TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-07-22, n. 201900180
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Pubblicato il 22/07/2019
N. 00180/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2018, proposto da
E T, rappresentato e difeso dagli avvocati L R P, C T e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Bolzano, via Galvani, n. 6;
contro
Comune di Selva di Val Gardena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via dei Vanga, n. 16;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L R P, C T e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Bolzano, via Galvani n. 6;
per l'annullamento
e, in ogni caso, per l'accertamento e declaratoria di illegittimità anche ai fini della successiva azione di cui all'art. 30, comma 5, ultima parte, del codice del processo amministrativo:
1) del provvedimento del Comune di Selva di Val Gardena progressivo n. 141232 del 26 settembre 2018, avente ad oggetto “Rigetto della domanda di concessione edilizia per la riqualificazione energetica con cambio di destinazione d'uso e ampliamento dell'edificio ex Hotel M sulla p.ed. 861 C.C. Selva;
2) del provvedimento del Comune di Selva di Val Gardena progressivo n. 142053 del 5 ottobre 2018, recante “risposta alla richiesta per il rilascio di una concessione edilizia per la riqualificazione energetica con cambio di destinazione d'uso e ampliamento dell'edificio ex Hotel M sulla p.ed. 861 C.C. Selva”;
ove occorrer possa
3) delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 957/2018 e n. 968/2018 entrambe del 25 settembre 2018 pubblicate sul Bollettino Ufficiale n. 40/Sez. gen. del 4 ottobre 2018;
e di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi o conseguenti;
nonché per la conseguente condanna
del Comune di Selva di Val Gardena, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore ex artt. 30 primo comma, e 34 primo comma, lett. c), del codice del processo amministrativo, a rilasciare entro il congruo termine la concessione edilizia richiesta con domanda dell'11 giugno 2018, prot. 0006773/18.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Selva di Val Gardena;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della ditta M S.r.l.;
Visto il decreto presidenziale n. 18/2019;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone di essere proprietario di un immobile nel Comune di Selva di Val Gardena (p.ed. 861, in P.T. 578/II, C.C. Selva), originariamente adibito a esercizio ricettivo (ex Hotel M), oggetto di un contratto preliminare di compravendita, stipulato il 25 settembre 2017. In base a detto contratto il ricorrente si è obbligato a vendere alla Immobiliare Molinuzzo S.r.l. il suddetto immobile e la promissaria acquirente si è riservata la facoltà di individuare, entro la data di stipula del definitivo contratto di compravendita, una persona fisica o giuridica da sostituire, a tutti gli effetti giuridici, nella posizione di promissaria acquirente, con subentro nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto preliminare (doc. 3 della ricorrente). In esecuzione di detta disposizione contrattuale la Immobiliare Molinuzzo S.r.l. e la M S.r.l. hanno stipulato un contratto di “cessione di posizione contrattuale in contratto preliminare di compravendita” in data 21 ottobre 2017 (doc. 4 della ricorrente).
Essendo l’immobile gravato da un vincolo ventennale di destinazione a esercizio ricettivo, apposto il 19 marzo 1998 ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e annotato al libro fondiario, il ricorrente ha presentato istanza per ottenere il nulla osta alla sua cancellazione, rilasciato dal Sindaco con atto del 28 maggio 2018 (doc.ti 5 e 6 del ricorrente).
Ottenuto il nulla osta, il ricorrente ha presentato in data 11 giugno 2018 al Comune di Selva di Val Gardena (in seguito solo Selva) domanda di concessione edilizia, avente per oggetto la riqualificazione energetica con cambio di destinazione d’uso e ampliamento dell’ex hotel M, con l’obiettivo di ricavare, nel complesso di cinque livelli fuori terra, 17 unità abitative e un seminterrato, previa ristrutturazione di parte dell’edificio. Il progetto prevedeva il convenzionamento, a favore di persone residenti nella provincia di Bolzano, del 60% della cubatura destinata alle nuove unità immobiliari, lasciando alla libera commercializzazione il restante 40% (doc. 1 del ricorrente).
Accertata, in base a un esame preliminare, l’incompletezza della documentazione allegata alla domanda, con nota del 20 giugno 2018 il Comune ne ha chiesto l’integrazione per poter procedere con l’istruttoria (doc. 7 del ricorrente).
