TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-08-05, n. 200900860
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00860/2009 REG.SEN.
N. 00777/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 777 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P C, VANZOLINI Iolanda e P A, rappresentati e difesi dall’avv. F B, elettivamente domiciliati in Ancona alla Via Leopardi n. 2, presso l’avv. F Z;
contro
- lo SPORTELLO UNICO per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE, con sede in Pesaro, in persona del Responsabile pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il COMUNE di GABICCE MARE, in persona del Segretario Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A B, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n. 36, presso l’avv. Domenico D’Alessio;
nei confronti di
s.n.c. ADMIRAL di Pedini Marilena &C., corrente in Cattolica, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigino Biagini, elettivamente domiciliato in Ancona al Corso Mazzini n. 156, presso l’avv. Andrea Galvani;
per l'annullamento
- del titolo SUAP pratica n. 26390/06/44 del 19.12.2006, avente ad oggetto l’autorizzazione alla esecuzione dei lavori di ampliamento volumetrico dell’Hotel Admiral;
- del permesso di costruire 2600/74 del 5.12.2006;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gabicce Mare e della s.n.c. Admiral di Pedini Marilena &C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. G D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I signori P C, Vanzolini Iolanda e Primavera Albino sono comproprietari di un fabbricato a quattro piani ubicato in Comune di Gabicce Mare alla Via Redipuglia, posto a confine dell’albergo Admiral, nel quale è stata autorizzata l’esecuzione di lavori di ampliamento volumetrico costituiti dalla sopraelevazione di un piano, che limita in maniera penalizzante la visibilità, l’aria e la luce fino ad oggi fruiti dall’edificio dei confinanti, anche perché – ad avviso di questi – realizzata in difformità alla normativa urbanistica vigente.
Con atto notificato il 20 e il 22.7.2007, depositato il 26.10.2007, P C, Vanzolini Iolanda e Primavera Albino hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I) violazione dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere;
II) violazione del regolamento edilizio tipo regionale n. 23 del 1989, eccesso di potere;
III) violazione art. 6 comma 2 lettera d) P.P. del 2004 – eccesso di potere;
IV) violazione di legge ed eccesso di potere.
A seguito dell’acquisizione di ulteriore documentazione da parte del Comune di Gabicce Mare, i ricorrenti, con atto notificato il 12 e il 15.11.2007, depositato il 21.11.2007, hanno dedotto i seguenti motivi aggiunti d’impugnazione:
V) violazione degli artt. 90 e 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – eccesso di potere per violazione del principio di buona amministrazione;
VI) violazione dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dall’art. 86 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dall’art. 20 del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Gabicce Mare e la s.n.c. Admiral di Pedini Marilena &C., che hanno eccepito la inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.
DIRITTO
1.- In primo luogo il Collegio deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per difetto di legittimazione attiva, formulata dalla difesa del Comune di Gabicce Mare, in relazione alla mancata dimostrazione della situazione giuridica soggettiva legittimante all’impugnativa, atteso che in prossimità dell’udienza di discussione è stata prodotta la documentazione catastale da cui si evince che P C, Vanzolini Iolanda e Primavera Albino sono comproprietari fin dal 2002 del fabbricato di Via Redipuglia, adiacente all’albergo Admiral, ed hanno quindi pieno titolo a contestare la legittimità degli atti oggetto del presente giudizio.
2.- Passando all’esame del merito della controversia, il Collegio ritiene fondate, ed assorbenti, le censure di violazione dell’art. 6 comma 2 lettera d) P.P. del 2004 ed eccesso di potere dedotte con il terzo motivo del ricorso introduttivo, sul rilievo di una duplice difformità, rispetto alla normativa urbanistica comunale, del progetto assentito con gli atti impugnati, la prima attinente all’altezza della sopraelevazione (che non potrebbe superare m. 2,70), la seconda alla tipologia della copertura progettata (curvilinea, anziché piana).
