TAR Palermo, sez. II, sentenza 2012-11-19, n. 201202369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2012-11-19, n. 201202369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201202369
Data del deposito : 19 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01098/2012 REG.RIC.

N. 02369/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01098/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2012, proposto da F S, rappresentato e difeso dagli avv. A F e G F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Noto n. 12;

contro

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. B R, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune in Palermo, piazza Marina N.39;
- l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e l’Ufficio Elettorale Centrale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

- Paola Miceli, Marco Marceca, Giovanni Apprendi, Gaetano Ficaco, Gioacchino Tramuto, Salvatore Imperiale, Giuseppe Randazzo, Giuseppe Pensabene, Massimo Castiglia, Antonio Valenti, Mario Molinaro, Ottavio Zacco, Calogero Salamone, Claudio Sala, Benedetto Meli, Francesco Ippolito, Lavinia Tumminia, Dario Chinnici, Rosa Bellante, Maurizio Scrima, Gioacchino Vitale, Giovanni Acqua, Francesco Pace, Giuseppe Quartararo, Alfredo Ilardi, Silvio Moncada, Antonino Abbate, Giuseppe Di Vincenti, Dario Buccola, Luca Reina, Roberto Mancuso, Antonino Tuzzolino, Salvatore Lepre, Francesco Ciprì, Serena Potenza, Alessandro Schiera, Domenico Fanciuso, Guglielmo Ruggiero, Antonino Abbonato, Nicola Buscemi, Maria Concetta Fazio, Michele Maraventano, Roberto Li Muli, Massimiliano Giaconia, Giuseppe D'Aleo, Alessandro Re, Santino Spina, Claudio Castronovo, Antonino Giambona, Roberta Gambino, Fabio Costantino, Vincenzo Sandovalli, Giuseppe Fiore, Natale Puma, Salvatore Lo Cicero e Leonardo Canto, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Stallone, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Nunzio Morello N.40;
- Giuseppe Vescovo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Cusumano e Daniele Zummo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Giovanni Maurigi N.4;
- Francesco Virga, Salvatore Sorci, Antonio Nicolao, Antonio Tomaselli, Giovanni Inzerillo, Mario Greco, Eugenio Marchese, Giovanni Di Fazio, Maria Grazia La Valle, Salvatore Savoca, Francesco Cardella, Antonino Vella, Dario Duminico, Dante Terzo, Giuseppe Giocaliero, Giovanni Colletti, Giuseppe Guarresi, Francesco Paolo Scarlata, Antonino Santangelo, Francesco Terranova, Gaetano Covais, Andrea Gulemi, Salvatore Messina, Fabio Teresi, Pietro Cicala, Riccardo Schirò, Salvatore Altadonna, Roberto Lucido, Fortunato Umberto Lo Sardo, Rocco Di Maggio, Giuseppe Pellitteri, Lorenzo Iovino, Gianfranco Romeo, Vincenzo Saladino, Marco Figuccia, Matilde Prestigiacomo, Giovanni Tarantino, Maurizio Li Muli, Vincenzo Cavalieri, Giuseppe Valenti, Umberto Aresu, Marcello Susinno, Danilo Stagno, Alfonso D'Angelo, Davide Farbo, Luigi Cardinale, Antonina Teresi, Settimo Trapani, Pietro Pellerito, Rossella Megna, Giovanni Dragna, Antonio Barricelli, Damiano Cacioppo, Eduardo De Filippis, Sergio Susinno, Marco Frasca Polara, Giovanni Randini, Vincenzo Orlando, Marcello Re, Maurizio Alesi, Davide Gentile, Domenico Macchiarella, Michelangelo Di Napoli, Matteo Siragusa, Marcello Longo, Eduardo Governale, Giuliano Forzinetti, Valentina Cassataro, Umberto Giglio, Tommaso Di Matteo e Carlo Dones, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

- dei verbali delle operazioni elettorali degli uffici centrali redatti in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli delle Circoscrizioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Comune di Palermo svoltesi in data 6-7/5/2012, delle intere operazioni elettorali e comunque, nella parte in cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di presidenti e consiglieri in tutte le Circoscrizioni;

-ove occorra e per quanto di ragione:

- della direttiva 6131 del 6.4.2012 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica;

- della delibera di G.M. n. 43 del 2012 del Comune di Palermo, avente ad oggetto “elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012 – determinazione e delimitazione spazi per la propaganda elettorale, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale”;

- della determina dirigenziale n. 9 del 18 aprile 2012 del Comune di Palermo, avente ad oggetto “Elezioni amministrative del 6-7 maggio e 20-21 maggio 2012 – assegnazione degli spazi di propaganda elettorale “;

- del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Commissario Straordinario del Comune di Palermo;

- del manifesto delle liste dei candidati ai consigli circoscrizionali a cura del predetto organo;

