TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-09, n. 201400031
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Testo completo
N. 00031/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Mtre s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. M B, S V, A P, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Del Borrello in Ancona, via Alberto Caucci, 10;
contro
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro pro tempore,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell' Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche; Comunita' Montana Alta Umbria; Comunita' Montana Esino-Frasassi, Comune di Fabriano;
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Manuali, Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comitato per la Tutela di Campodiegoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Raffaela Mazzi, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148;
per l'annullamento
del verbale della conferenza di servizi del 4 dicembre 2012 e degli atti di valutazione dell’impatto ambientale e paesaggistico del parco eolico di cui al progetto presentato dalla società ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paeaggio dell' Umbria e della Regione Umbria;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Comitato per la tutela di Campodiegoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso, principale e per motivi aggiunti, in epigrafe, è stato impugnato il verbale della conferenza di servizi del 4 dicembre 2012, concernente la valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico in località “Monte della Rocca” nel Comune di Fabriano, nonché gli atti con i quali sono state espresse le valutazioni di competenza delle amministrazioni coinvolte.
Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio la Regione Marche, che, con memoria e documenti, ne ha eccepito l’irricevibilità, inammissibilità ed improcedibilità e ne ha domandato, comunque, il rigetto, vinte le spese.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le attività culturali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell' Umbria, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, con memoria e documenti, ha chiesto respingersi il ricorso siccome infondato, vinte le spese.
Si è costituita, altresì, la Regione Umbria, che, con memoria e documenti, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Ha svolto intervento ad opponendum il Comitato per la tutela di Campodiegoli, che ha domandato il rigetto del ricorso per infondatezza, vinte le spese.
Con ordinanza cautelare n° 99/2013, è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Preliminarmente, dev’essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum svolto dal Comitato per la tutela di Campodiegoli, sollevata con memoria difensiva della società ricorrente, depositata in vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso.
Ai sensi dell’art. 28, secondo comma, del codice del processo amministrativo, “ chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire ”, con la precisazione che, in tale fattispecie, l’interveniente accetta lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
L’intervento adesivo dipendente non richiede la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, potendo essere svolto per far valere un interesse di mero fatto, sul quale si riverberano indirettamente gli effetti dei provvedimenti impugnati con il ricorso giurisdizionale.
L’interveniente adesivo dipendente non può proporre un’autonoma domanda di tutela giurisdizionale, né nuovi motivi di impugnazione, non potendo ampliare il thema decidendum definito dalle domande azionate dalle parti del giudizio.
Per tali ragioni, in applicazione dei principi summenzionati e nei limiti suindicati, l’odierno intervento ad opponendum è da dichiararsi ammissibile.
Nel merito, il ricorso è infondato, il che esime il Collegio dal pronunciare sulle eccezioni sollevate dalle difese della Regione Marche e della Regione Umbria.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta violazione degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n° 152/2006, violazione dell’art. 14-quater, terzo comma, della legge n° 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento, erroneità ed illogicità, sostenendo che “il novello comma 3 bis dell’art. 25 del codice dell’ambiente, oggi modificato dal d.lgs. n° 128/2010, conferisce esplicitamente all’Autorità competente all’adozione del provvedimento di V.I.A. una posizione di preminenza, attribuendole la possibilità di pervenire ad una conclusione favorevole anche in presenza di un parere negativo in materia ambientale”.
La doglianza è articolata, altresì, sull’asserita violazione dell’art. 14-quater, terzo comma, della legge n° 241/1990, argomentata sulla tesi che l’amministrazione procedente avrebbe dovuto esperire il meccanismo devolutivo alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemplato dall’invocato parametro normativo.
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
Per ius receptum , il procedimento di valutazione di impatto ambientale si sostanzia in un confronto comparato tra il sacrificio ambientale imposto dal progetto e l’utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto delle alternative praticabili, fino alla c.d. “opzione zero”.
Il modello procedimentale di V.I.A. vigente nel nostro ordinamento impone all’autorità procedente di esplicitare le ragioni sulla base delle quali è stata effettuata la comparazione tra i benefici dell’opera da un lato e, dall’altro, i potenziali impatti pregiudizievoli per l’ambiente da essa rivenienti, tenuto conto dei contributi istruttori acquisiti nel procedimento.
Nel caso di cui si controverte, l’atto impugnato, in uno agli atti dell’istruttoria procedimentale ivi richiamati, rende sufficiente contezza dei profili critici afferenti l’impatto ambientale del parco eolico individuato nel progetto presentato dalla società odierna ricorrente, nè può ritenersi che sia stata pretermessa la procedura decisionale prevista dall’art. 25 del codice dell’ambiente.
Per tali ragioni, le dedotte doglianze sono infondate.
Venendo alle doglianze con le quali si