “singolare” della strada che incida in modo significativo sull’uso pubblico della risorsa viaria.

L’imposizione di questo canone non è, per contro, legittima a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non precludono ordinariamente la generale fruizione delle strade.

Fermo tale rilievo, ritenuto espressamente “assorbente” dalla ricorrente, quest’ultima ha lamentato anche che il Regolamento di cui è causa sarebbe illegittimo perché non terrebbe conto del fatto che il pagamento del canone non ricognitorio implicherebbe, in ogni caso, l’emanazione di singoli provvedimenti concessori.

Inoltre, la determinazione del CNR dovrebbe essere condotta nel rispetto e secondo i criteri stabiliti dall’art. 27, comma 8, del Codice della strada che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “fissa i parametri generali di commisurazione del canone correlandoli alle caratteristiche precipue del singolo rapporto concessorio”.

Gli atti impugnati sarebbero, infine, illegittimi nella parte in cui (artt. 4 e 6 del regolamento) estendono la categoria delle fattispecie imponibili assoggettando al pagamento del Canone le “occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale (..)”, nonché le occupazioni “di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio” (art. 4, comma 1) e le “occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale”, che sono comunque considerate come effettuate “entro i limiti delle fasce di rispetto stradale” (art. 6, comma 2, enfasi aggiunta).

Tali previsioni contrasterebbero con l’art. 25 del Codice della strada che assoggetta, infatti, al pagamento del CNR i soli “ attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze ”.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 446/1997. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Violazione del principio di legalità.

La ricorrente ritiene che, qualora il Comune riscuota già altri canoni previsti dalla legge (quale appunto il canone ex art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992) gli stessi debbano essere portati in detrazione rispetto alla misura complessiva del COSAP (o della TOSAP) come risultante dall’applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997. Previsione questa non seguita dal Regolamento impugnato.

3. – Si è costituito in causa il Comune resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. – Alla pubblica udienza straordinaria del 27 maggio 2022, svolta in modalità telematica secondo le previsioni dell'art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con mod, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, la causa è stata assegnata in decisione.

5. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.

6. – È fondato il primo motivo di censura, sotto il profilo della dedotta illegittimità del Regolamento nella parte in cui impone il canone a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non precludono ordinariamente la generale fruizione delle strade.

Al riguardo, il Collegio richiama l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, già posto a fondamento di precedenti pronunce di questo TAR (cfr., inter alia , sentenza 1 aprile 2022, n. 588), secondo il quale dall’analisi degli artt. 25 e 27 del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) si ricava che l’imposizione del canone non ricognitorio è legittima in tanto in quanto abbia a riferimento l’occupazione singolare della sede stradale e relative pertinenze, derivante da un titolo concessorio o autorizzatorio, sempre che l’occupazione si accompagni a una limitazione o modulazione della possibilità del suo utilizzo pubblico della strada.

Segnatamente, “ il fatto che il Codice abbia operato un espresso richiamo alla sola “sede stradale” (i.e.: alla superficie e non anche al sottosuolo e al soprasuolo) depone nel senso che l’imposizione di un canone non ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale è legittima solo se consegue a una limitazione o modulazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico;
ma non anche a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione. Naturalmente, in questi ultimi casi, l’imposizione di un canone non ricognitorio avrà un giusto titolo che la renderà legittima per il tratto di tempo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell’infrastruttura a rete impediscono la piena fruizione della sede stradale;
ma non si rinviene una giustificazione di legge per ammettere che una siffatta imposizione possa proseguire anche indipendentemente da questa occupazione esclusiva, cioè durante il periodo successivo (che può essere anche pluridecennale) durante il quale la presenza in loco dell’infrastruttura di servizio a rete non impedisce né limita la pubblica fruizione della sede stradale
” (Cons. Stato, Sez. V, 12.5.2016, n. 1926;
Cons. Stato, Sez. V, 6.10.2016 n. 4130).

