TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300001
Data del deposito : 2 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2023

N. 00001/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00308/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2022, proposto da
Associazione NAGA - Organizzazione di Volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato N D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento del 20 dicembre 2021, prot. uscita n. 348751, con il quale la Prefettura di Milano ha rigettato la richiesta dell’associazione NAGA di accedere al centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli n. 28 in Milano;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso il parere reso dal Ministero dell'Interno in data 10 dicembre 2021, prot. n. 39427, avente ad oggetto “Richiesta accesso al CPR di Via Corelli 28 Associazione NAGA”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per l’associazione ricorrente l’avvocato N D e per il Ministero dell’Interno l’avvocato dello Stato Andrea Michele Caridi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’Associazione NAGA - Organizzazione di Volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti (d’ora in avanti solo ODV NAGA) è un’organizzazione di volontariato costituita per il perseguimento di fini di solidarietà sociale, tra i quali << la difesa e la garanzia dei diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti >> (articolo 4 dello statuto).

L’ODV NAGA è iscritta nel registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli stranieri migranti, tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, tenuto dall’UNAR - Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In data 26 novembre 2021 l’ODV NAGA ha presentato alla Prefettura di Milano una richiesta per effettuare una visita, da parte di una propria delegazione, al Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Milano, via Corelli 28, in una data compresa tra il 7 febbraio 2022 e il 18 febbraio 2022; tale richiesta è stata espressamente formulata ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2014.

Con nota del 20 dicembre 2021 la Prefettura di Milano ha respinto l’istanza dell’ODV NAGA sulla scorta del parere negativo, espresso dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno - Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo in data 10 dicembre 2021.

Secondo il Ministero dell’Interno, tra i fini di solidarietà sociale individuati nello statuto dell’ODV NAGA, non sarebbe specificamente indicato quello di tutelare i richiedenti la protezione internazionale; in ogni caso, l’ODV NAGA non avrebbe stipulato con il Ministero dell’Interno o con la Prefettura accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività assistenziale, necessari per essere autorizzata ad accedere nei centri di identificazione ed espulsione, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2014.

1.1. Con ricorso notificato il 12 febbraio 2022, depositato il 17 febbraio 2022, l’ODV NAGA ha domandato l’annullamento del diniego di accesso nel CPR di Milano, via Corelli n. 28, per violazione dell’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (primo motivo), per violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2014, n. 12700 (secondo motivo), per violazione del principio di trasparenza e delle garanzie partecipative nonché per difetto di istruttoria e di motivazione (terzo motivo) e per eccesso e sviamento di potere, errore sui

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