Il ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta con una prima nota del 28 giugno 2018, successivamente integrata con la nota del 9 luglio 2018 (doc.ti 9 e 10 del ricorrente)
In data 27 luglio 2018 il Comune di Selva ha comunicato al ricorrente dieci motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda (doc. 16 del ricorrente).
Con nota dell’8 agosto 2018 il ricorrente, a mezzo del progettista, arch. K.H. Castlunger, ha presentato le sue osservazioni sui singoli dieci motivi, insistendo per il rilascio della concessione edilizia (doc. 13 del ricorrente).
Contestualmente, in data 9 agosto 2018, è pervenuta al Comune di Selva una nuova domanda di concessione edilizia del ricorrente (doc.ti 14, 15, 17 e da 18 a 70 del Comune).
In data 26 settembre 2018 il Sindaco di Selva ha rigettato definitivamente la domanda di concessione edilizia presentata dal ricorrente l’11 giugno 2018 (doc. 1 del Comune).
Nella riunione del 27 settembre 2018 la Commissione edilizia comunale ha esaminato la seconda domanda di concessione edilizia, presentata dal ricorrente il 9 agosto 2018, esprimendo parere negativo.
Con nota del 5 ottobre 2018 il Sindaco ha quindi comunicato al ricorrente sette motivi ostativi all’accoglimento di quest’ultima domanda (doc. 2 del Comune).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione della l. provinciale n. 13/1997, recante ‘legge urbanistica provinciale’. Violazione e falsa applicazione della l. provinciale n. 9/2018, recante ‘territorio e paesaggio’. Violazione e falsa applicazione della delibera di Giunta provinciale n. 957 e n. 968 del 25 settembre 2018. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Irragionevolezza ed illogicità”;
2. “Violazione dell’art. 11 bis, 15 e 15-bis della legge provinciale Bolzano n. 17 del 1993. Violazione dei principi del contraddittorio procedimentale. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per falsità del presupposto ed ingiustizia manifesta”;
3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge provinciale Bolzano n. 17 del 1993. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Violazione del principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.”;
4. “Eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e di libera iniziativa economica. Contrasto con l’art. 2 del Trattato sull’Unione Europea e violazione del principio di non discriminazione, nonché del principio di libertà di stabilimento”.
Oltre all’annullamento degli atti impugnati il ricorrente ha chiesto che il Comune di Selva sia condannato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., a rilasciare al ricorrente la concessione edilizia richiesta con la domanda dell’11 giugno 2018.
Si è costituito in giudizio il Comune di Selva, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome inammissibile e infondato.
Con atto depositato il 22 febbraio 2019 la società M S.rl., divenuta proprietaria dell’immobile oggetto degli atti impugnati, è intervenuta ad adiuvandum nel ricorso presentato dal signor E T, chiedendone l’accoglimento.
Nei termini di rito i procuratori del ricorrente e del Comune di Selva hanno depositato memorie, a sostegno delle rispettive difese. In particolare, la difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso e/o l’estinzione del processo amministrativo per originale e/o sopravvenuta mancanza di legittimazione a ricorrere e/o per originale e/o sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, a seguito della vendita dell’immobile de quo alla società M S.r.l.. In via subordinata, il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum della società M S.r.l. Il Comune ha altresì eccepito l’improcedibilità del ricorso volto all’annullamento del provvedimento del 26 settembre 2018, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente presentato una nuova domanda di concessione edilizia in data 9 agosto 2018 nonché l’inammissibilità del ricorso volto all’annullamento della nota del Comune di Selva del 5 ottobre 2018, perché atto endoprocedimentale, privo di natura provvedimentale.
Infine, la difesa comunale si è opposta alla richiesta di riunione del presente ricorso a quello pendente sub n. 39/2019, avanzata dalla società M S.r.l. all’interno di tal ultimo giudizio. Nella memoria di replica, il ricorrente ha invece insistito per la riunione dei due ricorsi, per connessione soggettiva e oggettiva.
Le stesse parti hanno poi depositato anche memorie di replica, insistendo nelle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica dell’8 maggio 2018, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO