TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202200681

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202200681
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200681
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 00681/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01239/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Amministrazione Provinciale di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C D, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale, in Ancona, via Ruggeri, 5;

contro

Comune di Osimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avv. A G, in Ancona, Piazza della Repubblica, 1/A;

Regione Marche, non costituita in giudizio;

nei confronti

L L, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, piazza Cavour n. 2;

Loretani L, rappresentato e difeso dall'avvocato Lia Giuliodori, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alberto Cucchieri, in Ancona, via Piave, 6/B;

Istituto Campana per L'Istruzione Permanente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mastri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio Mastri, in Ancona, corso Garibaldi, 124;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo n. 88 del 10 settembre 2004, avente ad oggetto “Variante urbanistica parziale al prg per riassetto urbanistico-ambientale del territorio comunale adottata con atto C.C. n.15 del 25.01.02 - presa d'atto e provvedimenti conseguenti”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Osimo, dell’Istituto Campana per l'Istruzione Permanente e dei signori Lavinio e L Loretani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La Provincia di Ancona, con il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti depositato in data 2 febbraio 2005, impugna la deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo n. 88 del 10 settembre 2004 - avente ad oggetto “Variante urbanistica parziale al prg per riassetto urbanistico-ambientale del territorio comunale adottata con atto C.C. n.15 del 25.01.02 - presa d'atto e provvedimenti conseguenti” - nella parte in cui il Comune ha deciso di non adeguarsi al parere rilasciato dalla stessa Provincia nell’ambito del procedimento di approvazione di una variante parziale al P.R.G.



2. La Provincia censura la predetta deliberazione consiliare deducendo i seguenti motivi:

a) nullità per carenza assoluta di potere e per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione art. 26 L.R. n. 34/1992;

b) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento della funzione e irragionevolezza;

c) difetto di motivazione.



3. Per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti si sono costituiti in giudizio il Comune di Osimo e alcuni soggetti privati (in particolare si tratta dell’Istituto di Istruzione “Campana” e dei signori L e L L) che si sarebbero avvantaggiati delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al P.R.G. che la Provincia ha ritenuto non compatibili con il Piano Territoriale di Coordinamento e di cui aveva quindi imposto lo stralcio.

In vista dell’udienza di trattazione del merito del 12 ottobre 2022 le parti hanno depositato memorie e documenti.

In data 28 settembre 2022 il sig. L L ha depositato una memoria in cui dichiara di rinunciare alla costituzione in giudizio e alle difese svolte, non avendo più interesse alla decisione della causa.

All’udienza del 12 ottobre 2022 la causa è passata in decisione dopo ampia discussione orale.

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