TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-06-17, n. 202201050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-06-17, n. 202201050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201050
Data del deposito : 17 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2022

N. 01050/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02560/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2560 del 2006, proposto da
Azienda Agricola Mantovani Giuseppe &
G s.s., rappresentata e difesa dagli avvocati M A e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G Q, A C, C D, T M, B P e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia 2, e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 2;

per l'annullamento

dell’intimazione di versamento prot. 703530 emessa dal dirigente della struttura periferica AVEPA di Verona in data 2 ottobre 2006 con la quale è stato intimato alla ricorrente il pagamento della somma di € 48.900,24 per aver effettuato consegne di latte nel periodo 2005/2006 ad acquirente non riconosciuto in violazione dell'art. 24, comma 1, del Reg. (CE) n. 595/2004 e dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 119 del 2003, e di ogni altro atto presupposto o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente - azienda, con sede nel territorio della Regione Veneto, che produce latte vaccino - espone di aver conferito il latte prodotto, da diversi anni e fino alla campagna 2005/2006, alla società cooperativa Latte 2002 s.c.r.l., con sede nel territorio della Regione Lombardia, in Provincia di Mantova.

Con il ricorso in epigrafe l’azienda impugna il provvedimento con il quale l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (d’ora in poi AVEPA) le ha intimato il pagamento di una somma di denaro, a titolo di prelievo supplementare, dovuta per aver effettuato nel corso del 2005 delle consegne di latte alla predetta società cooperativa, in violazione dell'art. 24, comma 1, del regolamento (CE) 595/04 del 30 marzo 2004 della Commissione, e dell'art. 4 comma 2, del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 119.

2. Per meglio comprendere i termini della controversia è opportuno richiamare le vicende che hanno interessato la società cooperativa Latte 2002.

Tale società era in possesso della qualifica di primo acquirente riconosciuto che l’abilitava ad operare sul mercato regolamentato della produzione lattiera, il quale, va sin d’ora sottolineato, è caratterizzato dal contingentamento della produzione mediante l’assegnazione di quote individuali ai singoli produttori e la previsione di molteplici obblighi di contabilizzazione dei conferimenti in capo ai primi acquirenti al fine di garantire l’applicazione degli adempimenti previsti dal regime eurounitario delle quote latte.

La Regione Lombardia, con decreto del direttore generale dell’agricoltura 1 febbraio 2005, n. 1216, ha revocato il riconoscimento di primo acquirente alla società cooperativa Latte 2002, in quanto aveva riscontrato numerose irregolarità, su diverse annualità, nell’adempimento degli obblighi ai quali era tenuta.

La società cooperativa Latte 2002 ha proposto il ricorso r.g. n. 374 del 2005 avanti al T.A.R. Lombardia - Brescia avverso il provvedimento di revoca del riconoscimento di primo acquirente.

Il Presidente della Sezione staccata di Brescia, con decreto monocratico n. 388 del 25 marzo 2005, emesso inaudita altera parte , ha interinalmente accolto la domanda cautelare proposta.

Successivamente, in sede di esame collegiale, la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 435 dell’8 aprile 2005.

Questo giudizio in seguito è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 295 del 6 agosto 2011, non oggetto di opposizione.

3. AVEPA - avendo constatato che nel corso del 2005 la ricorrente aveva conferito latte alla società cooperativa Latte 2002 cui era stato revocato il riconoscimento della qualifica di primo acquirente - ha inviato all’azienda agricola conferente una comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione del prelievo supplementare.

La ricorrente in una memoria procedimentale ha dedotto di aver effettuato i conferimenti senza essere a conoscenza dell’avvenuta revoca. Ha sostenuto inoltre che alla stessa non poteva essere applicato il prelievo anche con in considerazione delle quantità di latte consegnate durante il periodo decorrente dall’1 aprile 2005 (data di inizio della campagna lattiero casearia) all’8 aprile 2005, periodo in cui gli effetti della revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente della società cooperativa Latte 2002, erano stati interinalmente sospesi per effetto del decreto cautelare monocratico emesso inaudita altera parte dal Presidente della Sezione staccata di Brescia del T.A.R. Lombardia.

Il provvedimento impugnato ha motivatamente disatteso tali deduzioni, sul rilievo che il decreto di revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente è stato oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa di settore, e tenuto conto che il decreto monocratico deve ritenersi aver perso efficacia retroattivamente a seguito della reiezione della domanda cautelare disposta in sede collegiale.

