TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-06-23, n. 202200845

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-06-23, n. 202200845
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200845
Data del deposito : 23 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2022

N. 00845/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00323/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, proposto da
CO D'AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Patete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via di Novoli n. 7;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



per l'annullamento

del decreto emesso dal Direttore Generale del Personale e delle risorse, notificato in data 9 gennaio 2019 con il quale e' stato attribuito al ricorrente a decorrere dal 06/10/2018, il trattamento economico del primo dirigente della Polizia di Stato, con più di 23 anni di servizio in carriera direttiva, ai sensi della normativa vigente e richiamata nello stesso provvedimento dirigenziale generale;

Nonché per l'accertamento e riconoscimento

del diritto, ai fini dell’anzianità di servizio degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari richiesti nel bando di concorso, vale a dire, gli anni del diploma di laurea ed il diploma di specializzazione universitaria post-laurea in aggiunta al servizio effettivo di anni 25 mesi 0 e giorni 0;

nonché,

per la condanna del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al pagamento in favore del ricorrente le differenze retributive non corrisposte dal momento dell'attribuzione del nuovo trattamento economico del primo dirigente;

nonché,

per la condanna del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al pagamento delle spese di lite.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il presente ricorso il Sig. CO D’AN ha impugnato il decreto emesso dall’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, con il quale gli è stato attribuito, a decorrere dal 06 ottobre 2018, il trattamento economico del primo dirigente della Polizia di Stato, con più di 23 anni di servizio in carriera direttiva.

In particolare il Sig. CO D’AN, in qualità di dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, chiede l’accertamento e il riconoscimento degli anni corrispondenti alla durata legale, del periodo relativo al corso degli studi universitari richiesti nel bando di concorso, soprattutto per

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi