TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-08-17, n. 201003402

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-08-17, n. 201003402
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201003402
Data del deposito : 17 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01521/2009 REG.RIC.

N. 03402/2010 REG.SEN.

N. 01521/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2009, proposto da A P S D, rappresentato e difeso dagli avv.ti E F e G M, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro

il Comune di Rodi Garganico, rappresentato e difeso dall'avv. V A P, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

nei confronti di

Acquedotto Pugliese S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. C V, con domicilio eletto in Bari, piazza Moro n. 28;

per la condanna,

previa emanazione di misura cautelare o sommaria,

- del Comune di Rodi Garganico, attuale possessore, a rilasciare, in favore dell’istante, il suolo sito nello stesso Comune, alla Contrada Santa Barbara, in catasto alla partita 2056, foglio 5, particelle n. 371 per mq 6106 e n. 409 per mq 2075, occupato a seguito del decreto di occupazione d’urgenza del Prefetto di Foggia del I.7.1978, n. 3446, quanto alla particella 371, e del decreto di occupazione d’urgenza del Comune di Rodi Garganico del 15.11.2000, quanto alla particella 409, non seguiti da decreti di espropriazione, con obbligo di eliminare tutte le opere e gli interventi eseguiti per realizzare il depuratore ed il sistema fognario a servizio del tratto costiero compreso tra le località “Pietre Nere” e “Scalo Marittimo”;

- dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. e del Comune di Rodi Garganico, in solido, ovvero dell’uno o dell’altro, al pagamento, per l’illecita occupazione della particella 371 (mq 6106), della somma di Euro 48.619,02 (5% del valore venale - Euro 972.380,50) per ogni anno di occupazione e sino al rilascio, oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino al soddisfo;

- del Comune di Rodi Garganico al pagamento, per l’illecita occupazione della particella 409 (mq 2075), della somma di Euro 16.522,19 (5% del valore venale - Euro 330.443,75) per ogni anno di occupazione e sino al rilascio, oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino al soddisfo;

- del Comune di Rodi Garganico e dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., in solido, al risarcimento dei danni morali, nella rispettiva misura che sarà determinata dal giudicante per l’importo totale di Euro 1.749.998,25 (972.380,50+ 330.443,75 + 3.947.170,50: 3);

in subordine,

- dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. e del Comune di Rodi Garganico, in solido, ovvero dell’uno o dell’altro, al risarcimento dei danni, per effetto della (eventuale) occupazione acquisitiva e della perdita della proprietà sulla particella 371 (mq 6106) per la somma di Euro 972.380,50 (Euro 159,25 al mq x 6106), oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino al soddisfo;
nonché, per l’illecita occupazione di cinque anni, della somma di Euro 243.095,10 (48.619,02 per 5 anni) oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata sino al soddisfo;

- del Comune di Rodi Garganico al risarcimento dei danni, per effetto della (eventuale) occupazione acquisitiva e della perdita della proprietà sulla particella n. 409 (mq 2075) per la somma di Euro 330.443,75 (Euro 159,25 al mq x 2075), oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino al soddisfo, nonché, per l’illecita occupazione di cinque anni, della somma di Euro 82.610,95 (16.522,19 per 5 anni), oltre aumento per intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata sino al soddisfo;

- del Comune di Rodi Garganico e dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., in solido, ovvero dell’uno o dell’altra, al risarcimento dei danni, nella rispettiva misura che sarà determinata dal giudicante, per il danno irreversibile procurato alla residua parte del suolo, ancora nella disponibilità del ricorrente, di mq 24.786, per Euro 3.947.170,50 (Euro 159,25 al mq x 24.786).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rodi Garganico e dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 il dott. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti E L, per delega dell'avv. E F, A C, per delega dell'avv. V A P, e S D, per delega dell'avv. C V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor A P S D, in qualità di proprietario, ha adito questo Tribunale contro il Comune di Rodi Garganico e l’Acquedotto pugliese per ottenere la restituzione dei suoli, siti nel territorio di Rodi Garganico e occupati per accogliere l’impianto di depurazione e varie opere della rete fognaria, il risarcimento del danno per l’indebita occupazione, l’indennità di occupazione, i danni ulteriori subiti e, in subordine, ove ritenuto ancora vigente l’istituto dell’occupazione acquisitiva, il risarcimento del danno, pari al valore degli immobili, subito per l’illegittima perdita della proprietà.

