TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-11-02, n. 201710936

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-11-02, n. 201710936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710936
Data del deposito : 2 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2017

N. 10936/2017 REG.PROV.COLL.

N. 13601/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13601 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Mortegliano, Comune di San Vito al Torre, Comune di Trivignano Udinese, Comune di Lestizza, Comune di Palmanova, Comune di Basiliano e del Comune di Pavia di Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

contro

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati dell’Avvocatura Generale dello Stato, Ettore Volpe e Daniela Iuri, con domicilio eletto presso lo studio Ufficio Rappresentanza Regione Friuli Venezia Giulia in Roma, piazza Colonna, 355;

nei confronti di

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Esposito, Elena Buson, Francesca Covone e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lattanzio, 66;
Terna Rete Italia S.p.a., Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Ministero dello Sviluppo Economico non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-DEC- 0000241 del 06.09.2016 recante compatibilità ambientale del progetto denominato “Elettrodotto a 380 kV in doppia terna Udine Ovest —S.E. Redipuglia ed opere connesse presentato dalla società Terna S.p.a.” a condizione che si ottemperi alle prescrizioni impartite con D.M, n. 411 del 21 luglio 2011, così come aggiornate ed integrate con il parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2136 del 02 agosto 2016;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi: la delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1389 del 22.07.2016 recante parere favorevole al rilascio della VIA sul progetto, il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica VIA-VAS n. 2136 del 02.08.2016, il verbale e l'esito della riunione istruttoria tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04.08.2016, la delibera del Consiglio dei Ministri del 10.08.2016 ex art. 5, comma 2, lettera c-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e sul ricorso con motivi aggiunti depositati il 13.3.2017,

per l’annullamento

- del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 14.2.2017 n. 239/EL-146bis/245/2017 recante approvazione del progetto definitivo per la costruzione ed esercizio da parte della società Tema S.p.a. dell'elettrodotto a 380 kV in doppia tema "S.E. Udine Ovest- S.E. Redipuglia, pubblicato in Gazz. Uff. il 22.02.2017;

- della delibera della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2392 del 9.12.2016 e relativo Allegato (trasmessa con nota del Pres. della Regione 29.7.2016) recante l'intesa ai fini del rilascio, a favore di Terna s.p.a., dell'autorizzazione unica ministeriale alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest- S.E. Redipuglia", ai sensi dell'art.

1-sexies DL n. 239/2003;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato ivi compresi: i verbale delle riunioni e gli esiti della conferenza di servizi, ivi compresa la conferenza del 18.10.2016, oltre che i pareri e gli atti di assenso espressi in quella sede;

- della nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 23.01.2017 prot.n. 0002353 recante la comunicazione dell'esito positivo della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 2) dell'Allegato alla Delibera di Giunta regionale n. 2392 del 09.12.2016;

- della nota della Regione Friuli Venezia Giulia in data 06.12.2016 prot. n. 63524/P recante espressione della conformità urbanistica delle opere nonché la nota prot. n. 0011532 del 12.12.2016 della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la trasmissione della predetta nota regionale, nonché l'atto di "generalità" n. 3333 del 28.12.2007 della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia e il conseguente protocollo d'intesa sottoscritto con Terna S.p.a.-;

e sui motivi aggiunti depositati il 2 maggio 2017

per l’annullamento

dei medesimi atti impugnati con i precedenti motivi aggiunti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il dott. V B e uditi per la parte ricorrente l'Avv. Fecatelli in sostituzione dell'Avv. M. Ceruti, per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Guida (solo nella chiamata preliminare), per la Regione Friuli Venezia Giulia l'Avv. D. Iuri e per Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a., gli avvocati A. Clarizia e M. Esposito.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame i Comuni in epigrafe, interessati dal tracciato del grande elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest- S.E. Redipuglia", hanno impugnato innanzi a questo Tribunale il decreto di VIA - valutazione di impatto ambientale del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (anche M.A.T.T.M.) prot. DVA-DEC- 0000241 del 6.9.2016 relativo al progetto in questione e la delibera del Consiglio dei Ministri del 10.8.2016 (ex art. 5, comma 2, lettera c-bis, della Legge 400/1988).

Il suddetto provvedimento VIA n. 241/2016 è stato adottato all’esito del procedimento VIA, rinnovato in esecuzione della decisione del 23 luglio 2015, n. 3652, con la quale il Consiglio di Stato aveva annullato il precedente decreto VIA DVA-DEC-2011-000411 del 21 luglio 2011 che aveva dichiarato la compatibilità ambientale dell’opera.

