TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-05-14, n. 202400589

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-05-14, n. 202400589
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400589
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 00589/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00402/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Afragola, piazza Gianturco, n. 2;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

per l'annullamento

- del Decreto di cui prot. n. M_ D GMIL REG2020 0113806 del 09.03.2020 adottato dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, notificato all’odierno ricorrente in data 24.03.2020, con il quale l’Amministrazione ha sospeso disciplinarmente dall’impiego per mesi due l’Av. Ca. -OMISSIS- con la seguente motivazione: “Graduato dell’Aeronautica Militare, in data 18 maggio 2008, in Trani, in concorso con altre persone, dapprima minacciava e offendeva ... omissis ..., successivamente lo colpiva con calci e pugni, cagionandogli lesioni personali guaribili in 7 giorni. Il Graduato, con tale grave comportamento, peraltro sanzionato penalmente, ha disatteso fortemente i doveri propri dello stato di militare nonché quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza”;

- di ogni e/o qualsivoglia atto e/o provvedimento prodromico, connesso, collegato, consequenziale, endoprocedimentale, sconosciuto ed allo stato incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - L’Aviere Capo -OMISSIS- - in servizio presso il 36° Stormo di Gioia del Colle (Bari) dell’Aeronautica Militare - ha impugnato, domandandone l’annullamento:

- il decreto prot. n. M_ D GMIL REG2020 0113806 del 9 marzo 2020, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, lo ha sospeso disciplinarmente dall’impiego per mesi due;

- ogni e/o qualsivoglia atto e/o provvedimento prodromico, connesso, collegato, consequenziale, endoprocedimentale, sconosciuto e allo stato incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.

A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

1) Sull’intervenuta decadenza dell’amministrazione rispetto all’avvio, all’esercizio e/o alla conclusione del procedimento disciplinare - Sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1392 D.lgs. n. 66/2010 - Sul carattere perentorio dei termini di avvio e di conclusione del procedimento - Sull’irrevocabilità della sentenza e/o dell’ordinanza e sulla conoscenza della pronuncia da parte dell’Amministrazione;

2) Eccesso di potere sotto molteplici aspetti - Sulla manifesta irragionevolezza del provvedimento impugnato - Sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1370 C.O.M..

1.1 - Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale Militare, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.2 - Con ordinanza 14 maggio 2020, n. 290, questa sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dal ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese processuali relative alla fase cautelare, con la seguente motivazione:

Rilevato:

- che la “conoscenza integrale della sentenza”, indicata dall’art. 1392 del d.lgs. 66/2010 ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, non può ritenersi, nella specie, provata dalla mail trasmessa dalla Sezione penale della Cassazione in data 29.5.2019, relativa, quest’ultima, alla comunicazione soltanto dell’esito del giudizio, ossia del dispositivo della sentenza, e non invece della motivazione, a quella data ancora indisponibile;

- che non è ravvisabile, nei confronti dell’Amministrazione, un difetto di ponderazione della condotta contestata al ricorrente, tenuto conto, peraltro, dell’applicata riduzione (a due mesi) del periodo di sospensione rispetto alla proposta formulata dall’ufficio inquirente (quattro mesi).

1.3 - All’udienza pubblica del 15 novembre 2023, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

3. - Il ricorrente - premesso che con ordinanza pubblicata in data 7 febbraio 2018, la Corte di Cassazione, sezione settima penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello penale di Bari n. 966/2016, di conferma delle statuizioni del Tribunale di Trani, sezione penale n. 7/2015, evidenziando che La Corte territoriale, ai sensi degli artt. 582, 110, 612 c. 2 e 581 c.p., ha concluso confermando l’inflizione a carico dell’odierno ricorrente della pena sospesa di mesi 3 (tre) di reclusione per i fatti a lui ascritti senza menzione della condanna - lamenta il decorso dei termini perentori di avvio e di conclusione del procedimento nonché l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione rispetto all’esercizio del potere disciplinare (come pure evidenziato nelle memorie difensive presentate dall’interessato nel corso del procedimento amministrativo), in violazione dell’art. 1392 del decreto legislativo n. 66/2010, ossia:

a) per quanto concerne la fase d’avvio, il procedimento deve avere inizio entro 90 giorni dalla data di conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale di condanna, ovvero del provvedimento di archiviazione;

b) per quanto concerne la durata complessiva del procedimento, l’Amministrazione è onerata della conclusione dello stesso entro e non oltre il termine ultimo di giorni 270 decorrenti dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.

