TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2016-05-23, n. 201600449

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2016-05-23, n. 201600449
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600449
Data del deposito : 23 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00149/2016 REG.RIC.

N. 00449/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00149/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2016, proposto da:
S B, rappresentata e difesa dall'avv. C T, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via S. Sonnino 77;

contro

Ministero della Difesa, Comando Militare Autonomo della Sardegna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, in Cagliari, Via Dante N.23;

nei confronti di

F S, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di sostanziale diniego prot. n. 0001528 del 25 gennaio 2016 opposto dal Comando militare Autonomo della Sardegna all'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 18 gennaio 2016;

- per l'accertamento in capo alla ricorrente della titolarità del diritto di accesso e la conseguente emissione dell'ordinanza e/o provvedimento giurisdizionale di esibizione ex art. 25, u.c., della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Militare Autonomo della Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 il dott. F S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 18.1.2016 la signora S B, tramite il proprio legale di fiducia, che la difendeva nel giudizio civile di separazione, aveva chiesto al Comando Militare della Sardegna la “copia dei tabulati relativi a tutte le somme da erogarsi al signor F S, a titolo di indennizzo ex art. 15 L. 898/1976”.

Con il provvedimento impugnato del 25 gennaio 2016, il Comando Militare ha negato l’accesso perché il signor Serra, coniuge della ricorrente, non risultava negli elenchi dei beneficiari dell’indennizzo.

La tabella è stata, comunque, poi rilasciata dal Comando Militare.

Ciò ha comportato la cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio vanno interamente compensate fra le parti tenuto conto che effettivamente il signor Serra non risultava nell’elenco dei beneficiari dell’indennizzo.

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