In proposito sono stati dedotti i seguenti motivi:

Violazione degli artt. 22 e 29 del d.lgs. 152/2006;
della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015;
eccesso di potere per carenza di istruttoria della rinnovata procedura di VIA limitata, parziale ed incompleta;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge 400/1988;
violazione dell’articolo 19 e susseguenti del decreto legislativo 152/2006;
violazione della direttiva 2011/92/UE;

ulteriore violazione per falsa applicazione dell’art. 5 della legge 400/1988;
violazione per omessa applicazione degli articoli 14 susseguenti della legge 241/1990;

ulteriore violazione dell’art. 5 della legge 400/1988;
eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione del procedimento in relazione all’attività svolta dalla presidenza del consiglio dei ministri e al omessa ricerca di soluzioni condivise tra le amministrazioni dissenzienti;

ulteriore violazione dell’art. 5 della legge 400/1988 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
eccesso di potere per motivazione carente e illogica in relazione al disatteso parere della soprintendenza del MIBACT in ordine all’impatto paesaggistico dell’opera.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti è falsità dei presupposti in ordine al preteso miglioramento ambientale del progetto sottoposto a rinnovazione della procedura rispetto a quello assentito col decreto di via annullato dal Consiglio di Stato;

eccesso di potere, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta sviamento dalla causa tipica in relazione alla presunta strategicità dell’elettrodotto e alle risorse economiche impegnate;
violazione dell’art. 3 quater del decreto legislativo 152/2006;

violazione dell’art. 22 del decreto legislativo 152/2006;
eccesso di potere per carenza di istruttorie contraddittorietà, travisamento dei fatti di illogicità manifesta in relazione all’omessa valutazione delle alternative di progetto e di tracciato.

Con motivi aggiunti depositati il 13 marzo 2017 i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui in particolare, il Decreto del Mi.S.E., emesso di concerto con il M.A.T.T.M., n. 239/EL-146bis/245/2017 del 14.2.2017, che autorizza Terna alla costruzione e all'esercizio del menzionato elettrodotto nonché gli atti presupposti, tra cui l'intesa espressa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, deducendo i medesimi motivi dell’atto introduttivo del giudizio.

Con motivi aggiunti depositati il 2 maggio 2017 gli istanti hanno impugnato gli atti già censurati con i precedenti motivi aggiunti deducendo:

Violazione degli artt. 1 sexies del d.l. 239/2003, 52 quater del dpr 327/2001 e 14 ss. della legge 241/1990 —violazione dell'art. 11 della l.r. n. 19/2012 — eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del procedimento —incompetenza - in ordine alla conformità urbanistica delle opere espressa dalla regione, e non dal competente ministero delle infrastrutture, al di fuori della conferenza di servizi;

ulteriore violazione dell'art. 1 sexies del d.l. 239/2003 e degli artt. 14 ter e 14-quater l. 241/1990 nonché dell'art. 5 l. 400/1988 in relazione alla convocazione, svolgimento e determinazione della conferenza di servizi;

violazione dell'art. 121 del r.d. 1775/1933 nonché dell'art. 11 della l.r. 19/2012 - eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria in relazione alla mancata considerazione delle alternative di progetto e di tracciato nell'ambito del procedimento di rilascio dell'intesa regionale e del procedimento di autorizzazione unica;

incompetenza dei direttori generali all'emissione del decreto interministeriale di autorizzazione unica ex art. 1 sexies del d.l. 239/2003.

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti.

Si sono costituiti altresì il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Con ordinanza n. 1487 del 24.3.2017 è stata fissata l’udienza di trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, del d.lgs. 104/2010.

In vista dell’udienza pubblica di trattazione le parti hanno presentato memorie insistendo nelle proprie deduzioni.

All’udienza del 4 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso in esame ha ad oggetto il decreto del 6.9.2016, n. 241 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all’esito del procedimento di VIA rinnovato in esecuzione della decisione di Consiglio di Stato 23 luglio 2015, n. 3652, ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale del progetto denominato “Elettrodotto a 380 kV in doppia terna Udine Ovest —S.E. Redipuglia ed opere connesse presentato dalla società Terna S.p.a.” a condizione che si ottemperi alle prescrizioni impartite con D.M, n. 411 del 21 luglio 2011, così come aggiornate ed integrate con il parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2136 del 02 agosto 2016.