Deduce che l’Autorità procedente ha avuto contezza di quanto statuito dalla Corte di Cassazione in data 29.05.2019, anziché in data 10.07.2019 (come indicato per mezzo dell’avviso di contestazione degli addebiti), ed ha avviato il procedimento disciplinare solo ed esclusivamente in data 25.09.2019, ben oltre il termine di 90 giorni all’uopo indicato.

Argomenta che:

1) in data 29.05.2019 la Cancelleria della 7° Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione trasmette, in ossequio a quanto richiesto, l’esito (ordinanza di inammissibilità) del giudizio ed i riferimenti utili a reperire sul portale a tal fine istituito il documento, indicando i riferimenti (di registro) necessari a tal fine;

2) in data 25.09.2019, ossia a distanza di n. 123 giorni dalla comunicazione di cui supra, l’Amministrazione notifica al Militare l’avviso di contestazione degli addebiti;

3) in data 11.03.2020, ossia a distanza di n. 293 giorni dalla comunicazione di cui supra, data dalla quale avrebbe dovuto prendere avvio il procedimento, il Ministero adotta il Decreto di sospensione disciplinare quivi impugnato.

Deduce che l’ordinanza emessa a definizione del terzo grado di giudizio è stata pubblicata in data 07.02.2018 e sino al giorno 13.05.2019 l’Amministrazione ha omesso qualsivoglia attività finalizzata a conoscere la pendenza del procedimento giudiziario e che La Parte pubblica, a conoscenza del procedimento penale avviato a carico del Militare, è tenuta a richiedere periodicamente aggiornamenti circa lo status del procedimento pendente così che, dopo aver acquisito copia conforme della sentenza ovvero del provvedimento muniti del visto di passaggio in giudicato, può esercitare il relativo potere disciplinare.

Assume che gli invocati principi sarebbero volti a evitare che l’avvio e/o la conclusione del procedimento siano rimessi solo ed esclusivamente alla volontà della Parte pubblica, in danno del Militare.

3.1 - Le censure sono infondate.

3.2 - In subiecta materia, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 13 settembre 2022, n. 14) ha affermato che:

La conoscenza della sentenza che conclude definitivamente il giudizio penale, perché possa determinare il dies a quo di decorrenza del termine di cui all’art. 1392, co. 3, e di cui all’art. 1393, co. 4, cod. ord. mil. deve essere integrale e certa.

Occorre, infatti, ricordare che:

- l’art. 1392 prevede che il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere istaurato “entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione” (co. 1) e che il medesimo procedimento deve concludersi entro 270 giorni dal medesimo dies a quo (co. 3);

- l’art. 1393, co. 4, prevede che il procedimento disciplinare è “avviato o riaperto entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura”.

I riferimenti ora riportati alla conoscenza “integrale” della sentenza escludono che siano sufficienti, per la determinazione del dies a quo, la conoscenza del mero dispositivo o quella di estratti della sentenza.

Inoltre, la conoscenza integrale della sentenza non può che essere “certa”, dunque essa deve intervenire - in adesione alla modalità individuata dall’ordinamento per attribuire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali (e non solo: art. 2714 c.c.) - per mezzo di copia della sentenza conforme all’originale (Cons. Stato, sez. II, 16 agosto 2021 n. 5893).

La stessa irrevocabilità della sentenza deve risultare formalmente, non già da (pur oggettive) deduzioni dell’amministrazione o dell’incolpato, ma dalla sentenza medesima, posto che l’art. 27 reg. esec. c.p.p. prevede che “la cancelleria annota sull’originale della sentenza o del decreto di condanna l’irrevocabilità del provvedimento…”.

Giova, inoltre, sottolineare come l’art. 55-ter d. lgs. n. 165/2001 preveda che “il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell’addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all’amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell’istanza di riapertura”.

Tale comunicazione da parte della cancelleria del giudice, riferita alla sentenza nella sua integralità, priva di rilievo quanto previsto dall’art. 154-ter disp. att. c.p.p., in base al quale “la cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento”.

Per effetto della successione delle norme, ciò che l’amministrazione pubblica deve ricevere dalla cancelleria del giudice penale è la sentenza integrale, non già il solo dispositivo.

Alla luce di quanto ora esposto, non appare sussistente il pericolo, paventato dall’appellante, che l’amministrazione possa “gestire” il termine di decorrenza (ad esempio, ritardando la richiesta di copia integrale della sentenza), e che il militare sia sottoposto più lungamente ad incertezza circa la propria sorte.

Per un verso, come si è detto, la cancelleria del giudice penale è onerata dell’invio della sentenza (e non del solo dispositivo), sentenza che può essere comunque richiesta dall’amministrazione.

