TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-06-16, n. 202201074
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Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 01074/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01464/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2017, proposto da
E- Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, M L T, con domicilio eletto presso lo studio Brunella Candreva in Catanzaro, via Antonio Panella, 1;
contro
Comune di Spezzano Albanese, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del “Regolamento per l'applicazione dei canoni non ricognitori”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Spezzano Albanese n. 5 del 31.3.2017, unitamente alle note nn. 12612, 12613 e 12646 del 21 settembre 2017 del Comune di Spezzano Albanese, con cui il Comune ha comunicato l'intervenuta approvazione del citato regolamento, invitando, per gli effetti, e-distribuzione al pagamento delle seguenti somme a titolo di canone non ricognitorio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Spezzano Albanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2022 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, E-Distribuzione S.p.A. ha impugnato il “ Regolamento per l’applicazione dei canoni non ricognitori ”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Spezzano Albanese n. 5 del 31 marzo 2017, che prevede l’applicazione del relativo canone per le occupazioni del suolo pubblico comunale effettuate, tra l’altro, con le condutture e gli altri manufatti della rete di distribuzione dell’energia elettrica.
La ricorrente ha impugnato anche le note con le quali il Comune ha comunicato l’intervenuta approvazione del citato regolamento, invitando, per gli effetti, E-Distribuzione al pagamento delle somme determinate a titolo di canone non ricognitorio.
2. - La ricorrente ha svolto le seguenti censure:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento di potere .
La ricorrente ha lamentato, in via principale, che l’imposizione del canone non ricognitorio sia da ritenere legittima solo qualora vi sia un uso “singolare” della strada che incida in modo significativo sull’uso pubblico della risorsa viaria.
L’imposizione di questo canone non è, per contro, legittima a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non precludono ordinariamente la generale fruizione delle strade.
Fermo tale rilievo, ritenuto espressamente “assorbente” dalla ricorrente, quest’ultima ha lamentato anche che il Regolamento di cui è causa sarebbe illegittimo perché non terrebbe conto del fatto che il pagamento del canone non ricognitorio implicherebbe, in ogni caso, l’emanazione di singoli provvedimenti concessori.
Inoltre, la determinazione del CNR dovrebbe essere condotta nel rispetto e secondo i criteri stabiliti dall’art. 27, comma 8, del Codice della strada che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “fissa i parametri generali di commisurazione del canone correlandoli alle caratteristiche precipue del singolo rapporto concessorio”.
Gli atti impugnati sarebbero, infine, illegittimi nella parte in cui (artt. 4 e 6 del regolamento) estendono la categoria delle fattispecie imponibili assoggettando al pagamento del Canone le “occupazioni