TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-05-19, n. 201001526
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N. 01526/2010 REG.SEN.
N. 01613/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2007, proposto dalle sigg.re
P O, S M R, B F e B D, rappresentate e difese dall’avv. L N e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M M, in Firenze, via dei Rondinelli n. 2
contro
Provincia di Livorno, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti S S e F B e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40
nei confronti di
N I, M Assandra, R G, C R, B C, rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Barabino e Nicola Pignatelli e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40
per l’annullamento
- della disposizione del Direttore Generale della Provincia di Livorno n. 37 in data 9 maggio 2007, avente ad oggetto l’approvazione del bando di selezione interna per progressione verticale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di categoria D, profilo professionale “Amministrativo”;
- del relativo bando (allegato alla predetta disposizione);
- della delibera della Giunta Provinciale di Livorno n. 65 del 5 giugno 2007, recante la nomina della Commissione esaminatrice della selezione interna per progressione verticale;
- del verbale di riunione del 13 giugno 2007 della Commissione esaminatrice del concorso interno per progressione verticale a n. 5 posti della categoria D, profilo “Amministrativo”, concernente le modalità operative di valutazione dei titoli;
- del verbale di riunione del 13 giugno 2007 della Commissione esaminatrice del concorso interno per progressione verticale a n. 5 posti della categoria D, profilo “Amministrativo”, concernente le modalità organizzative della prova scritta;
- del verbale di riunione n. 2 del 15 giugno 2007 della Commissione esaminatrice del concorso interno per progressione verticale a n. 5 posti della categoria D, profilo “Amministrativo”, relativo alle modalità operative di svolgimento della prova scritta;
- del verbale di riunione n. 3 del 15 giugno 2007 della Commissione esaminatrice del concorso interno per progressione verticale a n. 5 posti della categoria D, profilo “Amministrativo”, relativo allo svolgimento della prova scritta;
- del verbale di riunione del 2 luglio 2007 della Commissione esaminatrice del concorso interno per progressione verticale a n. 5 posti della categoria D, profilo “Amministrativo”, avente ad oggetto le modalità operative della prova orale e lo svolgimento della prova stessa;
- della disposizione del Direttore Generale della Provincia di Livorno n. 58 in data 16 luglio 2007, recante l’approvazione dei verbali della selezione interna per progressione verticale per la copertura di n. 5 posti di categoria D, profilo professionale “Amministrativo”, la nomina dei vincitori e la relativa assegnazione;
- di ogni atto connesso, conseguente o presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Livorno;
Vista l’ordinanza collegiale n. 158/09 del 4 novembre 2009, con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle sig.re N I, M Assandra, R G, C R e B C;
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore, all’udienza pubblica del 18 marzo 2010, il dott. P D B;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, sigg.re P O, S M R, B F e B D espongono di essere dipendenti di ruolo della Provincia di Livorno, inquadrate nella categoria C, con profilo professionale “Amministrativo” e di aver frequentato nel novembre del 2006 un corso di formazione di sessanta ore, organizzato dall’Amministrazione di appartenenza e conclusosi con una prova d’idoneità.
1.1. Con disposizione del Direttore Generale n. 37 del 9 maggio 2007, la Provincia di Livorno ha approvato il bando di selezione interna, per progressione verticale, per la copertura di n. 5 posti di categoria D, profilo professionale “Amministrativo”, nonché il bando per la copertura di n. 1 posto di categoria D, profilo professionale “Tecnico”. Il bando prevedeva, tra l’altro, che la selezione (per titoli ed esami) si articolasse in una prova scritta ed una orale con punteggio attribuito in centesimi e con votazione minima di 60/100.
1.2. Le esponenti partecipavano alla selezione per il profilo “Amministrativo”, in esito alla quale venivano collocate in graduatoria, rispettivamente, ai posti n. 6 (sig.ra Picchi), n. 7 (sig.ra Biondi), n. 8 (sig.ra Bertone) e n. 10 (sig.ra S), e, pertanto, fuori dai posti utili per essere dichiarate vincitrici.