Per altro verso, il militare, ove lo ritenga, può senz’altro procedere egli stesso ad acquisire copia conforme della sentenza irrevocabile ed a notificarla all’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2015 n. 5367), in modo non dissimile da quanto previsto per la riapertura del procedimento disciplinare dall’art. 1393, co. 2, cod. ord. mil.

In definitiva, La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, cit., n. 14/2022).

3.3 - Nella fattispecie concreta in esame, la “conoscenza integrale della sentenza”, prescritta dall’art. 1392 del decreto legislativo n. 66/2010 ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare e per la relativa conclusione, non può ritenersi provata dalla mail trasmessa dalla Sezione penale della Cassazione in data 29 maggio 2019, relativa alla comunicazione soltanto dell’esito del giudizio, ossia del dispositivo dell’ordinanza.

La stessa succitata comunicazione del 29 maggio 2019 - invocata dal ricorrente come idonea al decorso dei termini decadenziali - reca specificamente che Seguirà invio di copia della sentenza con le motivazioni e lo svolgimento del processo, essa può essere consultata sul sito della Corte di Cassazione a servizi per il cittadino al numero … : il che conferma la mancata acquisizione da parte dell’Amministrazione, alla data del 29 maggio 2019, di copia integrale conforme (“certa”) della pronuncia medesima, circostanza pure evidenziata dalla P.A. nella relazione agli atti di causa, laddove rileva che l’ordinanza in questione è resa disponibile con un file che reca sul lato destro la dicitura “copia non ufficiale”, con la conseguenza che anche sotto questo profilo l’invocata comunicazione non può segnare il dies a quo per l’esercizio del potere disciplinare.

A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente ben avrebbe potuto acquisire tempestivamente egli stesso copia integrale conforme della pronuncia della Corte di Cassazione e trasmetterla all’Amministrazione, mentre risulta che l’interessato ha provveduto - solo - in data 2 maggio 2019 a comunicare unicamente l’esito (di inammissibilità) del ricorso per Cassazione presentato, senza - però - allegare la relativa documentazione, necessaria ai fini del decorso degli invocati termini decadenziali.

L’Amministrazione ha, quindi, tempestivamente avviato l’azione disciplinare, prendendo a riferimento come giorno di conoscenza quello in cui ha acquisito motu proprio (10 luglio 2019) dal sito della Corte di Cassazione la copia ivi disponibile (il cui contenuto non risulta ex adverso contestato) e concludendo tempestivamente il procedimento disciplinare il 9 marzo 2020 con l’irrogazione dell’impugnata sanzione.

4. - Con ulteriore censura, il ricorrente lamenta l’irragionevolezza e l’abnormità del provvedimento impugnato.

Deduce l’omessa ponderazione tra il comportamento contestato al Militare e il pregresso suo comportamento professionale (caratterizzato da abnegazione, fedeltà e rispetto per la divisa), pure palesato in sede procedimentale.

Assume la carenza motivazionale per omesso riferimento alle memorie difensive di parte, in violazione dell’art. 1370 C.O.M., nonché l’eccessiva gravità della sanzione comminata.

4.1 - Anche queste doglianze sono infondate.

Invero, l’impugnata sanzione disciplinare è stata comminata:

Vista la sentenza n. 7/15 del Tribunale di Trani in data 12 gennaio 2015, confermata dalla sentenza n. 966/16 della Corte di Appello di Bari in data 17 marzo 2016, divenuta irrevocabile in data 7 febbraio 2018, a seguito dell’ordinanza n. 19255 anno 2018 della Corte Suprema di Cassazione (che ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso) acquisita integralmente dall’Amministrazione della Difesa in data 10 luglio 2019, con la quale l’Av. Ca. -OMISSIS- è stato condannato alla pena, sospesa, di mesi tre di reclusione (in ordine ai reati di cui agli articoli: 582 c.p. e 110, 612 c. 2 e 581 c.p.) e assolto per non aver commesso il fatto, in ordine ai reati di ingiuria e minaccia (per un altro capo di imputazione);

Visti gli atti dell’inchiesta formale disposta il 19 settembre 2019 dal Comandante della Squadra Aerea nei confronti dell’Av. Ca. -OMISSIS-, a conclusione della quale la medesima Autorità, in data 11 dicembre 2019, valutata la relazione finale dell’Ufficiale inquirente, ha proposto di definire la posizione disciplinare del Graduato con la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi quattro;

Valutate le giustificazioni addotte dal Graduato e dal suo difensore e ritenute le stesse non idonee a scagionare il Ricchiuti dagli addebiti mossigli;

Constatato che la condotta disciplinarmente rilevante addebitata all’inquisito, è risultata acclarata in sede d’inchiesta formale;

Tenuto conto del rendimento in servizio e del quadro disciplinare del Graduato;

Ritenuta maggiormente congrua, rispetto all’entità della condotta acclarata, l’inflizione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due, alla luce dei principi di gradualità e proporzionalità che informano l’Ordinamento Militare;

- infine così motivando:

“Graduato dell’Aeronautica Militare, in data 18 maggio 2008, in Trani, in concorso con altre persone, dapprima minacciava e offendeva ...omississ..., successivamente lo colpiva con calci e pugni, cagionandogli lesioni personali guaribili in 7 giorni.