In termini congruenti si è espressa la giurisprudenza di questo Tribunale, affermando l’illegittimità delle previsioni regolamentari che assoggettano al canone non concessorio anche occupazioni che non implicano una riserva al concessionario di un uso speciale del suolo, che non limitano la generale fruizione della sede stradale e che impongono oneri indiscriminati, senza tener conto dell’impatto di ciascun rapporto concessorio rispetto all’uso del bene pubblico (T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 16.1.2018, n. 1677;
T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 13.7.2018, n. 1418 e n. 1419 e, da ultimo n. 1828 del 13.11.2020).

Deve, dunque, ritenersi che il Regolamento Comunale istitutivo del canone non ricognitorio non possa legittimamente sottoporre ad imposizione la posa di cavi e tubi interrati o la realizzazione di altre opere, non destinate, per loro natura, ad interferire con l’uso in superficie della strada comunale.

6.1. – L’accoglimento del predetto profilo di censura esonera, stante il carattere “assorbente” dello stesso espressamente riconosciuto da E-Distribuzione al punto 1.2 del ricorso introduttivo, dall’esaminare gli ulteriori profili di violazione degli artt. 25 e 27 del D.Lgs. n. 285/1992 che sono stati formulati in via gradata.

7. – È fondato anche il secondo motivo di censura, con il quale la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del Regolamento impugnato, nella parte in cui individua “ tariffe unitarie di calcolo applicabili indistintamente a tutte le occupazioni con impianti per l’erogazione di pubblici servizi rientranti nelle tipologie individuate dal regolamento e prevedendo il cumulo generalizzato di TOSAP e CNR” , senza tener conto del fatto che “qualora il comune riscuota già altri canoni previsti dalla legge (quale appunto il canone ex art. 27 del D.Lgs. n. 285 del 1992) gli stessi debbono essere portati in detrazione rispetto alla misura complessiva del COSAP (o della TOSAP), come risultante dall’applicazione dell’art. 63 del D.Lgs n. 446 del 1997” (cfr. ricorso introduttivo pag. 21).

Il Collegio rileva che non sia ravvisabile un contrasto tra il prelievo disciplinato dalla TOSAP/COSAP e il canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27 del Codice della strada, dal momento che « il primo ha un fondamento di carattere tributario connesso con l’occupazione permanente di uno spazio pubblico in analogia con l’indennizzo dovuto per le servitù prediali senza un nesso di collegamento con impedimenti all’uso generale, mentre il canone non ricognitorio rappresenta un corrispettivo correlato ad una limitazione o modulazione della possibilità dell’utilizzo pubblico tipico del bene che ne precluda l’ordinaria generale fruizione » (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 2.11.2017, n. 5071;
T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 13.7.2018, n. 1418;
T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 13.7.2018, n. 1419;
Cons. Stato, Sez. II, parere 10.1.2018, n. 133/2018).

Tuttavia, l’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 63 d.lgs. 446/1997 stabilisce che il Comune debba portare in detrazione dall’ammontare del COSAP « l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi », perciò la norma presuppone che tali altri canoni (tra cui quello di cui all’art. 27 del Codice della strada) possano essere imposti, fermo restando l’obbligo di detrazione dal TOSAP/COSAP (in termini, T.A.R. Catanzaro, Sez. II, n. 1828 del 2020 e n. 588 del 2022).

Il motivo di doglianza è pertanto fondato.

8. – In conclusione, per quanto sopra esposto il “ Regolamento per l’applicazione dei canoni non ricognitori ”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Spezzano Albanese n. 5 del 31 marzo 2017, è illegittimo e deve essere annullato.

Allo stesso modo sono illegittime, in via derivata, e vanno dichiarate caducate, costituendo atto esecutivo del predetto Regolamento, anche le note nn. 12612, 12613 e 12646 del 21 settembre 2017, con le quali il Comune resistente ha invitato la ricorrente al pagamento di specifiche somme di denaro in essere menzionate.

9. – È fatto salvo il riesercizio del potere amministrativo.

10. – Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.

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