TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-06-23, n. 201701535

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-06-23, n. 201701535
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201701535
Data del deposito : 23 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2017

N. 01535/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01223/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2016, proposto da:
N A, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, M L T, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Longo in Catania, via Oliveto Scammacca, 25/A;

contro

Ato Me2 Spa non costituito in giudizio;

per ottenere

l’e.g. nascente dal d.i. n.102/2014 emesso da tribunale di barcellona p.g.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato nascente dal provvedimento ivi menzionato.

Ad avviso del Collegio, il ricorso per l'esecuzione del giudicato è fondato e va accolto.

Infatti, da un lato, la pretesa attrice ripone il suo fondamento in titoli giudiziari muniti del crisma del giudicato e , dall'altro, nella specie risultano adempiute tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza.

Ritiene inoltre nella fattispecie il Collegio di dovere dare applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva all’Amministrazione intimata l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697, 2 comma, del Codice Civile.

Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo da parte dell’Amministrazione intimata (Ato Me 2 spa) di ottemperare pienamente al giudicato di cui in epigrafe.

Precisa il Collegio, inoltre, che la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, e che in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).

Pertanto, il ricorso va accolto per come in motivazione e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione Ato Me 2 spa, di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si ritiene di dover nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Messina o funzionario dallo stesso delegato- quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

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