TAR Milano, sez. IV, sentenza 2020-05-15, n. 202000823
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Pubblicato il 15/05/2020
N. 00823/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01391/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A. M Diagnostics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D I e I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) di Pavia, Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) di Lodi, Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , tutte non costituite in giudizio;
Siemens Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bonatti e Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Stefano Bonatti in Milano, Via Podgora, 3;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
degli atti della “ Gara europea a procedura aperta per la fornitura di sistema diagnostico completo per l'esecuzione dell'esame chimico-fisico delle urine e analisi del sedimento urinario, occorrente all'ASST di Monza (capofila), alla ASST di Pavia, all'ASST di Lodi e alla Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia (aggregate). – CIG 7907580572 ”, incluso il bando, il disciplinare, il capitolato e i chiarimenti resi nonché gli atti della successiva procedura, quali l'aggiudicazione e i verbali di gara
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A. M Diagnostics S.r.l. il 10 gennaio 2020:
per l’annullamento degli atti della “ Gara europea a procedura aperta per la fornitura di sistema diagnostico completo per l’esecuzione dell’esame chimico-fisico delle urine e analisi del sedimento urinario, occorrente all’ASST di Monza (capofila), alla ASST di Pavia, all’ASST di Lodi e alla Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia (aggregate). – CIG 7907580572 ”, incluso il bando, il disciplinare, il capitolato e i chiarimenti resi nonché del provvedimento di esclusione disposta nei confronti della ricorrente, della nota di comunicazione dello stesso del 2 dicembre 2019 prot ASSTMB-2019-0041487, di tutti i verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione in favore di Siemens Healthcare S.r.l., nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza e della Siemens Healthcare S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 D.L. 18/2020 (convertito, con modificazioni, nella Legge 27/2020);
Relatore nell'udienza del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa K P;
Trattenuta la causa in decisione, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione a contrarre n. 2251 del 18 dicembre 2018 l’ASST di Monza, quale capofila delle ASST di Pavia e Lodi, oltre che della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, indiceva la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici completi per l’esecuzione dell’esame chimico-fisico delle urine e l’analisi del sedimento urinario, per un periodo di quattro anni rinnovabile di altri due, e possibile proroga tecnica di sei mesi.
Al punto 4 del Disciplinare di gara era prevista la “ Clausola di adesione successiva ”, in virtù della quale le ASST di Lecco, di Vimercate e del Grande ospedale Metropolitano Niguarda, nonché la Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano avrebbero potuto chiedere di estendere la fornitura in proprio favore, alle condizioni risultanti dal contratto sottoscritto, ed entro limiti quantitativi e temporali prestabiliti.
Il medesimo disciplinare, alla pagina 7, punto 1.4, prevedeva, tra le “ Caratteristiche minimali e indispensabili ”, con riferimento al Punto 1 “ Esame chimico-fisico delle urine ”, che: “ Ogni sistema analitico dovrà essere in grado di fornire le seguenti prestazioni: […] 1.4. Caricamento a bordo dei reattivi per l’esecuzione di almeno 400 test ”.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la A. M Diagnostics impugnava la lex specialis della gara, e con essa tutti gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi.
I) “ Violazione e/o falsa applicazione art. 30 e 68 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, ragionevolezza, libera concorrenza ”: la doglianza era dedotta con riferimento al requisito del caricamento a bordo di reattivi per 400 test, indicato come limitativo della concorrenza (posto che una sola ditta sarebbe stata in grado di offrirlo), e nel contempo inidoneo ad apportare alcun beneficio alla p.a.;
II) “ Eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto, carenza di istruttoria e di presupposto. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e degli artt. 54, 60 e 95 D. Lgs. N. 50/2016 ”: con tale censura di contestava la clausola di adesione, che sarebbe stata introdotta in difetto di individuazione del numero massimo delle prestazioni per il fornitore, e in presenza di un’eccessiva incertezza nell’importo del corrispettivo spettante all’aggiudicatario.