TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-08-04, n. 201510659
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Testo completo
N. 10659/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01141/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2015, proposto da:
Comune di Santa Maria di Licodia, Comune di Niscemi, Comune di Castroreale, Comune di Pietraperzia, Comune di Limina, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A S e L A, nonché da Comune di Sortino e Comune di Ferla, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, R C e L A, tutti con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A S in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istat - Istituto Nazionale di Statistica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comune di Nicolosi, Comune di Ragalna;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 77322 del 28 novembre 2014, emesso di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante "esenzione dall’IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” e pubblicato sul Supplemento Ordinario numero 93 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2014 numero 284;
di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili ha previsto, all’art. 7, comma 1, lettera h), l’esenzione da tale imposta per “… i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”.
I Comuni ricorrenti espongono che, rientrando a pieno titolo tra quelli espressamente individuati ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984 del 1977, sono stati inseriti nell’elenco allegato alla circolare ricognitiva del Ministero delle Finanze del 16 giugno 1993, n. 9 (con cui si era provveduto alla ricognizione di tutti i Comuni ritenuti “montani” o di “collina” ai fini dell’esenzione dall’ICI).
Soggiungono che la situazione non è cambiata con l’istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), che ha sostituito l’ICI, in quanto l’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011 ha mantenuto, anche per la nuova imposta, la stessa esenzione già prevista dall’art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 504 del 1992.
I ricorrenti rappresentano altresì che, con l’art. 4, comma 5 bis, del decreto legge n. 16 del 2012, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 44 del 2012 ed integralmente sostituito dall’art. 22 del decreto legge n. 66 del 2014, si è previsto che, con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, sarebbero stati in concreto individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat, con la precisazione che da tali disposizioni deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014 e che il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del detto decreto, è operato con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, e cioè compensando il maggior gettito ipotizzato con una decurtazione delle assegnazioni finanziarie stanziate in favore dei Comuni a valere sull’apposito fondo di solidarietà.
I ricorrenti sottolineano ancora che il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 ha adottato quale criterio di riferimento per l’esenzione dalla c.d. IMU agricola la sola quota altimetrica della Casa comunale, per cui, in sostanza, sono stati ritenuti comuni esenti dall’imposta soltanto quelli con Municipio superiore a 601 metri.
Di talché, essendo stati esclusi dall’elenco dei beneficiari dell’esenzione dall’imposta, hanno proposto il presente ricorso, articolando i seguenti motivi di impugnativa:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. n. 400 del 1988. Violazione del principio di riserva di legge ex art. 23 Cost. Eccesso di potere per ingiustizia e irragionevolezza gravi e manifeste. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione dei principi di uguaglianza ex art. 3 Cost.. e di irragionevolezza dell’imposizione tributaria.
Il decreto impugnato, nonostante la sua definizione, conterrebbe una norma generale ed astratta suscettibile di ripetuta applicazione nel corso del tempo ed avrebbe pertanto natura indubbiamente regolamentare; viceversa, sarebbe stato adottato senza il previo parere del Consiglio di Stato e senza essere sottoposto a visto e registrazione della Corte dei Conti.
L’art. 4, comma 5 bis, del decreto legge n. 16 del 2012 avrebbe omesso di individuare un criterio generale sulla cui base discriminare, con il valore proprio di una norma primaria, le aree agricole esenti dall’imposta rispetto a quelle obbligate al relativo pagamento e, laddove la legge faccia rinvio ad un atto di natura regolamentare, non potrebbe ritenersi rispettato il principio della riserva di legge se non sia la legge stessa a dettare quantomeno i principi fondamentali dell’imposizione e della correlativa e complementare esenzione determinando criteri, condizioni, limiti e controlli idonei a contenere la discrezionalità dell’amministrazione.
Il criterio introdotto con il decreto impugnato sarebbe irragionevole perché non assume a riferimento la media altimetrica dell’intero territorio comunale, ma la sola quota altimetrica registrata presso la sede della casa comunale.
Illegittimità derivata. Eccesso di potere per travisamento e