TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-01-26, n. 202401560
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Testo completo
Pubblicato il 26/01/2024
N. 01560/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11368/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11368 del 2023, proposto da Ds Italia 11 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G L R e G D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vetralla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, non costituita in giudizio;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria; in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale; Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Viterbo, non costituita in giudizio;
A.R.P.A. Lazio, non costituita in giudizio;
Ausl di Viterbo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.:
- della determinazione del Comune di Vetralla, VI Settore Tecnico, Urbanistica, n. 1190 del 22 giugno 2023, ricevuta via PEC in pari data, con la quale l'Amministrazione ha comunicato, in riscontro all'istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) ex art 6 del d.lgs. 28/2011, presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 4.221,0 KW, la conclusione negativa della conferenza di servizi con susseguente rigetto dell'istanza di autorizzazione;
- della delibera del Comune di Vetralla n. 3 del 11.01.2022, recante “Individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, ai sensi del comma 3, art. 3.1. della L.R. 28/11/2011 n. 16 e s.m. e i.”, con la quale l'Amministrazione ha individuato le zone non idonee all'installazione di parchi fotovoltaici a terra;
- di tutti gli atti antecedenti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi per la ricorrente, ancorché non conosciuti, ivi compresi, nei limiti dell'interesse in questa sede azionato, la nota del Comune di Vetralla n. 38453/2022, con la quale è stata indetta conferenza di servizi decisoria sull'istanza di PAS; l'atto di dissenso del Comune di Vetralla, reso in sede di conferenza di servizi, prot. n. 5736 del 23.02.2023; le note del Comune di Vetralla prot. n. 7101 del 07.03.2023 e n. 8962 del 24.03.2023, nonché, ancora nei limiti degli interessi qui azionati, la nota prot. n. 39465 del 13.12.2022 della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area- urbanistica e copianificazione comunale negoziata province. FR – LT – RI – VT: “Richiesta integrazioni”, la nota prot. n. 40878 del 27.12.2022 Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali divisione XVIII - Ispettorato territoriale Lazio e Abruzzo - Unità Organizzativa III: “Richiesta documentazione integrativa per elicordati”;
- nonché, ove occorrer possa e nei limiti degli interessi qui azionati, ove gli stessi dovessero intendersi ostativi alla realizzazione di impianti agrivoltaici nelle aree interessate da quello della ricorrente, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), approvato con d.c.r. Lazio n. 5/2021, rettificato con d.g.r. n. 670/2022 (ivi incluse le tabelle A e B del PTPR), il Piano Energetico Ambientale Regionale Lazio (PER), approvato con d.g.r. n. 595 del 19.07.2022 e la d.g.r. Lazio n. 390 del 07.06.2022;
nonché per la condanna dell'Amministrazione ad assentire l'intervento, confermando la validità ed efficacia della PAS ovvero, mancando ulteriori profili di discrezionalità, assentire in via giurisdizionale, la realizzazione del progetto agrivoltaico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vetralla, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, dell’Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato alle amministrazioni intimate e depositato in data 10.08.2003, la parte ricorrente allegava:
- di avere presentato al Comune di Vetralla, in data 07.11.2022, un’istanza di procedura abilitativa semplificata (“PAS”), ai sensi dell’art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 28/2011 per la realizzazione di un impianto c.d. “agrivoltaico avanzato” - secondo quanto previsto dalle “Linee Guida sugli impianti agrivoltaici” elaborate dal “MITE” - di potenza pari a circa 4.221,0 kWp da installare nell’area identificata in catasto al foglio 20, particelle nn. 1 e 684;
- che il progetto di impianto prevedeva la realizzazione di moduli posizionati in modo tale da sfruttare il potenziale solare, senza però sottrarre terra utile alla produzione agricola e senza interferire con la fauna;
- che, con nota prot. n. 38453/2022 del 02.12.2022, il Comune, considerato che la conclusione positiva del procedimento era subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, indiceva una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, co. 2, L. n. 241/1990 (da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona), avente ad oggetto, per l’appunto, la realizzazione dell’impianto agrivoltaico, ed invitava le pubbliche amministrazioni competenti per la valutazione dei profili di spettanza;
- che, all’interno della conferenza dei servizi, in data 23.02.2023, il Comune adottava un atto endoprocedimentale (nota prot. n. 5736/2023) con cui manifestava il proprio dissenso alla realizzazione dell’impianto;
- che tale atto era motivato nel senso che la Delibera del Consiglio comunale n. 3 dell’11.01.2022, aveva individuato, tra le zone non idonee all’installazione di parchi fotovoltaici a terra (di tipo tradizionale o di tipo agrivoltaico), le aree classificate dal P.T.P.R. come “ Paesaggio agrario di valore, disciplinato dall’art. 26 delle Norme ”, tra le quali rientrano i terreni interessati dalla domanda di parte ricorrente;
- che tale atto era motivato anche in riferimento al fatto che, in occasione del rilascio del permesso di Costruire n. 7120 del 19.05.2008, relativo alla “realizzazione di un fabbricato agricolo-abitativo in funzione della conduzione del fondo”, i terreni suddetti erano stati asserviti a favore della costruzione, da parte dell’avente titolo sugli stessi;
- che, con determinazione prot. n. 1190 del 22.06.2023, il Comune, pur dando atto dei plurimi pareri positivi resi dalle amministrazioni coinvolte, adottava il provvedimento conclusivo - negativo - della conferenza di servizi, rigettando l’istanza di “PAS” proposta dalla ricorrente.
2. Tanto premesso, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati, sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 2 e 4, e art. 9 bis del d.lgs. n. 28/2011. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3.1, commi 3, 4 e 4 bis, della l.r. Lazio n. 16/2011. Carenza assoluta di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Incompetenza. Illogicità. [Sulla carenza di potere del Comune quanto alla valutazione di “idoneità” delle aree per la realizzazione di impianti agrivoltaici nel procedimento di PAS] ”.
Sosteneva la ricorrente che la valutazione operata dal Comune oltrepassava i limiti valutativi riservatigli dagli artt. 6 e 9 bis D. lgs. n. 28/2011, essendo presupposto indispensabile per l’autorizzazione dell’impianto agrivoltaico la sola compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento, da verificarsi in concreto a cura del Comune.
Argomentava in particolare che, nello spettro di indagine riservato alla potestà comunale, non rientrava alcuna verifica in relazione alla “non idoneità” dell’area, siccome individuata ai sensi del d.m. 10.09.2010 e del D.lgs. n. 199/2021.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 – Violazione e falsa applicazione del d.m. 10 settembre 2010 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3.1, commi 3, 4 e 4 bis, della l.r. Lazio n. 16/2011. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. [Sull’assenza di valutazione “in concreto” della idoneità dell’area per l’installazione di impianti agrivoltaici] ”.
Deduceva la ricorrente che l’amministrazione, nell’adottare il diniego, si era comunque limitata a richiamare quanto disposto dalla suddetta d.c.c. n. 3 dell’11.01.2022, in termini di mera “inidoneità” dell’area, senza effettuare alcuna istruttoria e valutazione di dettaglio sulle