TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2023-03-06, n. 202300434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2023-03-06, n. 202300434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300434
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00434/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00098/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2023, proposto da:
Ekso s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato B A P, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Agenzia regionale politiche attive del lavoro -

ARPAL

Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato I L, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con domicilio eletto in Bari, via Prospero Petroni, 15;

nei confronti

Società Evoluzione Ecologica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Florenzano e Caterina Poli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l’annullamento

- dell’atto ARPAL n. 49872 del giorno 11.7.2022, con il quale si certifica che “l’azienda (Evoluzione Ecologica s.r.l.) ha presentato in data 31/01/2021 nr prot 57150 il prospetto informativo ex art. 9 comma 6 della Legge 68/99 e nei termini di legge. Note: Pur non essendo obbligata, l’azienda ha presentato il prospetto informativo. Tuttavia la Società ha un organico inferiore a 15 dipendenti, di conseguenza non necessita di verifiche da parte delle Amministrazioni interessate”;

- dell’atto ARPAL n. 003003 del giorno 11.1.2023, con il quale si conferma il menzionato atto prot. 49872 del giorno 11.7.2022 in ordine all’ottemperanza della Evoluzione Ecologica s.r.l. agli obblighi di assunzione del personale disabile da parte dell’impresa alla data del 23.6.2022;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Evoluzione Ecologica s.r.l. e dell’Agenzia regionale politiche attive del lavoro -

ARPAL

Puglia;

Vista l’istanza di adozione di idonee misure cautelari depositata in data 3.2.2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori Bice A. Pasqualone per la società ricorrente, I L per l’Agenzia resistente, Paolo Clemente, su delega di Damiano Florenzano, per la società controinteressata;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L’odierna ricorrente Ekso s.r.l., in raggruppamento con altre imprese, partecipava ad una procedura aperta indetta da Acquedotto Pugliese s.p.a. con bando di gara inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 7.6.2022, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori “di rinnovamento e miglioramento funzionale, con tecnologia no dig , ( reling ) delle condotte idriche di alimentazione DN 800 dell’abitato di Taranto - SS 7 ter ”.

All’esito delle operazioni di gara, con atto prot. n. 59463 del 3.10.2022, venivano approvati i verbali di gara e aggiudicata la gara de qua in favore del RTI composto da Rotech s.r.l. e Evoluzione Ecologica s.r.l.

Con atto n. 49872 del giorno 11.7.2022 l’Agenzia regionale politiche attive del lavoro -

ARPAL

Puglia certificava che l’azienda Evoluzione Ecologica s.r.l. “… ha presentato in data 31/01/2021 nr prot 57150 il prospetto informativo ex art. 9 comma 6 della Legge 68/99 e nei termini di legge. Note: Pur non essendo obbligata, l’azienda ha presentato il prospetto informativo. Tuttavia la Società ha un organico inferiore a 15 dipendenti, di conseguenza non necessita di verifiche da parte delle Amministrazioni interessate …”.

La Ekso s.r.l., seconda classificata, proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia, sede di Lecce (r.g. n. 1194/2022 depositato in data 2.11.2022) per l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore del RTI Rotech - Evoluzione Ecologica, deducendo, tra l’altro, l’asserita inosservanza, da parte della società Evoluzione Ecologica, della pertinente normativa in tema di obbligo di assunzione dei lavoratori disabili ( i.e. legge n. 68/1999).

Nel corso di detto giudizio veniva depositato il menzionato atto ARPAL n. 49872 del giorno 11.7.2022.

Ekso presentava ad ARPAL istanza di annullamento in autotutela del citato atto n. 49872.

Con nota prot. 0030003 del giorno 11.1.2023 l’Agenzia confermava il precedente atto del giorno 11.7.2022 con la seguente motivazione:

«… Ad evasione della predetta richiesta, assunta al protocollo ARPAL n. 0044854 del 24.06.2022, lo scrivente Ufficio, eseguite le dovute verifiche sulla situazione occupazionale della Evoluzione Ecologica S.r.l. alla data del 23.06.2022 rilevante ai sensi dell’obbligo ex art. 3 L. 68/1999, ha emesso il provvedimento prot. n. 49872 del 24.06.2022 avente ad oggetto “Documento di certificazione di ottemperanza”, riscontrando positivamente la menzionata richiesta dell’Acquedotto Pugliese Spa.

Nel suddetto provvedimento si è dato atto della presentazione da parte della Evoluzione Ecologica S.r.l. del prospetto informativo ex art. 9, comma 6, L. 68/99 n. prot 57150 del 31.01.2021, che evidenzia una base di computo, rilevante agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, inferiore alle 15 unità, confermata anche in occasione del successivo prospetto informativo ex art. 9, comma 6, L. 68/99 alla data del 27.04.2021, prot. n. 223206 del 28.04.2021, altresì esaminato da questo Ufficio quale ultimo in ordine temporale presentato dalla Società prima della data di riferimento della richiesta di certificazione di ottemperanza (23.06.2022).

Solo per una incompleta formulazione, il certificato di ottemperanza reca - peraltro solo nelle sue “Note” - La dicitura “Tuttavia la Società ha un organico inferiore a 15 dipendenti, di conseguenza non necessita di verifiche da parte delle Amministrazioni interessate”, volendosi piuttosto nella circostanza rappresentare che la Società ha un organico inferiore a 15 dipendenti “quale base di computo rilevante ai fini della determinazione della quota d’obbligo ex art. 3 L. 68/99”.

Deve invece ascriversi ad errore materiale l’enunciazione, contenute nelle stesse “Note”, secondo cui “Pur non essendo obbligata, l’azienda ha presentato il prospetto informativo”.

Per quanto sin qui esposto, con la presente si conferma il menzionato prot. 49872 dell’11.07.2022 in ordine all’ottemperanza della Evoluzione Ecologica S.r.l. agli obblighi di assunzione del personale disabile da parte dell’impresa, alla data del 23.06.2022.

Gli accertamenti relativi alle ulteriori contestazioni contenute nell’istanza di annullamento in oggetto, afferenti il presunto superamento, da parte della Evoluzione Ecologica S.r.l. dei limiti del numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato ed in somministrazione sanciti dagli artt. 23 e 31 d.lgs. 81/2015, non rientrano nella sfera di competenza dello scrivente Ufficio. ...».

Con sentenza n. 116 del 24.1.2023 il T.A.R. Puglia, sede di Lecce respingeva il ricorso principale proposto da Ekso s.r.l., precisando quanto segue in ordine alla doglianza relativa alla violazione della legge n. 68/1999:

«… 11. Né miglior sorte merita il terzo ordine di censure, con cui la società EKSO si duole che il R.T.I. aggiudicatario non sia stato escluso a cagione della non veridicità della dichiarazione resa dalla mandataria Evoluzione Ecologica circa l’osservanza dell’obbligo di riserva delle quote di lavoro in favore dei disabili ex lege n. 68/1999 e comunque in conseguenza della carenza del predetto requisito.

11.1. Premette a tal riguardo il Collegio che nel modello “ Allegato 1- Istanza di partecipazione e dichiarazioni” , presentato in sede di presentazione dell’offerta, la ditta Evoluzione Ecologica, ha autocertificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., di non essere tenuta alla applicazione della disciplina recata dalla legge n. 68/1999, in ragione del

NUMERO DEI DIPENDENTI COMPUTABILI INFERIORE A

15”
(cfr. punto 28 della dichiarazione, pag. 7 del doc. n. 15 – foliario parte ricorrente del 2.11.2022).

11.2. Siffatta dichiarazione, in quanto resa nelle forme dell’autocertificazione, risulta in sé sufficiente ai fini dell’ammissione alla gara dell’operatore economico, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 80, comma 5, lett. i ) del D. Lgs. n. 50/2016 e del condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui ... quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla che spetta alla commissione di gara;
- di norma, fatte salve diverse previsioni della legge di gara e comunque fatto salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall’art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante”
.

11.3. Proprio con riferimento alla necessaria e successiva fase di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dal concorrente aggiudicatario, è dirimente in questa sede osservare che la dichiarazione della Evoluzione Ecologica, sopra trascritta, ha trovato conferma a seguito della apposita istruttoria condotta dalla Stazione appaltante.

11.4. La produzione documentale versata nel fascicolo processuale da AQP dà infatti conto dell’avvenuta acquisizione, nell’ambito del suddetto procedimento di verifica, della comunicazione prot. n. 49872 dell’11.7.2022, con cui l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro -

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