4. Avverso il provvedimento impugnato l’azienda ricorrente propone sei motivi.

4.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 24, comma 1, del regolamento (CE) 595/04, degli articoli 1, comma 8, e 4, comma 2, del decreto legge n. 49 del 2003, nonché del Capo primo della legge n. 689 del 1981.

La ricorrente sostiene che la citata normativa eurounitaria, laddove prevede che gli Stati membri stabiliscano “ sanzioni ” in caso di consegne ad un acquirente non riconosciuto, abbia posto un vincolo per il legislatore nazionale, tenuto a prevedere una vera e propria sanzione amministrativa per tale condotta, a cui applicare tutte le regole procedimentali previste dalla legge n. 689 del 1981.

Secondo la ricorrente pertanto, il provvedimento impugnato, avendo natura di sanzione amministrativa, avrebbe dovuto essere adottato previa redazione di un verbale di accertamento da parte della Regione e non da parte di AVEPA. E destinataria delle somme da versare avrebbe dovuto essere la Regione e non AVEPA.

4.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’incompetenza e la violazione dell’art. 17, comma 5, della legge n. 689 del 1981, perché la condotta sanzionata, ovvero la consegna del latte ad una società cooperativa priva della qualifica di acquirente riconosciuto, nel periodo 1 aprile 2005 – 31 marzo 2006, è stata commessa nel territorio della Regione Lombardia e non nel territorio della Regione Veneto, con la conseguenza che l’ufficio territorialmente competente ad irrogare la sanzione, avrebbe dovuto essere quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Pertanto - in base alla regola del locus commissi delicti - avrebbe dovuto essere la Regione Lombardia e non AVEPA ad adottare l’ordinanza - ingiunzione di pagamento, in quanto la consegna del latte al primo acquirente non riconosciuto è stata effettuata nella Provincia di Mantova.

4.3 Con il terzo motivo l’azienda lamenta la violazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 perché, in applicazione di tale disposizione, l’Amministrazione avrebbe dovuto notificare gli estremi della violazione entro novanta giorni decorrenti dal suo accertamento. Nel caso in esame l’accertamento è avvenuto ad opera del Corpo Forestale dello Stato in data 30 agosto 2005: pertanto il provvedimento impugnato, adottato ben oltre il termine, deve considerarsi illegittimo.

4.4 Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, comma 2, del decreto legge n. 49 del 2003 - ai sensi del quale “ Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ” – perché l’Amministrazione non ha considerato che, nella specie, in realtà nessun rimprovero può essere contestato all’azienda.

Secondo la ricorrente la norma citata sanziona la condotta del produttore che, prima di iniziare il conferimento del latte, non si accerti che l'acquirente sia riconosciuto. Nel caso di specie, la ricorrente - prima di dare avvio al conferimento del latte alla società cooperativa Latte 2002, conferimento iniziato diversi anni prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 49 del 2003 – ha effettivamente accertato che questa cooperativa operasse in qualità di primo acquirente riconosciuto.

Pertanto, ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato, con il quale non si contesta, come previsto dalla norma, il mancato accertamento del riconoscimento in capo al primo acquirente, ma la consegna del latte ad un acquirente a cui il riconoscimento è stato revocato, viola i principi di legalità, del divieto di applicazione analogica e di irretroattività di una norma che ha natura sanzionatoria.

4.5 Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, comma 2, del decreto legge n. 49 del 2003, e dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981, la falsa rappresentazione della realtà ed il difetto di istruttoria per la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, di alcune circostanze che rendono evidente la non imputabilità della condotta contestata.

Rispetto a questo motivo, la ricorrente premette che l'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 49 del 2003, prevede espressamente che “ l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro quindi giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti . . . La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione o dalla provincia autonoma competente all'acquirente interessato nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità ... ”.

Rispetto a questa norma, la ricorrente lamenta, da un lato, che la società cooperativa acquirente non ha adempiuto all’obbligo, sulla stessa incombente, di comunicare ai produttori l’intervenuta revoca;
anzi, ha continuato a comportarsi come se fosse in possesso della qualifica di acquirente riconosciuto. Dall’altro, lamenta che neppure AVEPA ha mai dato un’adeguata pubblicità alla revoca, posto che il sito del SIAN non è liberamente accessibile ai produttori, ma solo alle categorie di soggetti indicate dell'art. 1, comma 6, del decreto legge n. 49 del 2003.