2. Con motivi aggiunti notificati il 10 e 21 marzo 2017 i ricorrenti hanno impugnato, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente n. 239/EL-146 bis/245/2017, di approvazione del progetto definitivo per la costruzione ed esercizio del predetto elettrodotto.

3. In primo luogo è possibile disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Terna S.p.a., sul presupposto che le censure riguardano la corretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato di modo che gli istanti avrebbe dovuto proporre un ricorso per ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, in quanto l’impugnazione ha ad oggetto una complessiva rivisitazione del progetto riguardante l’elettrodotto in questione, che ha implicato nuove valutazioni ed una nuova istruttoria non del tutto riconducibili al piano della mera esecuzione della richiamata decisione del Consiglio di Stato.

4. Con il primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio gli enti ricorrenti deducono la violazione della predetta sentenza del Consiglio di Stato, asserendo che la rinnovata procedura di VIA non avrebbe rivalutato il progetto nella sua interezza, ma avrebbe riguardato soltanto le aree sottoposte al vincolo paesaggistico e quelle necessarie per il completamento dell’opera, omettendo di considerare le possibili alternative di progetto.

Al riguardo è necessario un esame preliminare della decisione del Consiglio di Stato e del procedimento di VIA come rinnovato a seguito di tale sentenza.

Con la richiamata sentenza n. 3652/2015 il Consiglio di Stato Sez. VI ha accolto l’appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 6347/2014 “nei limiti di cui in motivazione”. La decisione del Consiglio di Stato, invero, non ha riguardato l’intera procedura VIA, ma la specifica mancata valutazione dei profili paesaggistici attinenti alle aree oggetto di tutela ex artt. 136 e 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che riguardava i “ tratti di corridoi fluviali di elevato valore paesaggistico del torrente Comor, del fiume Torre, del fiume Isonzo nonché della Roggia di Udine e delle Roggia Mille acque ”, interessati dalla “ irruzione nel campo visivo di sostegni e di cavi, che costituiscono elementi anomali, per consistenza ed altezza, rispetto alla matrice agricola e naturalistica del paesaggio e che, inoltre, in nove casi, avendo un’altezza superiore a 61 metri, dovrebbero, per rispettare le norme di sicurezza del volo a bassa quota, presentare una verniciatura bianca e arancione nel terzo superiore ” e da “ un rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico ”.

Con la citata decisione il giudice di appello, in particolare, ha accolto le censure relative ai profili di sviamento di potere, osservando che “ alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita attraverso esprimendo il suo obbligatorio parere nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimentale, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l’intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l’interesse pubblico alla trasformazione del territorio ”.

Sulla base di tale premessa il Consiglio di Stato ha osservato, inoltre, che “ nell’esercizio della funzione di tutela spettante al MIBAC, l’interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal MIBAC stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni ”.

Per tale ragione è stato ritenuto che “ il Ministero invero, anziché occuparsi, come debito suo compito, di curare l’interesse paesaggistico (e di valutare, quindi, in termini non relativi ad altri interessi l’impatto paesaggistico dell’intervento), ha illegittimamente compiuto una non consentita attività di comparazione e di bilanciamento dell’interesse affidato alla sue cura (la tutela del paesaggio) con interessi pubblici di altra natura e spettanza (essenzialmente quelli sottesi alla realizzazione dell’elettrodotto e, dunque, al trasporto dell’energia elettrica). Non ad esso, ma ad altre Amministrazioni competeva esprimere, nel confronto dialettico proprio della conferenza di servizi, quelle valutazioni, indicandone le rispettive ragioni ”.

Conclude la menzionata decisione osservando che nel parere favorevole con la nota n. 38241 del 20 dicembre 2010, “ il MIBAC, disattendendo la precedente posizione negativa espressa con il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia con nota prot.n. 10889 del 24 novembre 2010, fonda il mutamento di giudizio esclusivamente sulla “considerata impossibilità di realizzare l’elettrodotto in cavo [sotterraneo]”: con ciò muovendo dalla considerazione non già dello stretto interesse paesaggistico, ma dall’interesse, da esso stesso fatto superiore, alla realizzazione dell’opera: cosa che non è di sua cura ”.

5. Venendo all’esame del presente ricorso la società Terna, in esecuzione della predetta decisione, in data 25 novembre 2015, ha presentato istanza di rinnovazione del procedimento di VIA.

