TAR Perugia, sez. I, sentenza 2014-01-29, n. 201400070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2014-01-29, n. 201400070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201400070
Data del deposito : 29 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00331/2008 REG.RIC.

N. 00070/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00331/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 331 del 2008, proposto da:
M L C, rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso Leonardo Perari, in Perugia, via G.B. Pontani;

contro

Comune di Amelia, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso Roberto Baldoni, in Perugia, via Pievaiola, 21;

nei confronti di

C R, rappresentata e difesa dall'avv. M D P, con domicilio eletto presso Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4;

per l'annullamento

- della determinazione n. 146 del 29 maggio 2008 del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Amelia recante approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della progressione verticale per la copertura di un posto cat. “C”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amelia e di C R;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, dipendente del Comune di Amelia con inquadramento nella categoria “B”, ha partecipato alla selezione per la progressione verticale inerente la copertura di un posto cat. “C” profilo professionale “istruttore amministrativo”, indetto dal medesimo Comune con determinazione del Responsabile del Settore Affari generali n. 253 del 20 dicembre 2007.

Con determinazione n. 146 del 29 maggio 2008, il suddetto Responsabile ha approvato la graduatoria finale, all’esito della quale è risultata vincitrice la dipendente C R, con punti 52,05/100 mentre la ricorrente è risultata classificata al secondo posto, con punti 49,10/100.

L’odierna istante impugna la suddetta determinazione n.146/2008, deducendo le seguenti doglianze, così riassumibili:

I. Violazione dell’art. 17 c. 8 del Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi e delle altre procedure di assunzione del Comune di Amelia: la Commissione Giudicatrice risulterebbe nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, in palese violazione dell’art. 17 c. 8 del Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi e delle altre procedure di assunzione del Comune di Amelia del 9 aprile 1998, con conseguente illegittimità dell’intera procedura selettiva;
sarebbe pacifica l’applicazione del richiamato art. 17 c. 8 sia in virtù dell’espresso richiamo effettuato dal bando sia in ragione della natura concorsuale del procedimento de quo , preordinato alla novazione del rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione comunale;

II. Violazione dell’art. 20 c. 1 del Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi e delle altre procedure di assunzione del Comune di Amelia: la Commissione Giudicatrice avrebbe provveduto ad effettuare la valutazione dei titoli soltanto dopo lo svolgimento e la valutazione delle prove previste dal bando, in aperta violazione dell’art. 20 c. 1 del Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi e delle altre procedure di assunzione del Comune di Amelia.

La ricorrente inoltre, pur senza formulare specifico motivo di censura per mancata allegazione della “prova di resistenza”, lamenta altresì la disparità di trattamento in proprio danno in merito alla valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione.

Si sono costituiti sia la controinteressata C R che il Comune di Amelia, chiedendo il rigetto del gravame alla luce dell’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.

In particolare la difesa dell’Amministrazione ha evidenziato:

- la peculiarità della selezione di che trattasi rispetto ad altri strumenti di accesso dall’esterno (concorso pubblico) e dall’interno (concorso interno), tesa a valorizzare la specializzazione professionale ottenuta in costanza del rapporto di lavoro;

- la Commissione Giudicatrice sarebbe stata nominata entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, dovendosi computare come dies a quo non già la data di affissione all’albo del bando bensì quella di scadenza della pubblicazione ai sensi dell’art. 124 c. 1 del T.u.e.l.;

- l’inapplicabilità alle selezioni per la progressione verticale del principio previsto dal Regolamento sui concorsi di priorità temporale della valutazione dei titoli;

- la rigida predeterminazione in sede di lex specialis dei criteri di attribuzione dei punteggi sarebbe tale da escludere qualsiasi possibilità di alterazione del giudizio, che d’altronde sarebbe stato comunque più favorevole per la ricorrente.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 4 dicembre 2013, nella quale la causa è passata in decisione.

2. E’ materia del contendere la legittimità del procedimento di selezione per la progressione verticale inerente la copertura di un posto cat. “C” profilo professionale “istruttore amministrativo”, indetto dal Comune di Amelia con determinazione n. 253/2007 e conclusosi con determinazione 146 del 29 maggio 2008.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In punto di fatto, è pacifico come il bando della selezione in esame risulti pubblicato il 28 dicembre 2007, con la previsione (pag. 3) di presentazione delle domande “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune” così come la nomina della Commissione Giudicatrice sia intervenuta con determinazione dirigenziale n. 40 del 1 febbraio 2008. Ragion per cui il termine di presentazione delle domande di partecipazione risulta scaduto il 28 gennaio 2008, essendo il 27 gennaio giorno festivo.

Altrettanto pacifica e non contestata è l’applicabilità, alla selezione di specie, dell’art. 17 c. 8 del Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi e delle altre procedure di assunzione del Comune di Amelia del 9 aprile 1998, secondo cui le Commissioni Giudicatrici sono nominate prima del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando. Del resto, lo stesso bando quanto alle modalità di svolgimento della selezione, rinvia oltre che alla deliberazione G.C. 214/2001, proprio al suddetto Regolamento dei concorsi pur nei limiti della compatibilità, nella fattispecie non oggetto di specifica contestazione da parte dell’Amministrazione.

E’allora evidente come la nomina sia intervenuta a termine di presentazione delle domande irrimediabilmente scaduto, non potendosi computare - come vorrebbe la difesa comunale - la decorrenza del termine di presentazione delle domande dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della determinazione di approvazione del bando, a norma dell’art. 124 c. 1 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

La pubblicazione prevista per le deliberazioni degli enti locali dall'art. 124 del T.u.e.l. è rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati né immediatamente incisi dagli effetti dell'atto ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5565;
T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 20 settembre 2012, n.2206) ma è del tutto irrilevante ai fini della decorrenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico, inequivocabilmente fissato dalla lex specialis, nei confronti di tutti gli aspiranti, dal momento di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio. Il bando di concorso, oltre che lex specialis della procedura, costituisce infatti strumento di pubblicità della selezione attraverso il quale i potenziali aspiranti sono posti in grado di presentare la domanda nei termini ivi indicati.

La violazione della suesposta norma regolamentare, chiaramente tesa a salvaguardare la trasparenza e l’imparzialità del procedimento selettivo, è idonea a travolgere l’intera procedura concorsuale ivi compresa la graduatoria finale approvata con la determinazione n. 146/2008 impugnata.

4. Alla luce delle suesposte considerazioni l’assorbente censura di cui al primo motivo è fondata e deve essere accolta.

5. E’ invece inammissibile per difetto di interesse la doglianza di cui al secondo motivo, poiché la ricorrente risulta comunque aver riportato un punteggio per la valutazione dei titoli (punti 14,10/50 contro 12,05/50 punti assegnati alla controinteressata) più favorevole, non dimostrando pertanto di poter ricevere sotto tal profilo alcuna utilità dall’annullamento della determinazione impugnata.

6. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto, con l’effetto dell’annullamento della determinazione del Responsabile Settore Affari Generali del Comune di Amelia n. 146 del 29 maggio 2008 di approvazione della graduatoria finale e nomina ed inquadramento nella superiore categoria “C” dell’odierna controinteressata.

Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc.amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata.

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