TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-07-21, n. 201708832

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-07-21, n. 201708832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201708832
Data del deposito : 21 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2017

N. 08832/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00640/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 640 del 2017, proposto da:
Strada dei Parchi S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A C, prof. A C e S D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Roma, Piazza di San Bernardo, 101;



contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'ottemperanza

alla sentenza del TAR Lazio, sez. III, 7 aprile 2016, n. 4234 che ha annullato il Decreto n. 577 del 31.12.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del quale "l'aggiornamento tariffario applicabile per l'anno 2015 dalla concessionaria autostradale Società Strada dei Parchi S.p.A., con decorrenza 1 gennaio, è approvato in misura pari all'1,50 per cento".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il dott. C V e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente gli Avv.ti A. Clarizia, S D C e l'Avv. Vagnucci in sostituzione dell'Avv. A. Cancrini; è presente solo nella chiamata preliminare l'Avvocato dello Stato D. Di Giorgio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso ex art. 112 c.p.a., notificato ai Dicasteri in epigrafe e depositato il 27.1.2017, la società Strada dei Parchi S.p.a. ha adito questo TAR affinché:

- venga ordinato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF) di conformarsi al “dictum” della sentenza di questo TAR n. 4234 del 2016, ai fini della sollecita definizione del procedimento volto al riconoscimento della variazione della tariffa autostradale per l’esercizio 2015;

- questo Giudice adotti, ai fini dell’esecuzione della sentenza “de qua” ogni statuizione ritenuta necessaria al riconoscimento della variazione tariffaria per l’esercizio 2015;

- sia nominato, con la stessa pronuncia, un Commissario “ad acta” per l’esecuzione della sentenza in questione qualora a tale esecuzione non provvedano i Dicasteri intimati nel termine stabilito.

2. - Con la sentenza di cui oggi si chiede l’esecuzione questo TAR ha annullato il Decreto n. 577/2014 con cui il MIT, nel quantificare l’adeguamento tariffario richiesto dalla ricorrente per l’anno 2015 nella qualità di concessionaria delle autostrade A24 e A25, si è limitato a richiamare la Direttiva del Ministero stesso n. 570 del 29.12.2014, in cui viene definito, come obbiettivo prioritario di interesse pubblico, l’adozione da parte della Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, di ogni misura idonea a permettere l’attenuazione degli aumenti tariffari autostradali, al fine di favorire il superamento dell’attuale congiuntura economico-finanziaria e viene demandato alla medesima Direzione di contenere gli aumenti tariffari entro la soglia massima dell’1,5%, pari al tasso di inflazione programmata.

Al contrario la concessionaria ricorrente - invocando al riguardo l’art. 2, commi 82 e ss. D.L. n. 262 del 2006, la “nuova” Convenzione Unica siglata con ANAS in data 18.11.2009, la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27 (doc. B allegato al presente ricorso) relativa ai criteri per l’aggiornamento del piano economico finanziario (PEC) di cui alla delibera 15.6.2007, n. 39 - rivendicava per l’esercizio 2015 un aumento delle tariffe autostradali ben più cospicuo, da essa determinato nella percentuale del 9,06%, su cui incideva in modo rilevante il totale degli investimenti consuntivati per il periodo 1 ottobre 2013 – 30 settembre 2014 che, secondo il calcolo della società ricorrente, ammontava ad euro 65.800 mila.

3. - Al riguardo è utile osservare che il meccanismo di adeguamento tariffario, individuato nella Convenzione Unica e invocato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, trae origine dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, che ha introdotto il metodo del “price cap” quale criterio generale di definizione tariffaria per imprese che svolgono servizi di pubblica utilità. Tale criterio prevede, per un periodo pluriennale predeterminato, la variazione massima annuale consentita in media alle tariffe dei servizi di pubblica utilità, ed è stato applicato nel settore autostradale con la delibera n. 319 del 20.12.1996, per la revisione delle tariffe di pedaggio.

4. - Il fondamento normativo dell’adeguamento tariffario annuale, nonché della attribuzione al CIPE del potere di determinarne la misura, si rinvengono nell’art. 2, comma 83, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, come modificato dall’art. 1, comma 1030, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), secondo il quale “al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare: a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari; … (omissis)”.

Le direttive in questione pongono la seguente formula revisionale, che è quella che la ricorrente dichiara di avere osservato ai fini della determinazione della percentuale dell’incremento nella misura del 9,06%, da essa richiesta:

∆T = ∆P - X + K.

Dove (vedi pagg. 5 e 6 memoria ric. dep. 20.3.2017):

∆T è la variazione percentuale annuale

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