TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2011-08-01, n. 201106830
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N. 06830/2011 REG.PROV.COLL.
N. 10052/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10052 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Femia E A, rappresentato e difeso dall’Avv. F S presso il cui studio in Roma, Viale Gorizia, n. 51/B è elettivamente domiciliato;
contro
Roma Capitale (Municipio IV) in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. R M dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 domicilia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 1812 del 31 luglio 2009 con la quale il Comune di Roma – Municipio IV ha disposto la sospensione dei lavori per la realizzazione di un cancello largo circa mt. 1,80 e di apertura di una finestra sul muro di confine, senza permesso a costruire;
e con motivi aggiunti depositati il 14 luglio 2010
della determinazione dirigenziale n. 1160 in data 13 maggio 2010 con la quale il Comune di Roma – Municipio IV ha disposto la demolizione delle opere sopra indicate;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma (Municipio IV);
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale in data 9 novembre 2009 e depositato il successivo 3 dicembre 2009 il ricorrente impugna la determinazione con la quale il Comune di Roma – Municipio IV gli ha ingiunto la demolizione ed il ripristino dei luoghi ove risulta installato un cancello largo circa m. 1,80 e l’apertura di una finestra sul muro di confine.
2. Avverso tale atto il ricorrente deduce la nullità del provvedimento per eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta perplessità e difetto di istruttoria.
In sostanza l’interessato lamenta che del tutto inopinatamente l’Amministrazione comunale ha ritenuto che la realizzazione del cancello sia a tal punto recente da ordinarne la sospensione dei lavori e poi la demolizione, quando invece il cancello preesiste almeno dal 1950.
3. Con i successivi motivi aggiunti impugna la determinazione di demolizione del cancello e della finestra aperta a confine di altra proprietà ed avverso la quale propone nuovamente la nullità del provvedimento per eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta perplessità e difetto di istruttoria, sempre insistendo sulla vetustà del cancello, preesistente a sessanta anni prima.
Con altra censura fa valere la mancata comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che qualora questa gli fosse stata inviata egli avrebbe potuto rappresentare che in virtù della concessione in sanatoria ottenuta nel 1987 anche la questione della finestra sul muro di confine ubicata al piano seminterrato, sarebbe risolta in quanto sanata con la ridetta concessione in sanatoria.
4. Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.
5. L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio rassegnando conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.
6. Alla Camera di Consiglio del 28 luglio 2010 l’istanza cautelare è stata accolta limitatamente alla demolizione del cancello in ferro, permanendo per il ripristino della sola finestra che risulta ampliata.
7. Con memoria per l’udienza il Comune rappresenta che anche il cancello sarebbe il risultato di abbattimento di una parte del muretto in cemento, risultandone così esso spostato sine titulo.
8. Portato il ricorso in discussione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011 il Collegio ha ritenuto di disporre un’istruttoria.
Il Comune di Roma dovrà infatti chiarire quanto segue avuto riguardo alle prospettazioni di parte ricorrente contenute nella nota indirizzata al Municipio IV in data 10 settembre 2009, a prot. n. 65698:
1. Premesso che il cancello di mt. 1,80 preesiste dal momento della realizzazione del fabbricato e che per motivi di sicurezza poiché l’immobile dal ricorrente acquistato è stato oggetto di occupazione da parte di barboni e tossicodipendenti, egli aveva realizzato dei muretti a protezione del cancello, rimossi perché privi di titolo abilitativo,
in ordine a detta circostanza il Comune chiarisca in particolare da cosa deduce che a causa della ammissione recata nella predetta nota da parte del ricorrente circa la realizzazione dei predetti muretti e la loro eliminazione, perciò il cancello sarebbe del tutto nuovo e non preesistesse dal 1950, come si ricava dalla relazione dell’Ispettorato edilizio a prot. 103079 del 30 dicembre 2009.
All’uopo fornisca il Comune la pianta, se esistente, dell’immobile con l’indicazione della scala metrica e della posizione del contestato cancello.
2. Poiché il ricorrente contesta l’incremento dimensionale della finestra del wc, rappresentando che vi sarebbe stata una concessione in sanatoria del 1987 per tutto l’immobile, fornisca il Comune anche tale concessione in sanatoria e sulla pianta richiesta al punto precedente indichi la posizione della finestra di cui è questione.
9. Il Collegio ritiene di assegnare per i predetti incombenti il termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e di rinviare ogni decisione in rito, nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012.