TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-08-08, n. 201107042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-08-08, n. 201107042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201107042
Data del deposito : 8 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02904/2010 REG.RIC.

N. 07042/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02904/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2904 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Polisportiva Parioli S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti F T, R O, G R, A B e G C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. R M presso il quale è elettivamente domiciliato nella sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto Roma 2009, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

Circolo Canottieri Aniene Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Giovanni Carbone e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via degli Scipioni, 288

per l'annullamento

della nota prot. n. 1313 dell’11 gennaio 2010, nella parte in cui, in risposta all’istanza della ricorrente, ha affermato la sussistenza della propria competenza a rilasciare il titolo autorizzatorio di cui all’art. 14 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente

nonché per l’accertamento

dell’equipollenza o della validità a tenere luogo al permesso di costruire di cui all’art. 14 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. del provvedimento di raggiunta intesa prot. n. 2718/RM2009 dell’ 8 maggio 2008 e del decreto prot. n. 6198/RM2009 del 30 giugno 2009, emesso dal Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009”, con il quale è stato approvato il nuovo Piano delle Opere comprendente, fra gli impianti sportivi di proprietà privata, anche quello della Polisportiva Parioli S.p.a.

nonché per l’annullamento (primo atto di motivi aggiunti)

della deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 30 giugno 2010, nella parte in cui ha ribadito l’interesse pubblico e fatto propri i relativi progetti esclusivamente in riferimento agli impianti ivi indicati, senza includere fra essi anche l’impianto della Polisportiva Parioli S.p.a.;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente

nonché per l’annullamento (secondo atto di motivi aggiunti)

della determinazione del Comune di Roma, comunicata con nota del 15 dicembre 2010 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, nella parte in cui, pur riconoscendo la conformità allo strumento urbanistico di riferimento delle opere realizzate dalla ricorrente, ritiene necessario il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, subordinato, tra l’altro, al pagamento dell’oblazione, ai sensi dell’art. 22, co. 2, lett. a), L.R. 15/2008 ed al versamento del contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. 380/2001;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Circolo Canottieri Aniene Associazione Sportiva Dilettantistica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Il Comune di Roma - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con l’impugnato atto dell’11 gennaio 2010, ha informato la Polisportiva Parioli che l’eventuale regolarizzazione delle opere eseguite o in corso di esecuzione per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” è subordinata alla formalizzazione di una apposita domanda corredata da tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria tecnico-amministrativa.

Di talché, la Società interessata ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 2, 4 e 5, l. 225/1992 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis, co. 5, d.l. 343/2001, convertito nella l. 401/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1, lett. aa) dell’

OPCM

3489/2005 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 118 e 120 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di atti, difetto dei presupposti e illogicità della motivazione.

Il Commissario delegato avrebbe avuto il potere di definire gli interventi in deroga alle previsioni urbanistiche vigenti.

L’assunto in base al quale l’operato del Commissario delegato è illegittimo sarebbe destituito di fondamento in quanto la stessa normativa che conferisce al Commissario il potere di deroga indicherebbe tutti gli articoli di riferimento.

A seguito della dichiarazione di “grande evento” dei campionati mondiali di nuoto, si sarebbe determinato, in forza del principio di sussidiarietà, uno spostamento delle ordinarie categorie delle competenze con la conseguente avocazione in capo al Commissario di tutti i compiti che, nel regime ordinario, ricadono nell’ambito dei poteri degli enti a ciò normalmente preposti.

Il limite al potere del Commissario delegato non sarebbe neanche riconducibile alla necessità di un’espressa deroga all’art. 13 d.P.R. 380/2001, atteso che la competenza delineata da tale norma è di carattere generale e non può costituire principio sovrano dell’ordinamento invalicabile da parte di un Commissario delegato munito dei poteri di cui all’art. 5, co. 2, l. 225/1992.

L’art. 5, co. 5, l. 225/1992 richiede l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare e non già l’indicazione di tutta la normativa a cui si intende derogare in maniera specifica e puntuale, sicché il mancato riferimento all’art. 13 d.P.R. 380/2001 nelle previsioni di cui all’

OPCM

3489/2005 non potrebbe costituire un limite alla derogabilità della norma da parte del Commissario delegato.

Il potere commissariale avrebbe avuto precisi limiti nel solo caso in cui vi fosse stata l’esigenza di derogare alle previsioni urbanistiche di piano o di regolamento perché, essendo toccate specifiche prerogative dell’ente locale in merito all’assetto del territorio, sarebbe stata espressamente richiesta, dall’art. 1, co. 2, lett. aa), OPCM n. 3489/2005 e successive modifiche, l’intesa con l’assessore all’urbanistica al Comune di Roma su conforme parere della Giunta comunale, ma, al di fuori di tale limitazione, dovrebbe fondatamente riconoscersi al Commissario delegato un ampio potere esteso anche al rilascio dell’autorizzazione edilizia.

La fonte del potere di sostituzione sarebbe ravvisabile nell’art. 120, co. 2, Cost.

Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 2, l. 225/1992 e dell’art. 5 bis d.l. 343/2001, conv. in l. 401/2001, nonché dell’

OPCM

30 giugno 2009. Eccesso si potere per illogicità, travisamento, carenza di istruttoria, errore nei presupposti e difetto di motivazione.

Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo poiché adottato in violazione dell’OPCM del 30 giugno 2009. La straordinarietà del grande evento legittimerebbe le disposizioni che conferiscono al Commissario delegato il potere straordinario di derogare alla disciplina generale in tema di rilascio di titoli abilitativi.

L’art. 13 T.U. disciplinerebbe unicamente quale sia l’organo competente al rilascio del permesso di costruire in un regime ordinario, vale a dire in una situazione priva dei caratteri che connoterebbero il caso in esame.

Posto che l’ambito di applicazione della disciplina in questione risponderebbe ad un’esigenza di straordinarietà, l’intesa sarebbe stata comunque raggiunta con il provvedimento di raggiunta intesa in data 8 maggio 2008, con cui il Commissario delegato ha autorizzato i lavori di implementazione dell’impianto sito in Roma – via Vajna, 21, da parte della Polisportiva Parioli.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter, co. 6 bis e 9, l. 241/1990 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

L’effetto sostitutivo che la determinazione assunta dal Commissario delegato ha sul permesso di costruire sarebbe confermata dalla disciplina specifica dell’istituto della conferenza di servizi, che costituisce un modulo procedimentale adottato nel caso in cui, nell’ambito di un procedimento amministrativo, debba essere effettuato un esame contestuale di diversi interessi pubblici.

La determinazione conclusiva della conferenza di servizi confluirebbe, infatti, in un provvedimento finale, conforme ad essa, che sostituisce ogni altra decisione di competenza delle amministrazioni partecipanti.

Il Comune di Roma si sarebbe impegnato, pur non essendo ciò necessario per gli ampi poteri di deroga attribuiti al Commissario delegato, a manifestare il proprio assenso alle opere di edilizia privata da realizzare per il regolare svolgimento dei mondiali di nuoto, considerate la memoria di Giunta Comunale del 6 luglio 2009, di presa di atto del nuovo Piano delle Opere e di espressione del parere favorevole sulle singole opere indicate nel piano medesimo, e la nota del 6 luglio 2009 in cui l’Assessore ai Lavori Pubblici e Periferie sanciva l’intesa.

La determinazione conclusiva della Conferenza di servizi confluirebbe in un provvedimento finale, conforme ad essa, che sostituisce ogni altra decisione di competenza delle amministrazioni partecipanti.

L’atto impugnato, inoltre, sarebbe carente di motivazione.

Con deliberazione n. 196, adottata nella seduta del 30 giugno 2010, la Giunta Comunale del Comune di Roma ha ribadito l’interesse pubblico degli impianti sportivi di proprietà comunale indicati nella stessa delibera facendo propri i relativi progetti, i cui lavori sono stati autorizzati dal Commissario delegato ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 d.P.R. 380/2001.

Di talché, essendo stati esclusi da tale determinazione gli impianti di proprietà privata, sebbene questi fossero stati autorizzati dal Commissario delegato al pari degli impianti di proprietà comunale, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà.

Il Comune di Roma avrebbe erroneamente interpretato il regime derogatorio previsto dall’ordinamento in merito all’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 d.P.R. 380/2001), restringendone l’applicabilità ai soli impianti sportivi di proprietà del Comune ampliati o realizzati per i mondiali di nuoto 2009.

L’art. 14 d.P.R. 380/2001 prevederebbe un potere di deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici per manufatti sia pubblici, è cioè gestiti da enti pubblici o di proprietà dei medesimi, sia di interesse pubblico, ossia gestiti da titolari indifferentemente pubblici o privati, ma destinati a soddisfare comunque esigenze della collettività.

Sarebbe illogico e contraddittorio che gli impianti sportivi di proprietà privata, destinati anch’essi a soddisfare esigenze della collettività, non possano usufruire della deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali o di quella prevista per il rilascio dei titoli abilitativi, alla luce della obiettiva importanza sul piano sociale della attività svolta dagli stessi sia in occasione dei mondiali di nuoto, sia, in generale, per la promozione dello sport nel territorio.

Ogni intervento compreso nel piano delle opere per i mondiali di nuoto 2009 dovrebbe essere considerato d’interesse pubblico in quanto realizzato per un’iniziativa rispondente a tale interesse, a prescindere dalla circostanza che sia posto in essere su strutture di proprietà pubblica o privata.

Con successivo atto del 15 dicembre 2010, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma Capitale, con riferimento all’istanza per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria presentato, ha comunicato alla Polisportiva Parioli S.r.l. che, ai sensi, del d.P.R. 380/2001 e della normativa vigente, è dovuto il pagamento della somma complessiva di € 5.884.000,00, di cui € 259.000,00 a titolo di contributo afferente il costo di costruzione ed € 5.625.000,00 a titolo di oblazione dell’art. 22 l.r. Lazio n. 15/2008.

Di talché, la ricorrente ha proposto gli ulteriori motivi aggiunti:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1, lett. aa) dell’

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