TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2018-02-09, n. 201800343
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2018
N. 00343/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G I, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan N. 5;
contro
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Direzione Didattica Statale “A. D Gasperi” di Capaci (PA), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide D Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;
per l'annullamento
• Dl provvedimento del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale di “A. D Gasperi “di Capaci (PA) con il quale è stata disposta l'assegnazione al minore indicato in epigrafe di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno (11 ore settimanali);
• Di provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all'Istituto scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico;
• Di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
Dl diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno per un numero adeguato di ore di sostegno (secondo il rapporto o la quantificazione che verranno determinati nei Piani Educativi Individualizzati) sia con riferimento al corrente anno scolastico sia con riferimento ai prossimi anni scolastici.
ED ALTRESI' PER LA CONDANNA
Dlle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del minore, di un insegnante di sostegno per un numero adeguato di ore di sostegno (secondo il rapporto o la quantificazione che verranno determinati nei Piani Educativi Individualizzati) sia con riferimento al corrente anno scolastico sia con riferimento ai prossimi anni scolastici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;
Relatore il consigliere dottoressa M C;
Uditi alla camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente - nella qualità di genitore del minore indicato in epigrafe - ha adito questo Tribunale chiedendo: l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico nella parte relativa all’assegnazione delle ore di sostegno; il riconoscimento del diritto all’assegnazione, all’alunno disabile, di un insegnante di sostegno secondo la quantificazione che sarà determinata nel documento didattico, per il corrente a.s. e per i successivi; la condanna dell’Amministrazione alla redazione di un PEI recante l’indicazione del numero delle ore di sostegno necessarie per l'integrazione scolastica dell’alunno.
Si sono costituite le Amministrazioni statali intimate.
Alla camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il Presidente del Collegio ha indicato alle parti un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, dando avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata; e il ricorso è stato posto in decisione.
Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio in occasione della predetta adunanza camerale.
Dve preliminarmente darsi atto, coerentemente con l’orientamento assunto di recente dalla Sezione, della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, atteso che parte ricorrente ha richiesto (anche) la condanna dell’Amministrazione alla redazione del piano educativo individualizzato (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Sez. III, n. 2259/2017, n. 1925/2017 e n. 1555/2017, che rinviano a Cass. Civ., Sez. Un., ord. 28 febbraio 2017, n. 5060 e a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 aprile 2016, n. 7).
Alla luce della ricostruzione effettuata nei citati precedenti – mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui viene chiesta l’attuazione del PEI – va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversie che attengono alla predisposizione di tali atti, indipendentemente dal fatto che si tratti della loro prima predisposizione ovvero del loro doveroso aggiornamento, d’ufficio o ad istanza dell’interessato; e ciò, in quanto viene in rilievo l’espletamento di poteri pubblicistici preordinati (anche) alla conformazione della latitudine della posizione soggettiva azionata (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. N. 7/2016).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso è in parte fondato, nei sensi che saranno subito precisati; in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e per carenza di interesse.
Invero, come si chiarirà tra breve, sebbene il C.G.A. con la recentissima decisione n. 49/2018 abbia affermato la giurisdizione del giudice amministrativo indipendentemente dalla redazione del PEI, si ritiene di dovere declinare la giurisdizione sulla domanda volta alla concreta erogazione del servizio nella misura precisamente indicata dal redigendo PEI.
Come accennato, la controversia ha ad oggetto l’assegnazione al figlio minore di parte ricorrente – portatore di