TAR Firenze, sez. I, sentenza 2014-02-20, n. 201400331
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Testo completo
N. 00331/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2008, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G G in Firenze, via Ricasoli n. 32;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno del 1.8.2005, con il quale è stata respinta l'istanza di riammissione in servizio formulata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente fu assunto in servizio presso il -OMISSIS-in data 1.7.1976, ed è stato congedato in data 18.5.2000, allorquando prestava servizio presso il -OMISSIS-quale pilota elicotterista, a seguito della presentazione delle dimissioni.
Egli, in data 15.2.2005, ha chiesto di essere riammesso in servizio quale capo squadra.
Pertanto l’Amministrazione lo ha sottoposto ad accertamenti sanitari, ad esito dei quali l’istante è stato giudicato non idoneo al servizio, a causa di -OMISSIS-, con conseguente adozione, in data 1.8.2005, del provvedimento di diniego di ricostituzione del rapporto di lavoro.
Avverso il suddetto provvedimento l’interessato ha proposto ricorso innanzi al giudice del lavoro in data 1.10.2007 (coerentemente all’avviso, inserito nell’ultimo paragrafo dell’atto di diniego, secondo cui sarebbe stato competente a decidere l’eventuale gravame il predetto organo giurisdizionale).
In pendenza di causa, essendo emerso l’indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui le controversie riguardanti il rapporto di impiego degli appartenenti al -OMISSIS-dovevano essere devolute alla giurisdizione amministrativa (n. 4290 del 20.2.2008), l’esponente ha abbandonato il giudizio instaurato presso il giudice civile ed ha proposto il ricorso davanti a questo TAR, deducendo:
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. m, del D.M. 3.5.1993, n. 228 (le conclusioni dell’Amministrazione sono smentite dai controlli medici cui si è sottoposto il ricorrente in data 29.9.2005;il predetto D.M. non è applicabile alla fattispecie della riammissione in servizio, ma al caso di accesso per concorso ai profili di -OMISSIS-;sussiste il diritto alla riammissione in servizio ai sensi dell’art. 132 del d.p.r. n. 3/1957).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Il ricorrente ha presentato domanda di rimessione in termini per errore scusabile.
Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza del 10 gennaio 2014 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva che l’Amministrazione, con l’impugnato provvedimento, ha indicato il giudice ordinario come competente a decidere sull’eventuale ricorso, in tal modo fuorviando il deducente, il quale ha presentato il ricorso al giudice del lavoro, e solo in un momento successivo a questo TAR. Ne consegue che la tardiva presentazione dell’impugnativa è scaturita da errore scusabile dell’interessato, al quale può essere concessa la remissione in termini.
Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.
Il ricorrente deduce la propria idoneità fisica alla riammissione in servizio e sostiene che il D.M.