TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-03-11, n. 201000913

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-03-11, n. 201000913
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000913
Data del deposito : 11 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02828/1991 REG.RIC.

N. 00913/2010 REG.SEN.

N. 02828/1991 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2828 del 1991, proposto da:
Cprico Rosalinda, rappresentata e difesa dall’avv. T S (in sostituzione del precedente difensore avv. A M che ha rinunciato al mandato), con domicilio eletto presso T S in Bari, piazza Luigi di Savoia 37;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. F Sdaco, con domicilio eletto presso F Sdaco in Bari, via Papa Giovanni Paolo I, 12/C;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della Giunta Regionale n. 672 del 1° marzo 1991, insieme al DPGR del 15 febbraio 1990, n. 65, nella parte in cui riserva ai soli dipendenti regionali inquadrati nel ruolo ai sensi della L.R. 16/84 la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso interno, indetto ai sensi dell’art. 95 della L. R. n. 18/1974, nonché,

per il riconoscimento

del diritto della ricorrente di partecipare al citato concorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori T S e F Sdaco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, in una con la declaratoria del proprio diritto a partecipare al concorso interno indetto ai sensi dell’art. 95 della L.R. n. 18/74 per i dipendenti regionali inquadrati, alla data del 14.4.80, nel 6° livello, ed in possesso di un’anzianità di servizio complessiva di 5 anni, di cui almeno tre prestati presso la Regione, bandito dalla Regione Puglia con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 314 del 7.7.82.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 15.2.90, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso interno, con diritto di partecipazione al concorso per i dipendenti regionali di ottava qualifica funzionale ex lege n. 26/84, inquadrati in ruolo ai sensi della L.R. n. 16/84, in possesso dei requisiti previsti dal D.P.G.R. n. 314/82.

Con successiva deliberazione G. R. n. 1903 del 12.4.90, la Regione Puglia – al fine di perequare le posizioni dei dipendenti - ha nuovamente riaperto i termini di partecipazione al concorso a favore del personale inquadrato dell’8^ q.f. ex lege n. 26/84 ed in possesso dei requisiti previsti dal D.P.G.R. n. 314/82.

La ricorrente, con istanza del 23.4.90, ha chiesto di essere ammessa a partecipare al concorso di che trattasi ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti dai D.P.G.R. n. 314/82 e n. 65/90.

In particolare la ricorrente espone:

a) di avere dapprima prestato servizio alle dipendenze dell’AIAS (esattamente a decorrere dall’1/4/67) e poi del Consorzio provinciale di riabilitazione di Bari;

b) di essere stata spostata (dal 2.2.81) in posizione di comando presso la Regione Puglia, nei cui nei ruoli regionali - ex art. 39 della legge n. 16/80 e della L.R. n. 22/81 - è stata poi inquadrata in via provvisoria con la stessa 6° qualifica posseduta nell’ente di provenienza, con anzianità nel grado dal 16.7.79, e con decorrenza della nomina formale dall’1.6.83;

c) di aver ricoperto, in forza della L.R. n. 26/84 e con decorrenza 1.1.83, l’ottava qualifica funzionale – funzionario, giusta deliberazione G.R. n. 5807 del 24/6/88.

Poiché a norma del D.P.R. n. 300/82 “il periodo di servizio prestato presso l’Amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione od ente locale anteriormente alla data dell’1/2/81 è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della regione o dell’ente locale ai soli fini dell’ammissione a concorsi”, la ricorrente, alla data del 14.4.80, come da bando di concorso, risultava inquadrata nel ruolo generale nel 6° livello, ed in possesso di un’anzianità di servizio superiore ai 5 anni, mentre, rispetto ai requisiti richiesti dal D.P.G.R. n. 65/90, risultava inquadrata nell’ottava qualifica funzionale ex lege n. 26/84.

Nelle more del procedimento concorsuale, è intervenuta la delibera della Commissione di Controllo del 10.5.90, con cui è stata annullato la deliberazione G.R. n. 1903 del 12.4.90 di riapertura dei termini riservata ai dipendenti di 8^ q.f. ex lege 26/84, riapertura dei termini che ha consentito ala ricorrente di partecipare alla procedura di che trattasi.

In ultimo, con l’impugnato provvedimento n. 672 dell’1.3.91, la ricorrente è stata esclusa dal concorso perché non inquadrata nel ruolo regionale ai sensi della L.R. n. 16/84, atteso che la riapertura dei termini di cui al D.P.G.R. n. 65/90 sarebbe stata riservata ai soli dipendenti regionali inquadrati nel ruolo ai sensi della L.R. n. 16/84 e che, per effetto della caducazione della deliberazione G.R. 1903/90, dal concorso dovevano ritenersi esclusi i dipendenti inquadrati nel ruolo con VIII qualifica ex lege n. 26/84.

In altre parole, alla dr.ssa Cprico, benchè in possesso dell’ottava qualifica ex lege n. 26/84, è preclusa la partecipazione al concorso in esame, in quanto inquadrata nel ruolo ai sensi della L.R. n. 16/80, e non della 16/84.

La ricorrente, pertanto, lamenta palese sperequazione e disparità di trattamento tra il personale regionale inquadrato nell’ottava qualifica.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, chiedendo la reiezione del ricorso, eccependo altresì, nella memoria difensiva depositata in data 25/9/02, l’inammissibilità dello stesso, in relazione alla tardività dell’impugnazione della delibera G. R. di riapertura dei termini.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 813/91 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

E’ intervenuta la sentenza di questa Sezione 26.9.2001, n. 3835, che ha disposto incombenti istruttori, alla cui esecuzione ha provveduto la Regione Puglia, depositando altresì in giudizio copia della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 14/7/1997, n. 491, con unita attestazione di interposizione dell’appello al Consiglio di Stato.

In conseguenza di quanto sopra, con ordinanza di questo Tribunale n. 824/02, è stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello pendente innanzi alla Sez. IV del Consiglio di Stato e iscritto al n. r.g. 3687/99, proposto dalla Commissione di Controllo sugli atti della Regione Puglia

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