In sostanza la ricorrente deduce che l’avvenuta revoca della qualifica di primo acquirente della società cooperativa Latte 2002, avrebbe dovuto esserle comunicata da AVEPA. Al fine di comprovare l’inadempimento degli obblighi informativi incombenti su quest’ultima, sottolinea che la Regione Lombardia, disposta la revoca del riconoscimento di primo acquirente, aveva espressamente invitato AVEPA a darne comunicazione ai produttori interessati, ma la stessa non vi ha provveduto. Inoltre, prosegue la ricorrente, in altre occasioni di revoca della qualifica di primo acquirente riconosciuto a dei soggetti aventi sede nel territorio della Regione Veneto, AVEPA ha provveduto a dare una comunicazione individuale ai produttori.

AVEPA, secondo la ricorrente, non avrebbe verificato se l’azienda fosse o meno a conoscenza della revoca. Di qui, l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’erroneità e del difetto di istruttoria.

4.6 Con il sesto motivo la ricorrente contesta la contraddittorietà della motivazione in riferimento al quantum della sanzione, perché il provvedimento impugnato - pur dando atto che l'acquirente ha ottenuto la sospensione dell'efficacia della revoca in forza del richiamato decreto monocratico n. 388 del 2005, a partire dal 24 marzo 2005 e fino all'8 aprile 2005, data in cui è stata emessa l’ordinanza collegiale di reiezione della domanda cautelare - ai fini della quantificazione della sanzione, ha tuttavia fatto decorrere gli effetti della revoca a partire dall’1 aprile 2005, con conseguenze illegittime e penalizzanti in ordine all’entità del prelievo supplementare dovuto.

5. Si è costituita in giudizio AVEPA contestando le censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 25 maggio 2022, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Con un primo gruppo di censure, proposte con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, la ricorrente sostiene che il prelievo supplementare in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto avrebbe la natura di una sanzione amministrativa alla quale dovrebbe applicarsi la legge n. 689 del 1981, nel caso di specie violata dall’Amministrazione sotto plurimi profili.

Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Si tratta di questione già oggetto di un’approfondita disamina da parte di una giurisprudenza consolidata dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.

Va premesso che il regime delle quote latte introdotto a decorrere dal 1984 e rimasto in vigore fino al 31 marzo 2015, ha realizzato un complesso sistema volto a ripartire il quantitativo globale garantito di latte, attribuito dall'Unione Europea ad ogni Stato membro, in quote individuali da assegnare ai produttori. Il superamento di tali quote avrebbe comportato – a carico dei produttori con eccesso di produzione – il pagamento delle cosiddette “ multe ” (denominate “ prelievo supplementare ”).

Nell’ambito di tale sistema all'acquirente (cosiddetto " primo acquirente ") è stato attribuito il compito di registrare e trasmettere agli organi pubblici competenti i dati relativi ai quantitativi di latte allo stesso consegnati. Questa previsione ha consentito di tracciare il latte commercializzato da ogni produttore, e di trattenere il “ prelievo supplementare ” relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, con l’obbligo di riversarlo alla pubblica amministrazione.

Da qui emerge la centralità, al fine di un corretto funzionamento dell’intero sistema, del ruolo del primo acquirente. Questi deve essere dotato delle necessarie autorizzazioni amministrative ed è tenuto ad adempiere in modo corretto agli obblighi allo stesso imposti, concernenti la tenuta della contabilità e la conservazione della documentazione, nonché la trattenuta ed il versamento del prelievo supplementare, con la messa a sua disposizione, da parte dello Stato membro, di strumenti per l'assolvimento di tali obblighi.

L’art 4, comma 2, del decreto legge n. 49 del 2003, ha previsto che “ ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo;
il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore
”.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, tale norma non prevede una sanzione amministrativa, ma una misura regolatoria del mercato.

Come è stato chiarito in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5261;
Cass., Sez. Un., 20 agosto 2009, n. 18505;
id. 11 agosto 2009 n. 18199), dal tenore letterale di tale norma si evince infatti che per il produttore il prelievo supplementare viene in considerazione esclusivamente quale misura di riequilibrio del mercato, cui deve essere assoggettato il latte conferito ad un acquirente non riconosciuto, in coerenza con la diversa ipotesi di prelievo supplementare prevista per i casi di conferimento di latte eccedente la quota assegnata.