La Commissione di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al termine della istruttoria, ha espresso un parere positivo sul progetto, con prescrizioni (n. 2136 del 2 agosto 2016).

Con nota prot. 3320 del 17 giugno 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere negativo, ritenendo “che l'esame del progetto presentato non apporta elementi di novità sostanziali rispetto a quello esaminato in occasione del procedimento di cui al decreto autorizzativo DVA¬DEC-2011-0000411 del 21/07/2011” e che “la valutazione dell'impatto paesaggistico negativo resta confermata ed anzi ulteriormente argomentata e precisata nel richiamato parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, la quale - in sintesi - evidenzia come il corridoio infrastrutturale in questione, per come progettato, superi le capacità di assorbimento nel contesto paesaggistico, almeno nelle parti oggetto di formale tutela paesaggistica, e come lo stesso non appaia essere significativamente mitigabile stanti le incomprimibili e non modificabili caratteristiche tecnico-realizzative dell'opera”.

La regione Friuli Venezia Giulia, intervenuta nel procedimento, con D.G.R. n. 1389 del 22 luglio 2016, ha espresso, invece, parere positivo sulla nuova richiesta, con prescrizioni.

Atteso il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha impedito la conclusione positiva del procedimento di valutazione di compatibilità ambientale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. 16687 del 3 agosto 2016, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, per il contrasto emerso con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in ordine alla verifica dell’impatto ambientale relativa al predetto progetto.

Nella riunione istruttoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2016, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato:

che la proponente Terna Rete Italia S.p.a., dopo aver avviato e per buona parte concluso le attività necessarie per ottemperare alle ulteriori prescrizioni del decreto VIA e del decreto di autorizzazione unica, ha dato inizio ai lavori in conformità al progetto definitivo, autorizzato con il decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 239/EL-146/181/2013, con le ottimizzazioni introdotte in ottemperanza alle relative prescrizioni sia del decreto VIA, sia del decreto autorizzatorio;

che l’infrastruttura risultava già realizzata per oltre l’80%;

che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, con il parere n. 2136 del 2 agosto 2016, ha valutato che, “…le prescrizioni del decreto VIA 411/2011 hanno consentito di prevenire e ridurre i potenziali impatti del progetto in oggetto, il quale proprio grazie all’attuazione di queste prescrizioni risulta migliorativo, in termini di compatibilità ambientale, rispetto al progetto oggetto del precedente procedimento VIA”.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, invece, ha confermato il parere contrario espresso nella nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del 17 giugno 2016, prot. n. 3320, rinviando alle valutazioni del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c-bis, della legge n. 400 del 1988, in data 10 agosto 2016, ha deliberato “di fare propria la posizione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Terna Rete Italia S.p.A., denominato “Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse”, da realizzare nella Regione Friuli Venezia Giulia, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalle amministrazioni favorevoli al progetto, contenute nel parere n. 2136 del 2 agosto 2016 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS ”.

6. Dalla sopra richiamata sequenza di atti e dall’esame della documentazione è possibile ritenere che la nuova procedura di VIA all’esame del collegio, abbia interessato le parti del procedimento originario censurate dalla sopra richiamata decisione del Consiglio di Stato.

In particolare, come emerge dal parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (anche CTVA) n. 2136 del 2 agosto 2016, l’organo tecnico da atto di avere esaminato le alternative e varianti valutate nel corso del precedente procedimento di VIA o SIA 2008 (cfr. pag. 21 del parere): “ Alternativa Lestizza, Alternativa Pozzuolo, Alternativa Mortegliano ovest, Alternativa Pavia di Udine, Alternativa Tapogliano est e Alternativa Tapogliano ovest che riguardavano essenzialmente quattro punti del tracciato originario (2008) del nuovo elettrodotto 380 kV Udine Ovest-Redipuglia (l’area Tapogliano-Villesse, l’area Santa Maria la Longa-Pavia di Udine, l’area Mortegliano e l’area Lestizza-Pozzuolo) …”.

Nella stessa pagina del verbale la Commissione evidenzia, altresì, che “ in diversi documenti prodotti nell’ambito del precedente procedimento di VIA, sono state analizzate le problematiche legate all’interramento dell’elettrodotto 380 kV Udine Ovest-Redipuglia. Tali problematiche, (riportate anche nella documentazione fornita nel rinnovato procedimento), sono principalmente le seguenti: - “Il nuovo elettrodotto Udine Ovest - Redipuglia ha il compito di rafforzare la magliatura della rete elettrica friulana, garantendo la continuità di alimentazione anche nel caso in cui si verifichino interruzioni di alimentazione su altri elettrodotti. I cavi interrati, in caso di guasto, richiedono tempi di riparazione dell’ordine di settimane, durante le quali la rete elettrica circostante deve assolvere ai compiti della linea in cavo non più in servizio. In questa situazione, la rete elettrica Friulana, poco magliata e strutturalmente fragile, sarebbe soggetta a sovraccarichi con conseguenti pericolosi blackout.

