TAR Trento, sez. I, decreto presidenziale 2018-11-22, n. 201800015
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Pubblicato il 22/11/2018
N. 00015/2018 REG.PROV.PRES.
N. 00256/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2018, proposto da
V S.r.l., E S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati E F, G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G L in Trento, via Serafini n. 9;
contro
Comune di Campitello di Fassa non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza-ingiunzione n. 19/2018, prot. n. C_B514-11/06/2018-2405/P dd. 11.6.2018 del Sindaco del Comune di Campitello di Fassa di demolizione delle opere realizzate sulla p.f. 739 C.C. Campitello, comunicata a far data dal giorno 11.6.2018, alla società Valeron s.r.l. quale proprietaria, all'arch. E S quale direttore dei lavori ed alla società Beghini Costruzioni in acciaio quale ditta appaltatrice;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare:
- della relazione del geom. Gianni Luchetta dd. 6.11.2017, acquisita dal Comune di Campitello di Fassa sub prot. n. 4164 dd. 8.11.2017;
- della nota prot. C_B514-20/03/2018-1186/P dd. 20.3.2018 del Sindaco del Comune di Campitello di Fassa, recante comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio-edilizio;
- del verbale di sopralluogo edilizio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Campitello di Fassa prot. C_B514-07/06/2018-0002380/P dd. 7.6.2018;
- fin d'ora e per quanto occorrer possa, del diniego, espresso e/o tacito, all'istanza di annullamento in autotutela presentata in data 11.7.2018 dall'arch. Soraperra e, ad oggi, non ancora riscontrata dall'Amministrazione comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza in data 13 novembre 2018 con la quale i difensori della società ricorrente chiedono di essere autorizzati al deposito degli allegati alla relazione tecnica del 3 ottobre 2018, versata in atti sub 6, in formato cartaceo e su supporto informatico esterno, essendo il formato digitale inidoneo al deposito mediante le regole del processo amministrativo telematico;