TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-02-03, n. 202200118

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-02-03, n. 202200118
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200118
Data del deposito : 3 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2022

N. 00118/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00756/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2021, proposto da
Molino Rovai di MI RC & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , RO MI, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelita Paciscopi, Anna Cordoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Acque s.p.a., in persona del legale rappresentante pr o tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità Idrica Toscana, in persona del legale rappresentante pr o tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Diani, Carmine Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento del 4 gennaio 2021 comunicato in data 19 gennaio 2021 avente ad oggetto “Asservimento per fognatura. Passaggio e cavidotto di cui al Progetto definitivo denominato “ESTENSIONE CONDOTTA FOGNARIA CENTRO NORD DI CAPANNORI DALLA S.P.29 ALLA FRAZIONE DI PAGANICO (LU)” – Trasmissione decreto di asservimento ai sensi degli artt. 22-40- 44 del D.P.R. n° 327/2001”;

- della comunicazione di emissione del provvedimento di occupazione temporanea di cui al Progetto definitivo denominato “Estensione condotta fognaria Centro Nord di Capannori dalla S.P.29 alla Frazione di Paganico (LU9 nei Comuni di Capannori e Porcari – trasmissione ordinanza di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 22 – 40 – 49 e 50 del DPR 327/2001;

- del decreto n. 2 del 04/01/2021 con il quale Acque Spa ha disposto l'asservimento mediante costituzione di Servitù di pubblica fognatura, passaggio e Cavidotto sulle porzioni di terreno di proprietà degli esponenti, mai notificati agli esponenti;

- dell’ordinanza n. 1 del 04/01/2021con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea per area di cantiere a favore del gestore pro tempore del Servizio Idrico Integrato Acque S.p.A. dei terreni di proprietà degli esponenti, mai notificati agli esponenti;

- del Decreto n. 63 del 19/08/2020 con cui il Direttore Generale della Autorità Idrica Toscana ha approvato il progetto definitivo per i lavori di “Estensione condotta fognaria Centro Nord di Capannori dalla S.P. 29 alla frazione di paganico (LU)”, ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera ed ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque non conosciuto nella parte in cui lede gli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acque s.p.a. e di Autorità Idrica Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con decreto 19 agosto 2020, n. 63, il Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana approvava il progetto definitivo relativo ai lavori di estensione condotta fognaria centro nord di Capannori dalla s.p. 29 alla frazione di Paganico (LU)”, dichiarando la pubblica utilità dell’opera ed apponendo quindi il vincolo preordinato all’esproprio; il decreto era comunicato ai ricorrenti (proprietari di aree attraversate dalla condotta ed interessate dalla relativa servitù) che presentavano, a mezzo del geom. FF (come da mail del 10 e 13 novembre 2020), una soluzione alternativa tesa ad evitare l’attraversamento della loro proprietà; la proposta di una soluzione alternativa era riscontrata solo dalla nota 4 dicembre 2020 prot. n. 0001913/20 di Ingegnerie Toscane s.r.l. (incaricata della progettazione dell’opera) che comunicava ad Acque s.p.a. l’impossibilità di recepire la variante progettuale, in considerazione della necessità di rispettare la fascia di rispetto del canale denominato “dei Cani”, con conseguente aumento dei costi e di alcune importanti problematiche tecniche legate all’aspetto idraulico dell’opera.

Con decreto 4 gennaio 2021, n. 2, il R.U.P.-Direttore Gestione Operativa di Acque s.p.a. (concessionario del servizio idrico integrato e delle relative operazioni di espropriazione e realizzazione delle nuove opere necessarie per lo svolgimento del servizio, come da specifica previsione della relativa convenzione) disponeva l’asservimento coattivo, mediante costituzione di servitù di pubblica fognatura, passaggio e cavidotto delle aree interessate dal passaggio delle condotte, stabilendo la relativa indennità e prevedendo altresì (all’art. 3) una disciplina particolare delle modalità di redazione del verbale di immissione in possesso, dettata dalle necessità derivanti dall’emergenza pandemica in atto.

Con ordinanza 4 gennaio 2021, n. 1, sempre il R.U.P.-Direttore Gestione Operativa di Acque s.p.a. disponeva altresì l’occupazione temporanea dell’area di cantiere, quantificando la relativa indennità di occupazione.

Gli atti sopra richiamati, oltre ad agli ulteriori atti meglio specificati in epigrafe, erano impugnati dai ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; a base dell’impugnazione erano poste censure di: 1) quanto al decreto di n. 63 del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana: violazione di legge sub specie di violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, violazione di legge sub specie di violazione degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001, violazione di legge sub specie di violazione dell’art. 6 della l. 241/1990, vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione e illogicità manifesta; 2) violazione di legge sub specie di violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 327/2001, Eccesso di potere sub 170 specie di violazione del principio di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione; 3) quanto al decreto di asservimento n. 2 del 4 gennaio 2021: violazione di legge sub specie di violazione degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 327/2001; 4) violazione di legge sub specie di violazione dell’art. 24 del d.P.R. n. 327/2001; 5) quanto alla ordinanza di occupazione temporanea del 4 gennaio 2021: violazione di legge sub specie di violazione dell’art. 24 del d.P.R. n. 327/2001; 6) violazione di legge sub specie di violazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001; 7) quanto al decreto di n. 63 del Direttore generale dell’Autorità Idrica Toscana e al decreto di asservimento n. 2 del 4 gennaio 2021: eccesso di potere sub specie di violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, sub specie di illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di leale collaborazione, buon andamento della pubblica amministrazione e buona fede anche sub violazione di legge, art 1 legge 241/90, violazione di

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