- La posa dei cavi di un elettrodotto a 380 kV in doppia terna comporta l'asservimento, per tutto il loro percorso senza soluzione di continuità, di una fascia di terreno larga più di 20 m sulla quale sono interdette le pratiche edilizie o agricole che potrebbero mettere in pericolo il funzionamento dell'impianto così come tutte le attività che prevedano arature profonde, sbancamenti, sistemi d’irrigazione sotterranei e canalizzazioni;
l’ipotesi di interramento dell’elettrodotto comporterebbe l’inibizione all’uso di oltre 80 ettari di superficie agricola rispetto a circa 2 ettari della soluzione in aereo.

- In zone forestale si prevede il taglio delle piante nella fascia di asservimento.

- Per lo scavo della trincea potrebbe rendersi necessario un abbassamento della falda freatica in determinate zone, con ripercussioni temporanee sulle condizioni idriche del sottosuolo e, conseguentemente, sull'agricoltura dell'area interessata.

- A parità di potenza trasmissibile, una linea aerea a 380 kV equivale a due teme in cavo, quindi, nel caso dell’elettrodotto Udine Ovest - Redipuglia, a 4 terne di cavo. Ne consegue che, in termini di costo, un collegamento a 380 kV in cavo è circa 10-13 volte quello di una linea aerea e può anche aumentare per collegamenti oltre i 15-20 km di lunghezza, nei quali si rende indispensabile la compensazione reattiva ”.

La medesima Commissione rileva che “ il tracciato nel nuovo elettrodotto è stato definito a seguito dell’analisi della fascia di fattibilità e delle alternative proposte da alcuni dei comuni interessati e si sviluppa all’interno del corridoio preferenziale condiviso con la Regione FVG ” (cfr. pag.30).

6. Da quanto appena riportato e dall’esame più generale del testo del parere reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale n. 2136/2016, del parere (questa volta) negativo formulato dal MIBACT con nota prot. 3280 del 17.6.2016 e del parere (questa volta) positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Deliberazione di Giunta n. 1389 del 22.7.2016, si evince che sono stati riesaminati gli aspetti inerenti alla tutela dei valori ambientali e paesaggistici, toccati dalla decisione del Consiglio di Stato.

7. Non può condividersi, pertanto, l’assunto dei ricorrenti secondo cui il procedimento in esame si sarebbe limitato ad un mera ripetizione del parere del MIBACT annullato dal Consiglio di Stato.

Risultano, infatti, essere stati considerati tutti gli interessi degli enti esponenziali, i pareri già espressi, con una nuova verifica contestualizzata, sono state considerate le possibili alternative tecniche e di tracciato, anche in relazione alla cd. “opzione zero”, rispetto alla necessità di realizzare l'opera.

7.1. L’esame complessivamente svolto dalla Commissione consente di superare anche lo specifico profilo di censura dedotto con riferimento alla decisione del Consiglio di Stato Sez. VI, 20.12.2013, n. 6162: nel caso di specie l’Amministrazione non si è limitata a sostituire il parere (originariamente favorevole) espresso dal MIBACT nella procedura VIA del 2011, ma ha riesaminato l’intero progetto soffermandosi - come era logico avvenisse - su quelle parti del tracciato che erano state interessate dal parere del MIBACT oggetto delle censure del giudice di appello.

Non può ritenersi, quindi, che nell’avversato procedimento VIA siano state fatte salve le valutazioni ambientali già effettuate sul progetto relativo alla precedente procedura di VIA, come sostengono gli istanti.

8. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 5 della legge n. 400/1988, dell’art. 19 ss. del d.lgs. n. 152/2006 e della dir. 2011/92/UE, sul presupposto che la delibera del Consiglio dei Ministri del 10.8.2016 non potrebbe intervenire nell'ambito del sub-procedimento di VIA condizionandone l'esito, ma eventualmente nella successiva fase autorizzatoria della costruzione dell'opera ai sensi dell’art.

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