TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-17, n. 202308396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-17, n. 202308396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308396
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2023

N. 08396/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01898/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1898 del 2022, proposto da
Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, A Z, L F, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M A in Roma, via Udine 6;

contro

Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Eleonora Papi Rea, Arianna Ciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 55, comma 10, cpa:

(a) del provvedimento in data 16 dicembre 2021 con cui l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha negato la pubblicazione della proposta di revisione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino notificata da Aeroporti di Roma S.p.A. quale concessionaria di gestione totale di tali aeroporti, in tal modo precludendo alla concessionaria stessa di dare avvio alla procedura di consultazione per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali;

(b) di ogni ulteriore atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione dei Trasporti e di Ente Nazionale Aviazione Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il proposto ricorso Aeroporti di Roma S.p.A. (ADR) quale concessionario ex lege per la gestione degli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino ha impugnato il provvedimento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) del 16 dicembre 2021 reso con riguardo al c.d. “aggiornamento dei corrispettivi” per i medesimi aeroporti.

1.1. La società ricorrente, nel premettere un’ampia ricostruzione della vicenda fattuale e del complessivo quadro normativo di riferimento (di fonte primaria e secondaria), ha contestato l’atto oggetto di gravame nella parte in cui avrebbe negato alla società medesima la pubblicazione dell’avvio della procedura di consultazione dell’utenza per la revisione dei diritti aeroportuali per il nuovo periodo regolatorio (biennio 2021-2022) in tal modo precludendo alla società istante di procedere ai successivi adempimenti di competenza del gestore aeroportuale, indicando alla società medesima di attivare la procedura alternativa prevista nella Delibera dell’Autorità stessa n. 68/2021 (al punto 3 sub ii ) espressamente richiamata, ossia la presentazione di una istanza di proroga delle tariffe in vigore anche a valere sull’annualità successiva.

1.2. Al riguardo, la ricorrente ha formulato un unico motivo di doglianza, articolato in più censure fondate sulla deduzione di profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici aspetti.

2. L’Autorità intimata (ART) e l’Ente evocato come controinteressato (ENAC) si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, depositando rispettiva memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni dedotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure.

2.1. La resistente Autorità nella memoria prodotta ha altresì eccepito in via preliminare il difetto di competenza territoriale dell’adito TAR nonché l’inammissibilità del proposto ricorso in ragione della dedotta natura non provvedimentale dell’atto gravato e per la prospettata carenza di lesività.

3. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, in adesione alla richiesta avanzata nel corso della discussione orale dalla parte ricorrente è stata disposta la riunione al merito, con fissazione dell’udienza pubblica alla data del 20 luglio 2022, come riportato a verbale.

4. In vista della fissata udienza di merito, la società ricorrente e la resistente Autorità hanno depositato memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.

5. All’udienza pubblica del 20 luglio 2022, la trattazione nel merito del ricorso è stata rinviata in accoglimento dell’apposita istanza depositata in giudizio dalla società ricorrente, come riportato a verbale.

6. In vista dell’udienza di merito, la società ricorrente ha prodotto documentazione e memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.;
la resistente Autorità ha depositato memoria, insistendo nella formulata eccezione di difetto di competenza territoriale dell’adito Tribunale;
la ricorrente ha poi prodotto memoria di replica.

7. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2023 fissata per effetto della riassegnazione disposta con decreto del Presidente f.f. della Terza Sezione n. 11/2023, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Preliminarmente il Collegio ravvisa l’insussistenza del difetto di competenza territoriale eccepito dall’Autorità resistente nell’ambito delle memorie difensive prodotte.

In proposito, non appaiono conferenti al caso di specie le deduzioni sul punto articolate dalla medesima Autorità, fondate sul prospettato riconoscimento in sede giudiziale – alla luce dei richiamati pronunciamenti resi in materia – della competenza del TAR per il Piemonte a giudicare le impugnazioni concernenti gli atti dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) inclusa la menzionata delibera n. 68/2021 (oggetto di una pluralità di ricorsi allo stato pendenti innanzi al suddetto TAR) in ragione del criterio di collegamento con la sede dell’Autorità (art. 13, comma 1, primo alinea, cod. proc. amm.).

L’oggetto del proposto gravame, in particolare, risulta circoscritto all’impugnativa della nota proveniente dall’Autorità medesima – e rivolta espressamente alla sola società odierna ricorrente – riguardante nello specifico l’ “ aggiornamento dei corrispettivi per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino ”, come altresì esplicitato nell’oggetto dell’atto medesimo.

Sulla base dei criteri posti dall’articolo 13 cod. proc. amm. e dei principi interpretativi declinati in sede giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St., Ad. Plen., sent. 13 luglio 2021, n. 13), deve nel caso di specie trovare applicazione – in via sostitutiva – il criterio di competenza relativo agli effetti dell’atto impugnato (ulteriore e speciale rispetto al criterio inerente alla sede dell’Autorità emanante l’atto).

Gli effetti diretti dell’atto impugnato nella presente sede appaiono, infatti, limitati ad un ambito territoriale diverso (in senso analogo, cfr.

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