- del decreto n. 013 servizio 5°/elettorale dell’Assessorato Regionale delle autonomie Locali e della Funzione pubblica, con il quale sono state indette le elezioni dei presidenti e dei consigli circoscrizionali del Comune di Palermo;

- del decreto n. 012/servizio 5° “Ufficio Elettorale” del suddetto Assessorato, con il quale è stato approvato il modello di scheda di votazione per le elezioni di cui sopra;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

ove occorra, delle intere operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Palermo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo, dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e degli Uffici Elettorali Centrali nonché dei controinteressati avanti specificamente indicati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A seguito delle votazioni del 6-7 maggio 2012, svoltesi nel Comune di Palermo per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nonché dei Presidenti e dei Consigli delle otto Circoscrizioni, il ricorrente, quale cittadino elettore, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il ricorso alla seguente, articolata censura:

-Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della legge 142 del 1990, 63-70 dello Statuto del Comune di Palermo e 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6 della L.r. n. 35/1997, nonché violazione del regolamento quadro per il funzionamento dei consigli circoscrizionali, delle LL.rr. nn. 7/1992 e 6/2011 e delle istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione impartite dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali.

Si sarebbero dovuti eleggere, per ogni circoscrizione del Comune di Palermo, n. 14 consiglieri circoscrizionali più il presidente del consiglio di circoscrizione e non n. 15 consiglieri circoscrizionali più il presidente di circoscrizione.

Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto l’annullamento delle intere operazioni elettorali dei consigli di circoscrizione e dei relativi presidenti, con vittoria di spese.

Il ricorso, con il pedissequo decreto presidenziale (3036 del 25 giugno 2012) di fissazione di udienza e di nomina del relatore, è stato a cura dei ricorrenti notificato alle parti intimate (ad eccezione dei controinteressati F M, T S e C V). Copia di esso, con la prova delle avvenute notifiche, è stata depositata in Segreteria.

Per resistere all’impugnativa si è costituita in giudizio, per l’Ufficio Centrale Elettorale e per l’Assessorato Regionale intimati, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, chiedendo l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva del primo ed eccependo l’irricevibilità e/o l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del ricorso con riguardo agli atti assessoriali censurati.

Parimenti si sono costituiti in giudizio numerosi controinteressati (in epigrafe specificati), chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.

Alla pubblica udienza del 14 novembre 2012 il ricorso è stato posto in decisione, ancorchè i difensori del ricorrente abbiano chiesto il suo rinvio per la rinotifica dello stesso a n. tre controinteressati nei confronti dei quali la notifica non è andata utilmente a buon fine.

DIRITTO

In via preliminare, come da puntuale eccezione sollevata dalla Difesa erariale, va rilevato che la legittimazione passiva nel giudizio elettorale spetta solo all’Ente locale di imputazione del risultato elettorale controverso e non anche all’Ufficio Centrale Elettorale, stante la sua natura di organo straordinario e temporaneo in posizione neutra, investito solo del compito di dichiarare la volontà del corpo elettorale (cfr., tra le tante, C.S., 23 luglio 2010 n. 4851;
C.G.A. 18 maggio 2007 n. 396).

Ne discende, quindi, l’estromissione dal presente giudizio del predetto Ufficio.

Quanto, invece, alle altre eccezioni sollevate dalla stessa Difesa erariale ed alla richiesta dei difensori del ricorrente di poter ripetere alcun notifiche non andate a buon fine, il Collegio ritiene di poter prescindere dal loro esame, attesa la infondatezza del ricorso.

Passando, pertanto, all’esame di merito, con l’unico ma articolato mezzo di gravame il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della legge 142 del 19904, 63-70 dello Statuto del Comune di Palermo e 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6 della L.r. n. 35/1997, nonché la violazione del regolamento quadro per il funzionamento dei consigli circoscrizionali, delle LL.rr. nn. 7/1992 e 6/2011 e delle istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione impartite dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, assume, in sintesi:

- che il presidente del consiglio di circoscrizione, sebbene ora eletto direttamente dai cittadini in virtù dell’art. 9 della L.r. n. 6/2011, continuando tuttavia a mantenere le stesse funzioni, prerogative e poteri, continua pure ad essere consigliere di circoscrizione, sicchè si sarebbero dovuti eleggere n. 14 consiglieri –e non n.15- più il presidente;

- che lo Statuto del Comune di Palermo fissa in 15 il numero dei componenti di ciascuna circoscrizione, atto che non risulta preventivamente modificato.

I delineati assunti non meritano condivisione.

Ed invero, l’art. 9 della L.r. n. 6 del 2011 ha inserito nella L.r. n. 35 del 1997, recante “nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio e del Consiglio provinciale, gli artt. 4-bis, concernente la elezione del presidente del consiglio circoscrizionale, e 4-ter, riguardante la elezione del consiglio circoscrizionale.

In particolare, l’art.

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