TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-04-30, n. 201008977

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-04-30, n. 201008977
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201008977
Data del deposito : 30 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05234/1992 REG.RIC.

N. 08977/2010 REG.SEN.

N. 05234/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5234 del 1992, proposto da:
C P, rappresentato e difeso dall’avv. G S, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Prati Strozzi, n. 22;



contro

il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti C M ed A Carda dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, è elettivamente domiciliato;



per l'annullamento. previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 2553 del 12 febbraio 1992.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza n. 800 del 1992 con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente;

Esaminate le ulteriori memorie depositate con allegazione documentale;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2009 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. - Riferiva il Signor Paolo C che, con il provvedimento impugnato, il Comune di Roma gli intimava il rilascio immediato dell’appartamento sito in Roma, Via Labicana n. 92, scala B, interno 20, sul presupposto che egli lo avrebbe occupato abusivamente e tenuto conto che nei suoi confronti non sarebbe stata comunque applicabile la disciplina di cui all’art. 6 della legge n. 392 del 1978, in quanto egli si sarebbe trasferito, fin dal 1986, in un diverso appartamento, di sua proprietà.

Lamentava il ricorrente l’erroneità nella quale era incorso il Comune di Roma, sia sotto il profilo di fatto che in quello di diritto, nell’adottare il

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