TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-12-14, n. 202216862
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Testo completo
Pubblicato il 14/12/2022
N. 16862/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01086/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN LA FI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Pisapia, Luigi Pontrelli, Carla Mambretti e Martina Baraldo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via del Plebiscito, 102;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano e Fabio Garella, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna, 14;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ER CA Spa, NC Bpm Spa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;
IC Spv S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Eurotest Laboratori S.r.l., Tüv TE Italia S.r.l. – Group Of Tüv Saarland, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
EN HO S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Bisceglie, Giancarlo Viglione e Matteo Clima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Loredana Studio Legale Avv. Bisceglie in Roma, Circonvallazione Clodia, 36/A;
per l'annullamento
col ricorso introduttivo ,
- del provvedimento prot. 88857 del 14 novembre 2016, recante la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”) per l'impianto fotovoltaico n. 611058, di potenza pari a 948,72 kW, sito nel Comune di Apricena e denominato “Murge 1” di titolarità della ricorrente;
con atto di motivi aggiunti depositato in data 23 novembre 2021 ,
- del provvedimento prot. 21788 del 23 agosto 2021, con il quale il GSE ha comunicato a ENS il rigetto dell’istanza presentata in data 6 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, nonché dell’istanza presentata in data 16 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 57 quater del D.L. 50/2017 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 96/2017;
con atto di motivi aggiunti depositato in data 17 maggio 2022 ,
- del provvedimento prot. 6188 del 3 marzo 2022, con il quale il GSE ha comunicato a EN il rigetto dell’istanza presentata in data 6 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, in esecuzione del riesame disposto con ordinanza cautelare n. 7438/2021.
Nonché per la condanna del GSE al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza degli atti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa, del Ministero dello Sviluppo Economico, di ER CA Spa, di NC Bpm Spa, di EN HO S.a.s. e di IC Spv S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, iscritto al n. RG 1086/2017, la società ENS LA FI srl - titolare dell’impianto fotovoltaico n. 611058, di potenza pari a 948,72 kW, sito nel Comune di Apricena e denominato “Murge 1” - ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. P20160088857 del 14 novembre 2016 con il quale il GSE ha comunicato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”), in ragione delle violazioni rilevanti di cui all’Allegato 1 al DM 31 gennaio 2014, lettere a), j) e n), accertate all’esito dell’attività di verifica, formulando altresì istanza risarcitoria per i danni subiti e subendi.
2. Premette in fatto che:
- l’impianto in questione veniva realizzato in base alla DIA presentata dalla società Master Service S.r.l. al Comune di Apricena (agosto 2008) e successivamente volturata in favore della ricorrente (maggio 2011);
- lo stesso entrava in esercizio in data 31 agosto 2011 e, con domanda presentata il 15 settembre successivo, la ricorrente richiedeva al GSE il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del Quarto Conto Energia, che venivano concesse nella misura pari a 0,2890 euro/kWh, giusta convenzione con il GSE del 23 marzo 2012;
- in data 8 agosto 2014, riceveva comunicazione dal GSE di sospensione della convenzione, in ragione del grave quadro accusatorio emergente da alcune indagini penali condotte dalla polizia tributaria su decine di impianti fotovoltaci in cui si contestava, inter alia, l’irregolarità del procedimento di riconoscimento degli incentivi con riferimento alla provenienza dei moduli installati (asseritamente cinese) e alla valenza delle relative certificazioni;
- dopo due ulteriori sospensioni, veniva infine avviato un procedimento di verifica e controllo, con effettuazione di sopralluogo presso il sito, all’esito del quale il Gestore prospettava alla ricorrente la non conformità dei moduli fotovoltaici installati ai requisiti previsti dall’allegato 1 del Quarto Conto Energia, oltre alla necessità di avviare un’istruttoria sull’idoneità del titolo autorizzatorio e all’incertezza circa la validità ed efficacia del contratto di superficie stipulato dalla ricorrente con il proprietario dei terreni su cui insiste l’impianto, in ragione di un contenzioso civile pendente con la società EN HO – soggetto che assume essere titolare del preliminare di compravendita dell’area in questione, firmato prima della stipula del contratto di superficie;
- a seguito delle osservazioni fornite dalla ricorrente e delle interlocuzioni intercorse con il Comune di Apricena, il GSE adottava il provvedimento impugnato con cui dava atto della corretta volturazione in favore di EN LA FI del titolo abilitativo alla costruzione dell’impianto; dava conto della pendenza di procedimenti giudiziari con la società EN HO s.a.s., limitandosi in proposito a segnalare che si sarebbe poi rimesso agli esiti degli stessi; disponeva la decadenza dalle tariffe incentivanti in ragione della non rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici previsti dal Quarto Conto Energia.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
I. «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. NONCHÉ DEGLI ARTT. 21 NONIES L. 241/90, 42 D.LGS. 28/2011, 11 D.M. 31 GENNAIO 2014. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E LEGITTIMO AFFIDAMENTO. CARENZA DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE», in quanto si tratterebbe di un annullamento in autotutela disposto in violazione del termine di ragionevole di 18 mesi, sulla base di una motivazione insufficiente sotto il profilo dell’interesse pubblico attuale.
II. «ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31.1.2014. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (PRELEGGI) PER IRRETROATTIVITÀ DEL DECRETO MINISTERIALE», in quanto il GSE avrebbe preteso di applicare una sopravvenuta normativa sanzionatoria a condotte poste in essere ben prima dell’entrata in vigore della stessa, in violazione del principio di irretroattività delle leggi.
III. «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990, 42 DEL D.LGS. 28 DEL 2011, 4 E 11 DEL D.M. 31 GENNAIO 2014. VIOLAZIONE DEL D.M. 5 MAGGIO 2011 (QUARTO CONTO ENERGIA) E DELLE NORME TECNICHE IVI RICHIAMATE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’», in quanto il provvedimento sarebbe stato adottato in base ad un’istruttoria carente, fondata sulle risultanze di un’indagine penale non ancora sfociata in una sentenza di accertamento definitiva, senza una propria autonoma istruttoria di carattere tecnico. In ogni caso, i moduli installati sarebbero conformi alla normativa tecnica di riferimento. Inoltre l’accertamento dell’origine cinese riguarderebbe solo alcuni pannelli, non quelli H3A la cui provenienza europea non sarebbe stata contestata, dovendo pertanto riconoscersi la maggiorazione di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), del DM 2011. Anche laddove, in estrema ipotesi, non potesse riconoscersi la condizione per il riconoscimento della maggiorazione, tale circostanza in alcun caso avrebbe potuto giustificare l’integrale decadenza dalla tariffa incentivante potendo al più comportare la riduzione dell’incentivo mediante stralcio della componente incentivante del 10%.
4. Costituitosi in giudizio, il MI ha chiesto dichiararsi la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva.
5. Con memoria di costituzione, il GSE ha argomentato per l’infondatezza delle doglianze formulate.
6. Alla camera di consiglio del 15 marzo 2017, la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
7. Si sono altresì costituiti ER CA e NC BP spa - in qualità di banche finanziatrici la realizzazione dell’impianto nonché cessionarie in garanzia del credito derivante dalla concessione stipulata tra la ricorrente e il GSE, le quali hanno proposto un parallelo giudizio, iscritto al numero di RG n. 666/2017, avverso il medesimo atto di decadenza qui