Sia nel caso di consegne ad acquirente non riconosciuto, sia nel caso di consegne eccedentarie, si produce inesorabilmente l'effetto di porre la produzione lattiera al di fuori della filiera controllata.

In entrambi i casi si tratta di comportamenti idonei ad eludere la normativa eurounitaria volta a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero caseari nonché le conseguenti eccedenze strutturali.

Consegnare latte a chi non ha più l’autorizzazione a riceverlo ed è stato estromesso dal sistema pubblico per violazioni sistematiche, equivale ad eludere il contingentamento lattiero caseario imposto a livello europeo e a scardinarne il funzionamento.

In giurisprudenza è stato efficacemente osservato che “ laddove il conferimento avvenga a favore di soggetti non riconosciuti come primi acquirenti, la produzione così commercializzata non entrerà nel calcolo che deve essere operato a livello regionale e poi statale, portando all’inceppamento del sistema, perché la quota del produttore, che risulterà non utilizzata, andrà a compensazione della produzione ‘eccedentaria’ di altri produttori. Solo dopo l’effettuazione dei controlli la produzione conferita ad acquirente non riconosciuto risulterà, quindi, eccedentaria per l’intero e quindi assoggettata integralmente a prelievo, come espressamente previsto, del resto, dall’art. 4, comma 2, legge 119/03, come mezzo di bilanciamento dello squilibrio creato nel sistema ” (in questo senso T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 novembre 2008, n. 5532).

Pertanto anche i diritti di prelievo supplementare applicati a carico del produttore che abbia effettuato consegne di latte ad un acquirente non riconosciuto, perseguono il fine di riequilibrare il settore del mercato lattiero caseario, e per tale ragione appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria, come stabilito dalla stessa Corte di Giustizia Europea nelle cause riunite C- 231/00, C-303/00 e C-451/00 del 25 marzo 2004.

Tale soluzione non risulta in contrasto con la normativa eurounitaria.

L’art. 24, comma 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 prevede che “ il produttore si accerta che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto ”.

Un’interpretazione di carattere sistematico, che tenga conto delle finalità e delle caratteristiche del mercato regolamentato, induce a ritenere che si tratti di una disposizione che prevede l’obbligo, per gli Stati membri, di imporre al produttore di sopportare, con una misura che costituisca un deterrente effettivo, le conseguenze dell’inadempimento degli oneri sullo stesso spettanti. Deve invece ritenersi indifferente, dal punto di vista della normativa eurounitaria, che tali conseguenze assumano formalmente la natura di sanzioni amministrative o di prelievo supplementare.

6.1 Nella memoria di replica l’azienda ricorrente sostiene che la scelta del legislatore nazionale di assoggettare interamente a prelievo tutti i conferimenti di latte effettuati ad un acquirente non riconosciuto, anche nell’ipotesi in cui si tratti di conferimenti che non superano la quota individuale assegnata al produttore, deve ritenersi illogica e in contrasto con la normativa eurounitaria, oltre che con il principio di proporzionalità.

Ad avviso del Collegio si tratta di una prospettazione non condivisibile perché il prelievo, come sopra osservato, per queste fattispecie si sostanzia in una misura volta a riequilibrare il mercato rispetto alle conseguenze generate da una condotta di per sé vietata consistente nel conferimento ad un acquirente non riconosciuto, e prescinde pertanto dalla verifica circa l’effettivo superamento della quota assegnata.

Ne discende l’infondatezza anche della censura con la quale la ricorrente afferma che AVEPA in tal modo non si sarebbe limitata ad applicare delle misure conseguenti al mancato rispetto della normativa, ma avrebbe di fatto provveduto a quantificare il prelievo del latte in capo ai produttori esorbitando dalle proprie competenze. Va soggiunto che tale censura è anche inammissibile, perché costituisce un motivo nuovo contenuto in una mera memoria non notificata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 settembre 2021, n. 6211).

Dall’acclarata natura non sanzionatoria del prelievo applicato al produttore che abbia conferito ad un acquirente non riconosciuto, emerge l’infondatezza delle censure proposte con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo.

