TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2012-08-01, n. 201201090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2012-08-01, n. 201201090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201201090
Data del deposito : 1 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01105/2012 REG.RIC.

N. 01090/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01105/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2012, proposto da:
S O N, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R..

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento che dispone l'inammissibilità, n p-ve/l/n/2009/106804 emesso in data 11.11.2010, come decisione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare presentata dal sig. Njoku Obinna Oliver in data 30.09.2009 al Ministero dell’Interno e veniva inoltrata per competenza alla Prefettura di Venezia - UTG, Sportello Unico per l'Immigrazione, ex l. 102/09, notificato a parte ricorrente in data 09.05.2012 presso la Prefettura di Venezia, Sportello Unico Immigrazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 il Pres. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che parte ricorrente non fornisce alcuna ragione giuridica in base alla quale l’Amministrazione dovrebbe ammettere l’esame di una seconda domanda di emersione presentata da parte dello stesso datore di lavoro, nel caso che la prima domanda non venisse accolta, nonostante il chiaro disposto dell’art. 1 ter , commi 6 e 7, L. 102/09 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 4539/09, in base al quale è ammissibile solo l’esame della prima domanda ricevuta dall’Amministrazione;

Ritenuto quindi che il ricorso debba essere respinto, mentre non occorre provvedere sulle spese di lite non essendosi costituita l’Amministrazione;

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