Il Graduato, con tale grave comportamento, peraltro sanzionato penalmente, ha disatteso fortemente i doveri propri dello stato di militare nonché quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza”.

4.2 - Orbene, ad avviso del collegio, l’azione amministrativa risulta immune dai contestati vizi.

4.3 - Invero, il gravato provvedimento richiama espressamente:

a) gli atti dell’inchiesta formale e, in particolare, la relazione finale dell’Ufficiale inquirente, da cui risulta in particolare che:

- sono stati sollevati i seguenti addebiti specifici:

- “ in data 18.05.2008 in Trani, in concorso con altre persone, dapprima minacciava ed offendeva il Sig….., successivamente lo colpiva con calci e pugni cagionandoli così lesioni personali guaribili in 7 giorni. Tale condotta, sanzionata peraltro penalmente, è rilevante sotto il profilo disciplinare in quanto in netto contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alle norme di comportamento, di tratto e con i principi di rettitudine e di esemplarità cui un appartenete alle FF.AA. deve uniformarsi ”;
comportamenti, questi, incontestatamente e definitivamente acclarati;

- è stata acquisita la relazione comportamentale del Capo Servizio Amministrativo e lo stato di servizio degli ultimi 5 anni ;

- sono state valutate - anche con idoneo richiamo al relativo contenuto - le memorie difensive di parte prodotte in sede di contraddittorio procedimentale, nelle quali dichiara “di aver peccato di poca lucidità e di non aver reagito usando la testa, come magari un buon militare, per il ruolo che riveste avrebbe dovuto fare, “affermando la propria colpa nell’essersi recato quel giorno sul posto dopo aver ricevuto la telefonata, in quanto ritrovato coinvolto in tutta questa storia, errore dettato dalla giovinezza, dalla poca lucidità che si ha quando si affrontano determinate situazioni in quella fascia di età”; con ciò dimostrando di aver tenuto adeguatamente conto delle osservazioni procedimentali dell’interessato;

b) la proposta del Comandante della Squadra Aerea in data 11 dicembre 2019, con cui questi - richiamati gli atti dell’inchiesta formale disciplinare e tenuto conto della documentazione caratteristica da cui emerge un rendimento del militare eccellente, nonché un elogio tributato al graduato e della presenza di una sanzione del “Rimprovero” comminata dal Capo Servizio Amministrativo a carico del Graduato - ha proposto la sanzione di stato ritenuta congrua nella misura di mesi quattro di sospensione disciplinare dall’impiego.

Gli elementi su esposti inducono a ritenere non ravvisabile il dedotto difetto di ponderazione della condotta contestata, tenuto conto, peraltro, dell’applicata riduzione (a due mesi) del periodo di sospensione rispetto alla proposta formulata dal Comandante della Squadra Aerea (quattro mesi), dovendo sul punto ribadire che:

E’ pacifico in giurisprudenza che le valutazioni degli organi deputati dell’amministrazione in sede di procedimento disciplinare sono connotate da ampia discrezionalità, anche in ordine alla rilevanza del comportamento ai fini della irrogazione di una determinata, in quanto la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335;
id., sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1302;
id. sez. III, 31 maggio 2019, n. 3652).

Spetta all’amministrazione in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo essa di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. II, 23 novembre 2020, n. 7336;
Cons. Stato, Sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5969, id. 15 maggio 2020, n. 3112)
(Consiglio di Stato, sezione seconda, 21 marzo 2022, n. 2001).

Pertanto, la valutazione circa il rilievo e la gravità dell’infrazione disciplinare commessa dal Militare è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, tramite un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria (Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700, Sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112) (Consiglio di Stato, sezione seconda, 21 marzo 2022, n. 2001, cit.) ovvero per la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 22 marzo 2017, n.1302) (Consiglio di Stato, sezione quarta, 28 ottobre 2019, n. 7335): ipotesi, queste, che, per le ragioni sopra evidenziate, non ricorrono nel caso di specie.

5. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso va respinto.

6. - L’assenza di attività difensiva delle parti successivamente alla udienza cautelare giustifica la compensazione delle spese processuali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi