TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-05-20, n. 201500726
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Testo completo
N. 00726/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2012, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Palazzago, rappresentato e difeso dall'avv. S L, con domicilio eletto presso Stefania Carzeri in Brescia, Via V. Emanuele II, 60;
per l'annullamento
delle deliberazioni n. 2 del 15/1/2012, n. 3 del 17/1/2012 e n. 4 del 18/1/2012, di approvazione definitiva del PGT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palazzago;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2015 il dott. A D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ARI S.r.l. è proprietaria in Palazzago di terreni censiti con i mappali n. 8618 e 8678 e la sua intera proprietà è stata, in un primo tempo, resa edificabile (con il PGT originariamente adottato); in un secondo tempo (in sede di nuova adozione dello strumento urbanistico) il Comune di Palazzago ha modificato avviso e, si sostiene, senza motivazione alcuna, ha ricondotto la proprietà della società ricorrente tra quelle inedificabili.
L'area d'interesse della società ricorrente, infatti, era stata ricompresa all'interno dell'ambito di trasformazione residenziale TR5, che rientra tra quelli eliminati dal provvedimento impugnato.
2. L'iter di approvazione del PGT è stato, come documentano gli atti di causa, particolarmente complesso.
Lo strumento urbanistico è stato, infatti, in un primo tempo adottato con deliberazione del Consiglio comunale 31/3/2010 n. 12.
Con successiva deliberazione del Consiglio comunale 26/7/2010 n. 19 la deliberazione di adozione veniva revocata, intendendo l'ente comunale adeguare il provvedimento a quanto statuito dal TAR Lombardia in merito alla necessaria indipendenza dell'autorità competente rispetto all'autorità procedente. In seguito, rieditata la procedura di valutazione ambientale sotto il controllo del Comune di Truccazzano (all'uopo individuato quale autorità competente), con deliberazione 30/12/2010 n. 39 il Consiglio Comunale ha riadottato il PGT. Che, in questa fase, ha comportato l'edificabilità dei terreni di proprietà della società ricorrente.
Sennonché, con deliberazione 11/8/2011 n. 33, il Consiglio comunale ha di nuovo e per la terza volta messo mano al PGT e, in conseguenza di questa nuova deliberazione di adozione dello strumento urbanistico, i terreni di proprietà della società ricorrente hanno perso la capacità edificatoria che era stata loro assegnata dalla precedente deliberazione di adozione, in quanto implicitamente abrogata da questa nuova delibera.
3. Per ciò che direttamente interessa l'odierno contenzioso si afferma che l'estensore del PGT, a giustificazione della propria anomala scelta procedimentale di sottoporre ad approvazione un progetto di strumento urbanistico affatto diverso da quello esaminato in sede di valutazione ambientale strategica, ha affermato che "l'impatto sul territorio risulta essere ora inferiore rispetto al precedente, sotto il profilo della compatibilità ambientale e, quindi, rimane tecnicamente efficace la valutazione ambientale strategica già in precedenza effettuata", ancorché in prosieguo affermi che "il piano dei servizi risulta ridotto nella parte dell'entrata economica rispetto alla previsione precedente e conseguentemente l'Amministrazione comunale ha predisposto gli obiettivi in termini di opere e servizi, commisurati all'effettiva e reale capacità del nuovo PGT in riadozione"
4. Nonostante tale contraddittoria motivazione, il Consiglio Comunale ha ritenuto di potere evitare la riedizione della procedura di VAS, sulla scorta di quanto affermato, (a giustificazione della scelta procedimentale) dal legale della Provincia, disattendendo il più corretto avviso del proprio legale che si era così espresso: " non posso che riconfermare quanto espresso nella mia comunicazione del 26.7 u.s., in cui evidenziavo che sarebbe corretta una procedura di esclusione di VAS (art. 6 e 12 d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 4/2008), dato che spetta all'autorità competente e non al Comune dichiarare che le modifiche non hanno incidenza sull' ambiente".
5. In seguito, con i provvedimenti ulteriormente impugnati il Consiglio comunale ha approvato in via definitiva il PGT, respingendo in toto l'osservazione presentata dalla ARI S.r.l., con la seguente motivazione: "in considerazione degli obiettivi esposti nel documento di piano, rivolti al contenimento dell'uso del suolo e al rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali del territorio, si ritiene di non accogliere l’osservazione".
6. Con il ricorso in epigrafe la società ARI S.r.l. ha quindi impugnato: la delibera di adozione e di approvazione del PGT, affidando il gravame ai seguenti motivi di censura: 1) violazione della direttiva 2001/42/CE e dell’art. 4 della l.r. 12/2005, intese come