TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2016-01-13, n. 201600063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2016-01-13, n. 201600063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201600063
Data del deposito : 13 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01331/2015 REG.RIC.

N. 00063/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01331/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 114, terzo comma, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2015, proposto da:
S V, rappresentato e difeso dall’Avv. G G, con domicilio presso Ivana Di Marco, in Catania, Corso Italia 59/d;

contro

Comune di Scicli, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 832/2014 del Tribunale di Ragusa in data 1 ottobre 2014, nella parte in cui si ingiunge al Comune di Scicli di corrispondere all’odierno ricorrente i compensi per la fase monitoria, liquidati in complessivi € 400,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 832/2014 del Tribunale di Ragusa in data 1 ottobre 2014, nella parte in cui si ingiunge al Comune di Scicli di corrispondere all’odierno ricorrente i compensi per la fase monitoria, liquidati in complessivi € 400,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA.

Il Comune di Scicli, al quale il ricorso in ottemperanza è stato ritualmente notificato in data 10 giugno 2015, non si è costituito in giudizio.

Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Come sopra indicato, il presente gravame in ottemperanza è stato notificato in data 10 giugno 2015 e la notifica del decreto in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 28 ottobre 2014, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata in copia conforme ai sensi dell’articolo 114, secondo comma, cod. proc. amm. e la stessa è divenuta definitivamente esecutiva, come da attestazione del Tribunale di Ragusa in data 13 maggio 2015.

Non risulta che il Comune di Scicli abbia dato esecuzione al decreto indicato in epigrafe, quanto alla corresponsione all’odierno ricorrente dei compensi per la fase monitoria, liquidati in complessivi € 400,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA.

Il ricorso va, quindi, accolto, dovendo ordinarsi al Comune intimato di dare esecuzione, nei termini sopra indicati, al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Prefetto di Ragusa - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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