TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2016-01-13, n. 201600063
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Testo completo
N. 00063/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, terzo comma, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2015, proposto da:
S V, rappresentato e difeso dall’Avv. G G, con domicilio presso Ivana Di Marco, in Catania, Corso Italia 59/d;
contro
Comune di Scicli, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 832/2014 del Tribunale di Ragusa in data 1 ottobre 2014, nella parte in cui si ingiunge al Comune di Scicli di corrispondere all’odierno ricorrente i compensi per la fase monitoria, liquidati in complessivi € 400,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 832/2014 del Tribunale di Ragusa in data 1 ottobre 2014, nella parte in cui si ingiunge al Comune di Scicli di corrispondere all’odierno ricorrente i compensi per la fase monitoria, liquidati in complessivi € 400,00, oltre rimborso forfetario spese