TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-11-11, n. 202400673

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-11-11, n. 202400673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400673
Data del deposito : 11 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2024

N. 00673/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00573/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2023, proposto da AN ST Calabria, Arci Caccia Calabria Aps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Emiliano Pezzani e Federica Catanzariti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

CI ET di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. OR Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

U.N. AL P.T., Sezione Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BE GA, AR RO, D'IG ON, AN NO, BA CE, AS IE, Ass. Venatoria Libera Caccia, RI AR, PE RA, ON AL, CE RO, OR IO, AL AN, non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Fercaccia- Sez Provinciale Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- del decreto del Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria n. 17 del 21.09.2023 di nomina componenti comitati di gestione dell’Ambito Territoriale Caccia RC 1 e 2 (ATC 1 e 2);

- di ogni altro atto connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di CI ET di Reggio Calabria e di U.N. AL P.T.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14.11.2023 e depositato in pari data, le associazioni venatorie ricorrenti hanno impugnato il decreto n. 17 del 21.09.2023 con cui il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria nel nominare, ai sensi degli artt. 14 L. n. 157/92 e 13 L.R. Calabria n. 9/96, i componenti dei comitati di gestione dell’Ambito Territoriale Caccia RC 1 e 2 (ATC 1 e 2), ha designato un rappresentante di CA, uno di AL e quattro rappresentanti della CA.

1.2 A sostegno del gravame, le ricorrenti hanno premesso di essere state compulsate, nel dicembre del 2022, da CI ET di Reggio Calabria al fine di conoscere i nominativi, eventualmente concordati (ATC 1 e 2), da designare quali rappresentanti dalle associazioni venatorie presenti sul territorio del singolo Ambito Territoriale Caccia in seno ai Comitati di gestione degli Ambiti de quibus . Considerata la mancata adozione di un provvedimento di nomina da parte del Sindaco di CI ET, le ricorrenti, unitamente ad AL, indicevano una riunione per il giorno 21 aprile 2023, a valle della quale, avendo raggiunto un accordo in ordine alle nomine espresse da ciascuna di esse, chiedevano un incontro presso il competente Ufficio di CI ET, giusta nota del 24 aprile 2023.

In epoca antecedente, e precisamente con nota dell’8.02.2023, il Presidente Regionale CA - all’epoca dei fatti Consigliere della CI ET delegato anche all’agricoltura, rientrante nel settore 8 dell’Ente, tra le cui competenze rientrano anche caccia e pesca – malgrado avesse riconosciuto che, fino ad allora, non si sarebbe tenuto nessun incontro tra le associazioni venatorie presenti sul territorio finalizzato a concordare le nomine, sulla scorta del rapporto esistente tra il numero dei propri associati ed il numero dei cacciatori iscritti negli Ambiti Territoriali Caccia RC 1 e 2, designava 4 componenti per ciascuno degli Ambiti in parola.

Successivamente, con il provvedimento in epigrafe, il Sindaco di CI ET, in pretesa dissonanza con quanto avvenuto negli anni precedenti, allorquando era stato designato un componente per ciascuna associazione venatoria presente sul territorio, provvedeva alla nomina dei componenti del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali in discussione, in linea con le indicazioni di CA e, dunque, attribuendo a quest’ultima, per ciascuno degli ambiti, 4 rappresentati (oltre ad un rappresentante dell’Associazione Enelcaccia ed uno dell’Associazione CA).

2. Le ricorrenti sono, dunque, insorte avverso il decreto di nomina in epigrafe, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- “1- a - Violazione ed errata applicazione dell’art. 13 della L.R. n. 9 del 1996 comma 6 e 6 bis. e ss. mm. ii, ambiti territoriali caccia e organismi di gestione; b- Difetto assoluto di motivazione; c- difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”;

- “2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 13 della L.R. n. 9 del 1996 comma 6 bis. seconda parte. Violazione della legge 157 del 1992; violazione del principio del pluralismo partecipativo. Difetto di motivazione e di istruttoria in ordine al criterio della rappresentatività delle associazioni venatorie”;

La designazione di ben 4 rappresentati di CA in seno a Comitati di Gestione di ciascun Ambito sarebbe illegittima per contrasto con le disposizioni normative nazionali (L. n. 157/92) e regionali (L.R. n. 9/1996) di riferimento.

