TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2017-12-20, n. 201706891

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2017-12-20, n. 201706891
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706891
Data del deposito : 20 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2017

N. 11616/2017 REG.RIC.

N. 06891/2017 REG.PROV.CAU.

N. 11616/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11616 del 2017, proposto da:


S D, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. per il Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;


contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Ministero dell’Interno n. K/10/477895 dell’8.8.2017, notificato l’1.9.2017, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che manca il periculum in mora , necessario per accordare la misura cautelare, non potendosi ritenere pregiudizio grave ed irreparabile la privazione dei diritti connessi con lo status di cittadino;

Ritenuto:

che, pertanto, la presente domanda cautelare debba essere respinta;

che le spese della presente fase cautelare seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi