TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2023-02-03, n. 202301952

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2023-02-03, n. 202301952
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301952
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 10103/2022 REG.RIC.

N. 01952/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10103/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10103 del 2022, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Salute - Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Ssn, non costituito in giudizio;

Per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 17006/2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che, con istanza depositata il 19 dicembre 2022, la difesa del ricorrente ha chiesto la correzione della sentenza n. 17006/2022 di questa Sezione, nella parte in cui, è stato omesso erroneamente di pronunciarsi sulla distrazione delle spese processuali in favore dell’avvocato;

- che l’istanza, trattandosi con tutta evidenza di mero errore materiale, è fondata posto che nel ricorso il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese con distrazione in suo favore.

Ritenuto che la correzione del suddetto errore materiale vada effettuata anche sul provvedimento inserito nella banca dati del sistema informativo della giustizia amministrativa (NSIGA).

Visto l’art. 86 del codice del processo.

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