Infatti, il provvedimento impugnato – in quanto da ascrivere agli strumenti regolatori del mercato – è assoggettato alle regole previste dalla legge n. 241 del 1990, e non, come pretende l’azienda ricorrente, ai principi ed alle norme previste dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l’adozione del provvedimento non avrebbe dovuto essere preceduta da un verbale di accertamento. Ne consegue altresì che tale adozione rientrasse nella competenza di AVEPA alla quale la Regione Veneto ha delegato il controllo del rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria sulle quote latte in quanto l’azienda ricorrente ha sede nel territorio regionale, e che non fosse configurabile un obbligo di notifica della violazione entro il termine di novanta giorni dall’accertamento della violazione. Infine non si pone neppure un problema di violazione dei principi di irretroattività o applicazione analogica, perché il presupposto necessario e sufficiente del provvedimento impugnato è il conferimento di latte ad un acquirente non riconosciuto, indipendentemente dalla circostanza che il mancato riconoscimento sia originario o sopravvenuto a seguito dell’adozione di un provvedimento di revoca.

Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono pertanto infondati.

7. Con il quinto motivo l’azienda ricorrente sostiene che non può esserle mosso alcun addebito per aver consegnato il latte alla società cooperativa Latte 2002 dopo che alla stessa era stata revocata la qualifica di primo acquirente riconosciuto, perché di tale circostanza non era stata informata mediante una comunicazione individuale da parte di AVEPA che a tale adempimento, come risulta dalla documentazione versata in atti, era stata sollecitata dalla Regione Lombardia.

La censura è infondata.

La normativa eurounitaria e nazionale pongono espressamente l’obbligo per il produttore di accertarsi se il soggetto al quale conferisce il latte sia in possesso della qualifica di primo acquirente riconosciuto, e prevede altresì delle forme di pubblicità legale che nella fattispecie in esame sono stati assolte.

Infatti il decreto del direttore generale dell’agricoltura della Regione Lombardia 1 febbraio 2005, n. 1216, di revoca del riconoscimento, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Lombardia n. 7 del 14 febbraio 2005 (cfr. doc. 5 depositato in giudizio da AVEPA alla pagina 1117) ed il nominativo della società cooperativa Latte 2002 è stato espunto dall’elenco dei primi acquirenti autorizzati reperibile sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) prima dell’inizio della campagna lattiero casearia che cominciava il 1° aprile 2005.

Come osserva AVEPA nelle proprie difese, in capo ai produttori è configurabile un obbligo di servirsi delle risultanze del SIAN ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto legge n. 49 del 2003, tramite le proprie organizzazioni di categoria. Sul punto la giurisprudenza, riguardo a un caso nella sostanza sovrapponibile a quello in esame, ha ritenuto che il produttore che abbia continuato a conferire il latte ad un primo acquirente a cui era stato revocato il riconoscimento “ non è esente da colpa perché non ha impedito, con la ordinaria accortezza dovuta da un operatore del settore, in violazione del canone di buona fede e dell'obbligo di cooperazione, la maturazione di uno squilibrio in parte evitabile al mercato lattiero-caseario mediante un fattivo contraddittorio con l'acquirente ”, evidenziando che nel sistema legale delle quote latte “ ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, salvo che il trasgressore dimostri di avere fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso per essere stato l'errore incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito con l'ordinaria diligenza (Cons. St., sez. VI, 21 giugno 2011, n. 3719) ” (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5261).

Il quinto motivo pertanto è infondato.

8. Il sesto motivo è invece fondato.

Con questo motivo l’azienda ricorrente deduce l’erronea individuazione del quantum dovuto, perché sono state comprese nel computo anche le quantità di latte conferite dall’1 all’8 aprile 2005, quando la società cooperativa Latte 2002 operava in forza di un decreto cautelare monocratico emesso inaudita altera parte che aveva interinalmente sospeso l’efficacia del decreto di revoca della qualifica di primo acquirente riconosciuto.

AVEPA, dopo aver correttamente preannunciato nella prima comunicazione di avvio del procedimento che la predetta quantificazione sarebbe stata calcolata solo a partire dal 9 aprile 2005, con il provvedimento impugnato ha ritenuto di considerare anche i conferimenti avvenuti dall’1 aprile 2005, con la motivazione che il decreto cautelare monocratico emesso inaudita altera parte , ha perso retroattivamente la sua efficacia per effetto della reiezione della domanda cautelare disposta in sede collegiale.