Ciò innanzitutto nella misura in cui CA avrebbe provveduto, in data 8.02.2023, alla summenzionata designazione sostanzialmente sottraendosi, nella verosimile consapevolezza della propria maggiore rappresentatività sul territorio reggino, a qualsiasi dialogo con le altre Associazioni riconosciute presenti sul medesimo. Tant’è che, come dalla stessa ammesso nella nota inviata all’amministrazione in data 8.02.2023, fino a quella data, tra le Associazioni interessate non si era tenuto nessun incontro al fine di raggiungere, secondo quanto previsto dal comma 6 bis dell’art. 13 L.R. N. 9/1996, l’auspicabile accordo per le designazioni. A detta delle ricorrenti, dalla nota in parola non si sarebbe potuto evincere l’esistenza di un disaccordo tra le associazioni venatorie presenti sul territorio quanto piuttosto la circostanza che, fino alla nota dell’8.02.2023, nessun incontro, tra le stesse, si sarebbe tenuto per discutere della vicenda. In considerazione di ciò, CI ET avrebbe dovuto promuovere una interlocuzione endo-procedimentale con le associazioni in parola al fine di avere contezza circa la loro eventuale adesione all’unilaterale candidatura di CA di ben 4 componenti.

Ove a valle di siffatta interlocuzione fosse stata acclarata la mancanza di un accordo sulle candidature, l’amministrazione avrebbe potuto/dovuto, nei successivi 30 giorni, chiudere il procedimento, non senza considerare, in ogni caso, il preannunciato raggiungimento dell’intesa, anche con AL, di cui alla summenzionata nota del 24.04.2023.

In considerazione di quanto sopra, la nomina in favore dei rappresentanti di CC violerebbe il principio del pluralismo rappresentativo, di rilevanza costituzionale ed immanente nel sistema, tanto da dover orientare l’interprete nell’esegesi delle disposizioni di cui agli artt. 14 comma 10 L. n. 157/92 e 13 commi 6 e 6 bis L.R. n. 9/1996. In particolare, l’art. 13 L.R. da ultimo citato, nel prevedere che, in caso di mancato accordo per le designazioni dei componenti dei Comitati di Gestione, la Provincia nomina i membri “ secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC ”, e non già secondo il criterio della “ maggiore rappresentatività ”, escluderebbe criteri di nomina improntati a calcoli meramente matematici, coerenti con un principio di rappresentatività meramente numerica, esigendo piuttosto, in applicazione del suddetto canone del pluralismo partecipativo, il contemperamento delle esigenze rappresentative di tutte le associazioni venatorie presenti sul territorio, sia pure in rapporto al numero dei posti disponibili.

CI ET, accertatane la consistenza associativa, avrebbe, dunque, dovuto nominare un rappresentante per ciascuna delle prime sei associazioni presenti sul territorio, escludendo soltanto quella con minore rappresentatività, poiché numericamente meno consistente (come peraltro operato in occasione dei precedenti rinnovi dei componenti dei Comitati di Gestione).

E che questa sia l’interpretazione corretta della normativa in materia si desumerebbe dal fatto che, diversamente opinando, ovvero aderendo ad un rigido criterio numerico, quale quello applicato dall’amministrazione, CA non avrebbe - come di fatto sarebbe avvenuto - alcun interesse a sedersi al tavolo degli accordi, ben consapevole della propria superiorità numerica, con conseguente inaccettabile frustrazione del principio pluralistico all’interno dell’associazionismo venatorio, a detrimento delle cd. minoranze.

Il decreto impugnato sarebbe, altresì, affetto da grave deficit istruttorio e motivazionale, stante la mancata individuazione dei criteri di valutazione concretamente seguiti per la designazione dei rappresentanti di CA nonché la mancata identificazione personale di tutti gli iscritti da quest’ultima soltanto nel loro numero complessivo.

3. CI ET, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, tali dovendosi ritenere soltanto i 6 soggetti designati, in seno al Comitato di Gestione dell’ATC RC 1 e RC 2, in rappresentanza di CI, CA ed AL, nominativamente indicati nel provvedimento in contestazione, e non anche le Associazioni venatorie di riferimento. Nel merito, la difesa dell’ente ha contestato la ricostruzione fattuale della vicenda in esame operata in sede di gravame, evidenziando come, a fronte dell’istanza di inoltro delle designazioni, di cui alla nota del 9.01.2023 di CI ET, ciascuna delle Associazioni venatorie presenti sul territorio abbia

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