TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-12-05, n. 202201434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-12-05, n. 202201434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201434
Data del deposito : 5 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2022

N. 01434/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01289/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2019, proposto da
Fattoria Casteani Soc. Agricola Semplice di A e S S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A O, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A O in Grosseto, corso Carducci 26;

contro

Comune di Gavorrano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della ordinanza n. 40 del 24.06.2019 emessa dal Sindaco del Comune di Gavorrano con cui viene disposto a carico della asserita proprietaria delle strutture, n. 11 stalle, “realizzate con materiale presumibilmente contenente amianto”, di provvedere entro 30 giorni alla attivazione di un processo diagnostico analitico volto alla caratterizzazione del materiale ed entro i successivi 60 giorni, ove si confermi la presenza di amianto e la valutazione del rischio indichi la necessità di un intervento di bonifica, alla effettuazione di esso intervento nel rispetto delle norme di prevenzione dell'inquinamento ambientale con contestuale trasmissione della apposita relazione descrittiva indicante la ditta esecutrice e le modalità adottate;

- ogni altro atto e/o provvedimento ancorchè ignoto comunque conseguente e connesso a quello gravato, ivi compresa la presupposta nota pervenuta alla Amministrazione in data 17.06.2019 al prot. n. 10271 con cui il Dipartimento Prevenzione della Azienda Sanitaria USL Toscana sud est, a seguito di sopralluogo condotto il 04.06.2019, ha segnalato la presumibile presenza di amianto su varie coperture delle strutture ivi allocate e per questo avrebbe richiesto l'adozione da parte dell'Autorità Comunale di provvedimenti nei confronti della proprietà finalizzati alla bonifica del sito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gavorrano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Nicola Fenicia;


Considerato che:

- il Comune resistente, nelle more del giudizio, ha provveduto a revocare l’ordinanza impugnata n. 40 del 24 giugno 2019 emessa dal Sindaco del Comune di Gavorrano, con la conseguenza che è cessata la materia del contendere;

- tuttavia entrambe le parti hanno insistito per la liquidazione delle spese di lite, ciascuna in proprio favore, sulla base della regola della soccombenza virtuale;

Ritenuto che:

- il ricorso, ai fini della pronuncia sulle spese di lite, deve ritenersi fondato;

- infatti, come correttamente lamentato dalla ricorrente, il potere sotteso all’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ha necessariamente contenuto atipico e residuale e può perciò essere esercitato in presenza di gravi pericoli che minaccino la salute o l’incolumità pubblica e solo quando specifiche norme di settore non conferiscono il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione di emergenza;

- nella fattispecie in trattazione, difettavano i presupposti di cui all’art. 50 del Tuel in quanto gli stessi interventi che erano stati ordinati alla ricorrente (di semplice caratterizzazione del materiale e di successiva individuazione dell’intervento di bonifica più opportuno fra rimozione, smaltimento, incapsulamento o confinamento) non denotavano l’esistenza di una situazione di eccezionalità non altrimenti fronteggiabile, trattandosi dei tipici interventi previsti dalla normativa di settore che veniva peraltro richiamata nell’ordinanza impugnata (legge n. 257 del 1992 e Decreti del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 e del 14 maggio 1996);

- inoltre, la stessa revoca dell’ordinanza, intervenuta a distanza di quasi un anno, e la fissazione di un nuovo arco temporale triennale per la realizzazione degli interventi di bonifica della copertura del capannone, sconfessano l’iniziale esistenza di una situazione di pericolo imminente per l’incolumità pubblica non altrimenti fronteggiabile, che, come detto, dovrebbe costituire il presupposto per l’esercizio del potere straordinario di ordinanza del sindaco;

- per tali ragioni le spese di lite, liquidate in dispositivo, in base alla regola della “soccombenza virtuale” devono essere poste a carico del Comune di Gavorrano;

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