TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-02-25, n. 201600335
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N. 00335/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. C C, S C, con domicilio eletto presso Fabio Piccioni in Firenze, Via C. Landino 7/A;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto n. 218/N del 14/4/2010, con il quale e' stata rigettata la richiesta di dipendenza da causa di servizio delle contratte -OMISSIS- e di ottenimento dellequo indennizzo, con annullamento anche del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nonche' di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quelli oggetto di gravame;e per leffetto per la declaratoria che le -OMISSIS- contratte dal ricorrente sono dipendenti da causa di servizio, con declaratoria che spetta a questi la concessione dellequo indennizzo per le contratte -OMISSIS-, con condanna della resistente P.a. al pagamento di quanto spettante a tale titolo, con decorrenza dalla data di contrazione delle -OMISSIS- (1/2/2004) o, in subordine, dalla data di proposizione della domanda (13/12/2006), oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, dalle indicate decorrenze sino al materiale soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Si espone in ricorso che con istanza del 15/2/2008 il ricorrente chiedeva al Ministero dell’Interno il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini di equo indennizzo per le -OMISSIS- contratte per il servizio prestato presso il commissariato di -OMISSIS-, con la qualifica di -OMISSIS-, dopo essere cessato dal servizio in data 13/11/2007 a seguito di dispensa per -OMISSIS-.
Le -OMISSIS- consistevano, in estrema sintesi, nelle seguenti patologie: -OMISSIS-.
2 - La C.M.O. di-OMISSIS-, nell’ottobre 2007 giudicava il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo assoluto, per -OMISSIS-., riconoscendo al ricorrente la dipendenza da causa di servizio e l’ascrivibilità ai fini dell’equo indennizzo.
3 - Con delibera del 10/12/2009, tuttavia, il Comitato di Verifica per le cause di servizio accertava che le -OMISSIS- non fossero ascrivibili a ragioni di servizio, in quanto collegate a una predisposizione costituzionale del soggetto e al suo stile di vita, esprimendo parere negativo in riferimento alla richiesta avanzata.
Avverso il diniego dell’amministrazione l’interessato deduce:
3.1. Motivazione omessa e contraddittoria;irragionevolezza.
Il ricorrente, tenuto conto che ha contratto le -OMISSIS- in occasione del servizio prestato per conto della P. A. e che non consta che nel periodo antecedente a quello nel quale il dipendente ha prestato servizio come -OMISSIS- presso la -OMISSIS-, fossero emersi sintomi legati alle patologie in parola, sarebbe evidente il nesso causale tra attività di servizio e -OMISSIS-, soprattutto tenendo conto che il servizio connotato da particolari rischi e da reale intensità, che hanno cagionato una continua tensione -OMISSIS-
3.2. Violazione artt. 36 e 51 d.p.r. 3/5/1957, n. 686, art. 3, d.p.r. 29/0/2001, n. 461.
In base alle norme citate sussiste un obbligo specifico della P.A di procedere d’ufficio quando risulti che un dipendente abbia subito menomazioni per causa di servizio. Sarebbe dunque illegittimo l’atteggiamento dell’amministrazione che non si è attivata ex lege, come, invece, avrebbe dovuto, pur essendo a conoscenza dell’-OMISSIS- riportata dal dipendente, nondimeno attendendo che il medesimo attivasse l’apposita procedura normativa (sul punto parte ricorrente cita la non recente sentenza Cons. stato, sez. IV, 29/12/2009, n. 9902).
4 - Il ricorso è infondato.
Il parere in data 10/12/2009 del Comitato di Verifica ha escluso la dipendenza da fatti di servizio delle seguenti -OMISSIS- “ -OMISSIS-
Le ragioni dell’esclusione stanno nel fatto – esposto in motivazione del parere negativo dello stesso Comitato - che la prima patologia costituisce forma di -OMISSIS- ad insorgenza improvvisa, legata a predisposizione costituzionale per -OMISSIS-o funzionale, sull’insorgenza e decorso della quale, gli eventi del servizio prestato, così come descritto agli atti, non possono assurgere a valore di causa o concausa efficiente e determinante”. Anche-OMISSIS-in attuale buon compenso è stata ritenuta “affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità -OMISSIS-, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della -OMISSIS-, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto”.
5 - I motivi dell’esclusione sono quindi ampliamente motivati, ragionevoli e correlati a specifiche circostanze concrete connesse ad abitudini di vita non compatibili con una condizione di salute originariamente sana ma compromessa per effetto della situazione lavorativa.
6 - Il ricorrente infatti ha presentato istanza per il riconoscimento delle -OMISSIS- sopra indicate in data 13.12.2006, cioè poco dopo essere stato dimesso dall’Ospedale “-OMISSIS-” presso il quale era stato ricoverato a seguito di -OMISSIS-.
Nella scheda di dimissioni redatta dalla struttura sanitaria del SSN , si descrive il ricorrente “-OMISSIS-). Importante assunzione di -OMISSIS-(1l/die);….. -OMISSIS-
7 - Il parere negativo del CVCS è, dunque, tutt’altro che immotivato e irrazionale, tenuto conto che una persona che soffre già di -OMISSIS-al giorno, è assai esposta al rischio di complicazioni -OMISSIS-.
Di contro, l’interessato neppure ha fornito la prova che le sue condizioni di lavoro fossero particolarmente devianti - sotto il profilo dello stress e della fatica rispetto a quelle normalmente richieste ad un qualsiasi funzionario di -OMISSIS-.
8 - La censura relativa alla violazione dell’art. 36 del DPR n. 686 del 1957, per il mancato avvio d’ufficio del procedimento, eccentrica rispetto alla motivazione del diniego, è comunque infondata, poiché in base alla norma dell’art. 36 del D.P.R. n. 686, l’Amministrazione ha la facoltà e non l’obbligo di iniziare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nella sussistenza di specifiche, eccezionali circostanze che in questa sede non risultano: in questo senso è la giurisprudenza di questo TAR e non solo (TAR Toscana, sez. I, 29-9-2015 n. 1299;Cons. St., V, 2-12-2015 n. 5446;idem, III, 9-10-2015 n. 4680;idem, 10-9-2014 n. 4600).
9 - Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, liquidate come in dispositivo devono seguire la soccombenza (art. 26 c.p.a.).