TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2018-05-18, n. 201802989

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2018-05-18, n. 201802989
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802989
Data del deposito : 18 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2018

N. 13192/2017 REG.RIC.

N. 02989/2018 REG.PROV.CAU.

N. 13192/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13192 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


G S, rappresentato e difeso dagli avv.ti W S e S E, con domicilio eletto presso lo studio Amalia Capalbo in Roma, viale Eritrea n. 20;


contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Spinelli Giovanni, n.c.;

per l’annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio, emesso in data 22 settembre 2017 dalla Commissione di cui all'art. 6 comma 5 del bando di concorso, indetto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, di non idoneità ai requisiti attitudinali dello specifico profilo attitudinale, previsto per i carabinieri effettivi e di cui all’all. a e alle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del bando di concorso, indetto dal centro nazionale di selezione e reclutamento, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in firma quadriennale e allievi carabinieri in ferma quadriennale per l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare – codice concorso car17 (gazzetta ufficiale della repubblica italiana – 4^ serie speciale – n. 25 del 31 marzo 2017, G.U. n. 56 del 25/07/2017).

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14\3\2018:

della graduatoria definitiva del concorso per esami a 1.598 posti per allievi carabinieri indetto dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in firma quadriennale e allievi carabinieri in ferma quadriennale per l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare – codice concorso car17 (GU della Repubblica italiana – 4^ serie speciale – n. 25 del 31/03/2017. GU n. 56 del 25/07/2017), approvata con verbale n. 38 del 11/12/2017 e pubblicata con decreto del 12/12/2017 n. 45/8-5-2 CC del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 la dott.ssa A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il ricorso non è assistito, prima facie , da sufficiente fumus boni iuris , tenuto conto che, alla luce delle risultanze delle prove attitudinali, non emergono manifeste illogicità o abnormità tali da inficiare il giudizio finale della Commissione;

Rilevata inoltre, per giurisprudenza costante confermata anche in sede di appello, l’irrilevanza di pregressi giudizi di idoneità resi in altre procedure selettive per differenti profili professionali;

Ritenuto, pertanto, che non sussistano le condizioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti;

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