TAR Milano, sez. III, sentenza 2020-10-08, n. 202001828

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2020-10-08, n. 202001828
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202001828
Data del deposito : 8 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/10/2020

N. 01828/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01141/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2020, proposto da
S A, rappresentato e difeso dall’Avv. D A B, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, corso di Porta Vittoria n. 54;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero Economia e Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e per l’effetto domiciliati ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

Per l’esecuzione del giudicato

formatosi a seguito di sentenza n.757 del Tribunale di Milano- sez. lavoro, emessa in esito al giudizio recante n.r.g. 5431/2018 e depositata in data 20.06.19

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il presente ricorso, il Sig. S A - docente di ruolo per la scuola superiore di primo grado sino al 31/08/2019 - ha agito per l’esecuzione del giudicato con cui il Tribunale di Milano:

- gli ha “ riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio prestato quale insegnante di sostegno nell’anno scolastico 1983/84 ”;

- ha annullato, “ per l’effetto, l’ingiunzione di pagamento emessa dal Ministero delle Finanze con prot. 4887/3 del 18.10.17 dichiarando non dovute da parte ricorrente le somme ivi riportate, con il conseguente obbligo da parte dei Ministeri convenuti alla restituzione di quanto trattenuto in relazione a tale ingiunzione ”;

Rilevata l’ammissibilità del presente ricorso, quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto specificatamente riguardo:

- al passaggio in giudicato della sentenza, come comprovato da apposita certificazione di cancelleria (20/02/2020, cfr., all. 1 al ricorso);

- al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 D.l. n. 669/96 conv. in Legge n. 320/97, attesa l’avvenuta notifica (08/04/2019, cfr., all.6 al ricorso) del dispositivo munito di formula esecutiva, ex art. 431, comma 2 c.p.c., in data anteriore al deposito della sentenza, avvenuto il 20/06/2019 (Cfr., in proposito, T.A.R. Piemonte Sez. I, Sent., (ud. 06/12/2017) 11-12-2017, n. 1332);

Ritenuta, inoltre, la fondatezza della domanda atteso che i Ministeri, regolarmente intimati e costituiti, non hanno dato prova di aver provveduto all’esecuzione della decisione;

Considerata, pertanto, la sussistenza delle condizioni per ordinare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere alla piena esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia e di nominare, fin d’ora, per il caso d’inadempienza, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), con possibilità di delega ad altro dirigente o funzionario della stessa Direzione. Questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal ricorrente con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi novanta giorni, all’esecuzione dell’incarico.

Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Tenuto conto che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario ad acta.

Le spese seguono la soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi