TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2023-04-19, n. 202300049
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Pubblicato il 19/04/2023
N. 00049/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00239/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2023, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F B e J D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F B in Perugia, via XX settembre, 76;
contro
Comune di Piegaro, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato F A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza del Sindaco di Piegaro, emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000, del -OMISSIS-, protocollo di partenza-OMISSIS-, notificata ai ricorrenti a mezzo posta il -OMISSIS- successivo, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato al menzionato provvedimento, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra, i verbali di sopralluogo della Polizia Locale del Comune di Piegaro, del -OMISSIS- (nel provvedimento indicato con l'-OMISSIS-), prot. -OMISSIS- e dell'Area Governo del Territorio ed OO.PP. del Comune di Piegaro del -OMISSIS-(nell'atto indicato come -OMISSIS-), prot.-OMISSIS-, menzionati nell'ordinanza sindacale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piegaro e del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari rappresentate considerato che:
- non è contestato che l’edificio in questione, posto nel centro storico della frazione di Castiglion Fosco, costituisca, per le condizioni di abbandono in cui versa, un pericolo per il traffico pedonale e veicolare sulla prospicente pubblica via;
- quanto all’unità immobiliare censita al -OMISSIS-, i ricorrenti affermano che, pur essendo comproprietari del bene – rectius essendo stato lo stesso assegnato in proprietà esclusiva alla sig.ra -OMISSIS- con sentenza del Tribunale di Orvieto n. -OMISSIS- a seguito di scioglimento della comunione ereditaria – sarebbero nella materiale impossibilità di accedere all’interno dell’immobile stesso, in quanto nella disponibilità di terzi;pertanto illegittimamente il Comune avrebbe individuato i medesimi ricorrenti quali destinatari dell’ordine di messa in sicurezza;
- l’ordinanza sindacale gravata, preso atto che « non si evidenziano particolari criticità di stabilità del fabbricato », ingiunge « la realizzazione di lavori di messa in sicurezza della copertura e delle facciate intonacate » in ragione dell’ammaloramento e del pericolo di caduta sulla pubblica via di « coppi e porzioni di legno e malta/muratura »;interventi che non necessitano, per la loro realizzazione, dell’accesso all’unità immobiliare;
Considerato, altresì, che nelle prospettazioni di parte ricorrente non è rinvenibile alcun pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della gravata ordinanza, stante la piena ristorabilità dell’eventuale pregiudizio economico – anche in regresso nei confronti dei coobbligati – ed il prevalente interesse alla pubblica incolumità;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, pur ravvisando la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della fase cautelare;