Su questo punto il provvedimento di AVEPA non è corretto.

La società cooperativa Latte 2002 era titolare di una situazione soggettiva di vantaggio consistente nel possesso della qualifica di primo acquirente riconosciuto e, nel momento in cui ha impugnato il provvedimento che ha revocato la qualifica, ha fatto valere il proprio interesse oppositivo volto a mantenere lo status quo ante . È evidente che la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca ha comportato la riespansione, sia pure in via interinale, del provvedimento di riconoscimento revocato, con la conseguenza che i conferimenti di latte effettuati in questo periodo, sono regolari e privi di profili di antigiuridicità, perché realizzati in favore di un primo acquirente riconosciuto.

In altre parole, l’interinale sospensione degli effetti della revoca ha permesso all’acquirente di operare medio tempore quale soggetto riconosciuto, e ai produttori di poterlo considerare, sino alla definizione dell’incidente cautelare, come un operatore temporaneamente abilitato.

Anche su questo punto è utile richiamare la giurisprudenza che in un caso analogo ha osservato che “ è appena il caso di rilevare come sia pacifico che le ordinanze cautelari, avendo carattere strumentale e provvisorio rispetto al provvedimento sospeso, sono destinate a perdere efficacia a seguito della decisione di merito e a non produrre effetti sostanziali definitivi;
tuttavia, è vero altresì che l'accoglimento della domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato, costituisce misura giurisdizionale volta ad impedire la produzione irreversibile, in danno al ricorrente, degli effetti propri nelle more della decisione definitiva del ricorso.

In realtà, nella specie, il punto controverso è altro e, in particolare, si correla all'autonomia dei rispettivi giudizi di merito e cautelare, la quale consente al beneficiario della misura interinale di disporre liberamente del proprio bene e, quindi, di sfruttarlo pienamente e senza alcun vincolo, con il beneficio ulteriore di non ostacolare la negoziazione del bene stesso con terzi, che potranno non preoccuparsi della pendenza di un giudizio vertente su quel bene, in virtù proprio del provvedimento cautelare concesso dall'autorità giudiziaria.

Nello specifico, allora, differentemente da quanto afferma l'amministrazione regionale, a seguito della sospensione cautelare da parte del giudice ordinario della revoca che ha fatto rivivere in capo alla società Novalat la qualità di ‘primo acquirente’, ciò che assume rilevanza nel periodo temporale di validità interinale non è la riferibilità soggettiva o la conoscenza dell'avvenuta revoca ovvero la funzione ripristinatoria del prelievo, quanto piuttosto gli interessi protetti e dinamicamente collegati nel rapporto funzionale (interinale) acquirente-produttore secondo lo schema normativo ordinario e tipico del sistema delle quote-latte.

Quindi, correttamente il Tar ha concluso che, ravvisare i conferimenti del ricorrente originario come totalmente effettuati ad un acquirente non riconosciuto, equivarrebbe a privare di ogni efficacia la concessione della misura cautelare, da ritenere non meno vincolante per la Regione tenuta a ripristinare, in sua esecuzione, la situazione del riconoscimento alla società Novalat, sia pure provvisoriamente.

A meno che non si voglia muovere da una volontaria inosservanza regionale all'ordine del giudice, la quale tuttavia non è consentito presumere, anche perché nello specifico si tratta di effetti legali di una pronuncia cautelare che ha assicurato in via provvisoria il ripristino della funzionalità del rapporto Regione-primo acquirente.

Tali riflessioni conducono alla conclusione che durante il periodo di sospensione cautelare (10 aprile-6 ottobre 2003) e di conseguente validità interinale del riconoscimento di primo acquirente a Novalat, il produttore non andava qualificato quale cedente latte ad acquirente non riconosciuto nè, di conseguenza, essere assoggettato a prelievo supplementare ” (in questi termini la già citata sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5261).

9. Conclusivamente, il provvedimento impugnato si rivela illegittimo e deve essere annullato limitatamente alla parte in cui comprende nei conferimenti da computare ai fini del calcolo dell’importo dovuto, anche quelli effettuati dall’1 all’8 aprile 2005.

In definitiva il ricorso deve essere accolto solo con riguardo a tale limitato periodo temporale che – per effetto della misura cautelare monocratica - incide sull’entità degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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