TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-10-28, n. 202202387
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2022
N. 02387/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2018, proposto da
Geadue S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 21;
contro
Comune di San Donato Milanese, non costituito in giudizio;
nei confronti
A M, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di nullità
dell'art 4.2 della Convenzione urbanistica rep n. 158379 racc. 66635 atto notaio Averoldi di Milano del 9.3.2017 nella parte in cui il soggetto attuatore si assume, fin d'ora, l'obbligo di annotare entro il 1 febbraio 2018 la risoluzione del preliminare di compravendita stipulato in data 29.6.2017 tra il sig. A M e GEADUE srl relativo al terreno adiacente allo svincolo dell'Autostrada A1 di cui al fg. 10 mapp. 2 del CT del Comune di San Donato Milanese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Con atto depositato in data 29 luglio 2022, la parte ricorrente ha dichiarato la carenza di interesse a proseguire il giudizio ed ha chiesto, pertanto, di dichiarare improcedibile il ricorso a spese compensate.
All’udienza pubblica di smaltimento del 27 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
La dichiarazione resa della ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso.
Vista la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione e del controinteressato, va disposta la compensazione delle spese di lite.