La difesa dell’Amministrazione comunale eccepisce la inammissibilità della censura per difetto di interesse concreto ed effettivo, evidenziando che, se questo Tribunale dovesse ritenere applicabile la normativa urbanistica richiamata dai ricorrenti (che prevede la copertura piana del fabbricato) la proprietà dell’albergo Admiral avrebbe la possibilità, in base alla medesima normativa, di realizzare volumi tecnici (vano ascensore, vano scale) sporgenti dal profilo dell’edificio, e soprattutto di attrezzare la copertura mediante la realizzazione di “solarium”, pergolato, ecc. con un impatto superiore (per quanto concerne la privazione di visibilità, aria e luce), rispetto a quello del progetto assentito con gli atti impugnati, sicché nessuna concreta utilità potrebbe derivare ai ricorrenti dalla caducazione dei medesimi.
L’eccezione è infondata, atteso che – come esattamente controdedotto dalla difesa dei ricorrenti in sede di memoria conclusionale – l’interesse all’impugnativa deve essere valutato in concreto, cioè in relazione alla situazione di fatto posta in essere per effetto degli atti impugnati, e non alla possibilità di una diversa soluzione, allo stato del tutto ipotetica ed eventuale, e nei confronti della quale gli interessati avranno la possibilità di gravarsi, ove realmente attuata.
3.- Nel merito della censura, il Collegio rileva che effettivamente gli atti impugnati hanno realizzato una duplice violazione della normativa urbanistica comunale, la prima relativamente all’altezza massima del nuovo piano da edificare, che deve essere contenuta nella misura di m. 2,70, la seconda relativamente alla copertura, che deve essere piana, e non curvilinea.
3.1.- Quanto al primo profilo, si deve osservare che l’art. 6, comma 2 lettera d) delle N.T.A. del piano particolareggiato del 2004, relativo alle struttura ricettive del Comune di Gabicce Mare, stabilisce, relativamente all’altezza massima interna dei nuovi piani di completamento e ampliamento (ampliamento e sopraelevazione), un’altezza di m. 2,70, nella specie pacificamente superata (m. 3,50), come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa Amministrazione resistente.
Quest’ultima obietta che la succitata disposizione del piano particolareggiato del 2004 dovrebbe essere intesa nel senso di prescrivere un’altezza media, in conformità all’art. 80, comma 6, del regolamento edilizio comunale. Tali argomentazioni non meritano di essere condivise, poiché il riferimento all’altezza media ha una sua logica nei casi in cui non sia possibile osservare un’altezza costante per la natura ed il tipo di costruzione, ad esempio per le mansarde e le unità abitative sottotetto, ed in generale qualora sia prescritta una copertura curvilinea. Nel caso in esame, stante la necessità di effettuare la copertura piana (come si vedrà appresso), non è possibile sostenere che l’altezza imposta dalla normativa attuativa debba intendersi come “media”, dovendo invece l’altezza essere costante per la intera superficie del piano.
3.2.- Quanto al secondo profilo, va osservato che la disciplina circa la copertura (assente nel piano particolareggiato del 2004) deve essere desunta da quello del 1995, il cui art. 8 lettera c) riguarda le ipotesi di “copertura piana esistente”, rinviando alla precedente lettera b), che consente la “copertura piana delle nuove sopraelevazioni, anche per integrazioni di parti esistenti”;sicché illegittimamente nel caso in esame è stata autorizzata una copertura curvilinea, di maggiore impatto visivo, come si evince “ictu oculi” dalla documentazione in atti.
Secondo la difesa del Comune il fatto che il piano particolareggiato del 1995 non faccia menzione delle coperture curvilinee non significa che esse non siano ammesse, comportando soltanto l’adattamento in via interpretativa della disciplina espressa con le possibili soluzioni progettuali consentite dalle nuove tecnologie costruttive.
Neppure tali argomentazioni difensive meritano di essere condivise, in presenza di una specifica disciplina dettata dall’Amministrazione comunale relativamente agli interventi in zona vincolata (quella del piano particolareggiato del 1995), diversa da quella per gli interventi in zona non vincolata;anche perché le nuove tipologie costruttive (come la copertura curvilinea) erano sicuramente conosciute e praticabili anche nel 1995, qualora ad esse si fosse voluto effettivamente fare riferimento. Neanche è possibile sostenere che la puntualizzazione degli elementi architettonici del fabbricato (come la copertura) può essere rimessa al permesso di costruire, stante la sussistenza di una precisa disciplina attuativa dettata dalla stessa Amministrazione comunale, che verrebbe ad essere disattesa in sede di rilascio del titolo edilizio.
4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati, restando assorbite le censure non esaminate.
5.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.