TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2018-02-09, n. 201800343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2018-02-09, n. 201800343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201800343
Data del deposito : 9 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2018

N. 00343/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00121/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G I, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan N. 5;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Direzione Didattica Statale “A. D Gasperi” di Capaci (PA), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide D Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

• Dl provvedimento del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale di “A. D Gasperi “di Capaci (PA) con il quale è stata disposta l'assegnazione al minore indicato in epigrafe di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno (11 ore settimanali);

• Di provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all'Istituto scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico;

• Di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

Dl diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno per un numero adeguato di ore di sostegno (secondo il rapporto o la quantificazione che verranno determinati nei Piani Educativi Individualizzati) sia con riferimento al corrente anno scolastico sia con riferimento ai prossimi anni scolastici.

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

Dlle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del minore, di un insegnante di sostegno per un numero adeguato di ore di sostegno (secondo il rapporto o la quantificazione che verranno determinati nei Piani Educativi Individualizzati) sia con riferimento al corrente anno scolastico sia con riferimento ai prossimi anni scolastici.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa M C;

Uditi alla camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente - nella qualità di genitore del minore indicato in epigrafe - ha adito questo Tribunale chiedendo: l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico nella parte relativa all’assegnazione delle ore di sostegno;
il riconoscimento del diritto all’assegnazione, all’alunno disabile, di un insegnante di sostegno secondo la quantificazione che sarà determinata nel documento didattico, per il corrente a.s. e per i successivi;
la condanna dell’Amministrazione alla redazione di un PEI recante l’indicazione del numero delle ore di sostegno necessarie per l'integrazione scolastica dell’alunno.

Si sono costituite le Amministrazioni statali intimate.

Alla camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il Presidente del Collegio ha indicato alle parti un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, dando avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
e il ricorso è stato posto in decisione.

Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti;
possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio in occasione della predetta adunanza camerale.

Dve preliminarmente darsi atto, coerentemente con l’orientamento assunto di recente dalla Sezione, della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, atteso che parte ricorrente ha richiesto (anche) la condanna dell’Amministrazione alla redazione del piano educativo individualizzato (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Sez. III, n. 2259/2017, n. 1925/2017 e n. 1555/2017, che rinviano a Cass. Civ., Sez. Un., ord. 28 febbraio 2017, n. 5060 e a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 aprile 2016, n. 7).

Alla luce della ricostruzione effettuata nei citati precedenti – mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui viene chiesta l’attuazione del PEI – va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversie che attengono alla predisposizione di tali atti, indipendentemente dal fatto che si tratti della loro prima predisposizione ovvero del loro doveroso aggiornamento, d’ufficio o ad istanza dell’interessato;
e ciò, in quanto viene in rilievo l’espletamento di poteri pubblicistici preordinati (anche) alla conformazione della latitudine della posizione soggettiva azionata (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. N. 7/2016).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso è in parte fondato, nei sensi che saranno subito precisati;
in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e per carenza di interesse.

Invero, come si chiarirà tra breve, sebbene il C.G.A. con la recentissima decisione n. 49/2018 abbia affermato la giurisdizione del giudice amministrativo indipendentemente dalla redazione del PEI, si ritiene di dovere declinare la giurisdizione sulla domanda volta alla concreta erogazione del servizio nella misura precisamente indicata dal redigendo PEI.

Come accennato, la controversia ha ad oggetto l’assegnazione al figlio minore di parte ricorrente – portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992, come risulta dall’attestazione versata in atti – di un insegnante di sostegno in assenza della previa redazione del documento programmatorio.

Parte ricorrente, in particolare, ha proposto un’azione con la quale ha chiesto: a) l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico nella parte relativa all’assegnazione delle ore;
b) l’accertamento del diritto del minore ad essere affiancato da un insegnante di sostegno secondo l’effettivo fabbisogno individuale;
c) la condanna dell’Amministrazione scolastica alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e all’assegnazione dell’insegnante di sostegno secondo la quantificazione così stabilita.

Nei limiti della redazione del PEI, la domanda merita accoglimento.

Nel richiamare succintamente il quadro normativo di riferimento attualmente vigente, deve farsi rinvio agli artt. 12, co. 5, e 13, co. 3, l. 104/1992;
al d.P.R. 24 febbraio 1994;
all’art. 10, co. 5, ultima parte, d.l. 78/2010, nonché all’art. 3, commi 1 e 2, D.P.C.M. n. 185/2006.

L’insieme di tali disposizioni prevede una serie di interventi integrati fra di loro – facenti parte di un complesso iter istruttorio - tutti finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap, al fine di pervenire alla redazione del PEI, calibrato sulle specifiche esigenze dell’alunno (cfr. artt. 5 e 6 d.P.R. 24 febbraio 1994);
e, successivamente, all’attribuzione delle ore di sostegno allo studente disabile, come momento finale preceduto dalle valutazioni concorrenti di distinte figure professionali facenti parte dell’equipe multidisciplinare di cui al citato art. 12, co. 5, l. n. 104/1992 (i.e.: gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, con la collaborazione dei genitori dell’alunno).

Viene quindi in rilievo - per la sua centralità ai fini di una effettiva integrazione scolastica dell’alunno disabile - il PEI, come documento correlato alle disabilità dell’alunno, alle sue difficoltà e alle sue potenzialità, nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in un determinato periodo di tempo;
e vengono individuate le risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno.

Tale documento va definito entro il 30 luglio (art. 3, co. 1, D.P.C.M. 185/2006), ed è soggetto a verifiche periodiche.

Il PEI, e il presupposto Profilo Dinamico Funzionale, costituiscono, quindi, gli elementi fondamentali per l’effettiva tutela dell’alunno disabile, in quanto finalizzati all’attribuzione delle risorse necessarie per l’effettiva integrazione dell’alunno, e calibrati sulle specifiche esigenze del predetto come rilevate dai competenti organi tecnici.

Da quanto appena esposto ne deriva che la quantificazione delle ore di sostegno attribuibili non può essere operata in questa sede, in quanto, in base all’art. 34, co. 2, cod. proc. amm., “ In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”;
e, in base al richiamato quadro normativo di riferimento, l’Amministrazione è obbligata alla redazione del PEI – o di altro documento programmatorio equipollente, sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali - come momento di sintesi di una pluralità di apporti specialistici.

Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il provvedimento di assegnazione dei docenti specializzati è datato 26 settembre 2017;
mentre, pur essendo ormai scaduto il termine per l’adozione del Piano Educativo Individualizzato di cui all’art. 3 del citato D.P.C.M. n. 185/2006 (30 luglio), non risulta intervenuta l’approvazione di un idoneo atto di programmazione (v. documentazione in atti): dai documenti versati in atti risulta, invero, un PEI datato 30 novembre 2017 senza quantificazione delle ore di sostegno.

Alla luce di tale carenza istruttoria – e in assenza di ulteriori idonei atti di programmazione finalizzati a quantificare il numero di ore necessarie per l’alunno disabile – risulta fondata la domanda di accertamento del diritto del minore alla redazione del PEI;
conseguentemente, l’attribuzione delle ore di sostegno in mancanza del documento programmatorio comporta la condanna dell’Amministrazione scolastica alla redazione del PEI (o documento analogo di pari funzione), come espressamente richiesto dalla parte ricorrente.

Per quanto attiene, invece, alla domanda per gli anni futuri – come già ritenuto da questa Sezione – non può non rilevarsi l’inammissibilità di tale domanda per carenza di interesse attuale, atteso che le esigenze di ciascun alunno disabile sono stabilite dai competenti organi per ogni anno scolastico, sulla base di un P.E.I. aggiornato, diretto alla individuazione di tutte le risorse materiali e professionali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile (v. art. 10, co. 5, d.l. n. 78/2010);
ribadendosi che, per la redazione di tale documento, l’art. 3 del citato D.P.C.M. n. 185/2006 stabilisce il termine generale del 30 luglio di ogni anno (v.

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