TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-11-26, n. 201500862
Sentenza
26 novembre 2015
Ordinanza collegiale
9 maggio 2014
Ordinanza cautelare
7 luglio 2014
Ordinanza collegiale
9 maggio 2014
Ordinanza cautelare
7 luglio 2014
Sentenza
26 novembre 2015
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00862/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2014, proposto da:
Societa' Gestioni Commerciali S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maria Stramigioli, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Comune di Porto Recanati, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione e liquidazione dei contributi per il rilascio del permesso di costruire n.127/13 del 16.01.2014 avente ad oggetto "Demolizione e ricostruzione di attività commerciale sita in S.P. 100 di Porto Recanati";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la società ricorrente di essere subentrata con autorizzazione del 22.4.2013 nella concessione demaniale marittima n.8 (rep. n.3307) del 29.3.2012, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima per un fronte pari a ml. 39,80 ed una superficie di mq. 716,40 situata nel comune di Porto Recanati, allo scopo di mantenere l'attività commerciale ivi esercitata.
In data 15.3.2013 ha inoltrato al Comune di Porto Recanati richiesta di Permesso di Costruire per la demolizione e ricostruzione dello stabilimento balneare sito nella suddetta area demaniale, ottenendo i pareri favorevoli richiesti.
Successivamente, il Comune di Porto Recanati, con nota del 31.10.2013, comunicava alla società richiedente la liquidazione del contributo per il rilascio del suddetto permesso, quantificato in 8.188,05 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, € 7.581,17 per oneri di urbanizzazione secondaria ed € 19.771,94 per spese commisurate al costo di costruzione.
La società ricorrente provvedeva al versamento della prima rata dei contributi nell'importo liquidato nonché al rilascio di polizza fideiussoria per le restanti rate pur ritenendo che, nella fattispecie, non fosse dovuta alcuna somma a titolo di costo di costruzione, ai sensi dell'art.17, comma 4 del DPR 380/2001, e che fosse dovuta una somma inferiore a quella liquidata dal Comune a titolo di oneri di urbanizzazione, in virtù del fatto che si tratta della ristrutturazione di un'attività già esistente, ottenendo comunque il rilascio dell’impugnato