Si sono costituiti l’Amministrazione municipale e l’Acquedotto pugliese, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili e chiedendo comunque il rigetto per infondatezza delle ragioni dedotte. L’Acquedotto pugliese ha altresì avanzato domanda riconvenzionale (nella forma di ricorso incidentale), espressamente limitandola alla vicenda relativa alla particella 371, essendo coinvolto esclusivamente nell’ iter finalizzato all’acquisto di tale suolo.

In particolare, le pretese attoree riguardano due procedimenti diversi, che pure incidono su due particelle vicine, sono finalizzati alla realizzazione d’infrastrutture collegate e soprattutto sono accomunati dal fatto che alla dichiarazione di pubblica utilità e al decreto di occupazione d’urgenza, nonché alla stessa realizzazione dell’opera pubblica, non sono seguiti l’emanazione del decreto di esproprio e il pagamento della relativa indennità:

a) quello relativo alla particella 371 del foglio 5 (estesa mq 6106), occupata in forza del decreto di occupazione d’urgenza del Prefetto di Foggia del I luglio 1978 n. 3446, per allocarvi opere terminali della fognatura comunale, riguardo alla quale il signor D, non essendo intervenuto al 2000 alcun decreto di esproprio, proponeva azione di danno innanzi al Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Rodi Garganico, causa oggi pendente in appello;

b) quello relativo alla particella 409 del foglio 5 (per una superficie di mq 2075), occupata in forza del decreto di occupazione d’urgenza del Comune di Rodi Garganico del 15.11.2000, per realizzare opere di adeguamento del depuratore consortile, riguardo alla quale nel 2007 l’interessato proponeva altra azione dinanzi al giudice civile, del quale le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 15237 del 30 giugno 2009, ravvisavano il difetto di giurisdizione.

L’istante allora adiva questo Tribunale in relazione ad ambedue i suoli, con ricorso notificato il 1º-2-3 ottobre 2009, sia ai difensori in sede civile sia alle parti sostanziali, e depositato il successivo 7 ottobre.

A. È evidente da quanto premesso che in relazione alla controversia avente ad oggetto la particella 371 (sub a), il Collegio non può pronunciarsi essendo la stessa già incardinata presso un altro giudice. Dalla definizione della stessa, innanzi tutto a riguardo della giurisdizione, dipende la decisione della presente causa. Di conseguenza, anche in accoglimento di rilievi formulati dalle Amministrazioni resistenti e soprattutto dal Comune, si deve disporre (per tale parte) la sospensione del processo, ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile, in attesa della decisione della Corte d’appello di Bari sul procedimento promosso dal signor D con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2007, in ossequio anche alla più recente giurisprudenza della Cassazione (Sez. un., 28 febbraio 2007 n. 4636, sulla quale il Collegio ritornerà in relazione ai limiti di operatività della trasmigrazione dell’azione), che ha sottolineato la centralità del principio (strumentale) di concentrazione delle diverse tutele, risultante dal combinato disposto dell’articolo 111 e 24 della Costituzione. Deve infatti ritenersi che “la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale” (alla citata pronuncia sono seguite Cassazione civile, Sez. un., 24 giugno 2009 n. 14805;
ord. 10 febbraio 2010, n. 2906).

B. Per quanto concerne le domande riguardanti la particella 409 del foglio 5, occupata per una superficie di mq 2075 (sub a), invece, esse sono state poste al Giudice amministrativo, in quanto le Sezioni unite della Corte di cassazione gli hanno attribuito la giurisdizione (ordinanza n. 15237 del 30 giugno 2009).

Al proposito, le parti resistenti hanno eccepito, da un lato, l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’azione non potrebbe essere reputata la medesima rispetto a quella proposta in sede civile (con conseguente impossibilità di operare della translatio iudicii ) e, dall’altro, la prescrizione del risarcimento del danno (sia in forma specifica sia per l’equivalente).

B.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi