TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200907395

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200907395
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200907395
Data del deposito : 22 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01373/2008 REG.RIC.

N. 07395/2009 REG.SEN.

N. 01373/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2008, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. M P G, per il presente giudizio domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Roma, via Flaminia n. 189

contro

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
- il Consiglio Superiore della Magistratura, nella persona del Presidente p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Sciaccaluga Gianrodolfo, controinteressato, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 ottobre 2007, avente ad oggetto “pubblicazione di uffici direttivi ai sensi della legge n. 111 del 30 luglio 2007”, fra cui quello di Presidente del Tribunale di Chiavari, in atto ricoperto dal ricorrente;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, fra cui il provvedimento implicito di revoca e/o decadenza del ricorrente dal predetto incarico a far data dal 27 gennaio 2008.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2009 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Contesta parte ricorrente l’impugnata determinazione, con la quale il C.S.M. ha pubblicato e messo a concorso il posto vacante al 27 gennaio 2008 di Presidente del Tribunale di Chiavari (in atto retto dallo stesso dott. Maglione).

Assume parte ricorrente che il fondamento normativo dell’avversata determinazione (art. 5, comma 3, della legge 111/2007, con il quale è stato introdotto nell’ordinamento il principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi del personale di magistratura;
al quale accede, a fronte del superamento del previsto periodo, un effetto decadenziale dalle rivestite funzioni) sia stato erroneamente interpretato, ovvero, alternativamente, sia costituzionalmente illegittimo.

Deduce avverso l’impugnata determinazione i seguenti profili di censura:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007 n. 111;

- Illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007 n. 111 per violazione degli artt. 3, 97, 105 e 107 della Costituzione. Illegittimità successiva della delibera 4 ottobre 2007 del C.S.M.;

- Violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché ai principi generali in materia di partecipazione al procedimento amministrativo

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso – originariamente proposto dinanzi al T.A.R. della Liguria e portato quindi alla cognizione di questo Tribunale a seguito dell’adesione dalla parte ricorrente prestata al regolamento di competenza proposto dalla locale Avvocatura Distrettuale dello Stato – viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’8 luglio 2009.

DIRITTO

Il gravame si rivela infondato.

Valgono, al riguardo, le considerazioni dalla Sezione recentemente rassegnate in sede di definizione di ricorsi aventi ad oggetto la medesima problematica riguardante il regime transitorio di applicazione dei principi in materia di temporaneità degli incarichi semidirettivi e direttivi (di cui all’art. 5, comma 3, della legge 111 del 2007), con riferimento:

- sia ai sollevati profili di compatibilità costituzionale delle disposizioni di che trattasi

- sia alla pure eccepita illegittimità dello svolgimento procedimentale che ha condotto il C.S.M. all’adozione delle deliberazioni costituenti attuazioni del disposto di legge in discorso.

Ribadite, per l’effetto, le considerazioni già ampiamente articolate con sentenze nn. 4200, 4202, 4204, 4208, 4211, 4212, 4222, 4225, 4228, 4230 del 15 maggio 2008, n. 5277 del 29 maggio 2008, n. 7072 del 21 luglio 2008, n. 10094 del 12 novembre 2008, nonché 11947, 11948, 11954, 11956, 11957, 11958, 11960, 11947, 11976, 11977 del 23 dicembre 2008, va, parimenti, escluso che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della legge 111/2007 – con il presente gravame prospettata con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 97, 105 e 107 della Costituzione – riveli, quantunque riguardata sotto profili parzialmente difformi rispetto al thema decidendum sottoposto con i ricorsi definiti con le decisioni sopra richiamate, condivisibili elementi di fondatezza.

Non può conclusivamente esimersi il Collegio dal dare atto dell’infondatezza delle censure dedotte con il presente gravame: e, per l’effetto, dal disporre la reiezione dell’impugnativa.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

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