TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2017-12-20, n. 201706891
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Pubblicato il 20/12/2017
N. 06891/2017 REG.PROV.CAU.
N. 11616/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11616 del 2017, proposto da:
S D, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. per il Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;
contro
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio
ex lege
presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Ministero dell’Interno n. K/10/477895 dell’8.8.2017, notificato l’1.9.2017, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che manca il periculum in mora , necessario per accordare la misura cautelare, non potendosi ritenere pregiudizio grave ed irreparabile la privazione dei diritti connessi con lo status di cittadino;
Ritenuto:
che, pertanto, la presente domanda cautelare debba essere respinta;
che le spese della presente fase cautelare seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;