1.3. Con disposizione n. 58 del 16 luglio 2007 il Direttore Generale della Provincia di Livorno ha approvato i verbali relativi alla selezione per cui è causa, procedendo nel contempo alla nomina dei vincitori ed alla loro assegnazione nei posti messi a concorso.
1.4. Con lettera del 13 settembre 2007, le esponenti hanno contestato la procedura selettiva de qua, denunciandone molteplici vizi. La Provincia ha replicato negativamente con nota del 26 settembre 2007.
2. Avverso gli atti della procedura selettiva sopra citata, ed in particolare il bando di concorso con il relativo atto di approvazione, la nomina della Commissione esaminatrice, i verbali delle riunioni di quest’ultima ed il provvedimento di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori, sono insorte le esponenti, impugnandoli con il ricorso in epigrafe e chiedendone l’annullamento.
2.1. A supporto del gravame hanno dedotto le seguenti doglianze:
- violazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, nonché degli artt. 4 e 27 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto la Commissione esaminatrice è stata nominata con atto della Giunta Provinciale, che, però, sarebbe organo incompetente, rientrando il suddetto potere di nomina nelle competenze dirigenziali ex art. 107, comma 2, cit.;
- violazione dell’art. 46, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione della Provincia di Livorno, perché tra i componenti della Commissione non sarebbe stato nominato alcun docente del corso di formazione frequentato nel novembre 2006 dalle ricorrenti e dagli altri partecipanti alla selezione;
- violazione dell’art. 29, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione della Provincia di Livorno ed eccesso di potere per disparità di trattamento, giacché il punteggio riportato nelle prove di esame sarebbe stato attribuito in centesimi, anziché in trentesimi;
- violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, nonché dell’art. 33, comma 2, del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione della Provincia di Livorno ed eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, violazione del bando di selezione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, giacché la prova orale sarebbe viziata: a) per non aver avuto ad oggetto l’esame delle prove scritte (almeno nel caso della sig.ra Picchi);b) per non essere stata preceduta dall’estrazione a sorte dei quesiti;c) per aver riguardato, nel caso della sig.ra Picchi, materia al di fuori di quelle oggetto della selezione;
- eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, assenza di idonei parametri di riferimento e violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, per esser state le prove scritte svolte dalle ricorrenti valutate in termini esclusivamente numerici.
2.2. Si è costituita in giudizio la Provincia di Livorno, depositando memoria ed eccependo, per le ricorrenti sig.re Picchi, Bertone e Biondi, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, per avere le stesse conseguito la qualifica di funzionarie della categoria D in seguito ad altra procedura selettiva, bandita nel dicembre 2008. Nel merito (e con riguardo essenzialmente alla posizione della ricorrente sig.ra S), ha poi eccepito l’infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione del medesimo. In via subordinata, ha chiesto la reiezione dei motivi n. 1, 2, 3 e 5, con accoglimento del gravame limitato alla ripetizione della prova orale.
2.3. Le ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
2.4. In esito all’udienza pubblica del 15 ottobre 2009, il Collegio, preso atto della notificazione del ricorso alla sola controinteressata sig.ra N I, vincitrice della selezione (non costituitasi), con ordinanza n. 158/09 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle ulteriori vincitrici della procedura in discorso (sigg.re M Assandra, R G, C R e B C).
2.5. Le ricorrenti hanno ottemperato, provvedendo nei termini alla suddetta integrazione.
2.6. Si sono costituite in giudizio le controinteressate sigg.re N, M, R, C e B, depositando una memoria, con cui hanno pregiudizialmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per più profili, nonché l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo di gravame. Nel merito, poi, hanno eccepito l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione (o al più, con riguardo al quarto motivo, per il suo accoglimento parziale).
2.7. La Provincia intimata ha depositato memoria finale, insistendo sull’improcedibilità del ricorso, da intendersi come relativa anche alla posizione della ricorrente S.
2.8. All’udienza pubblica del 18 marzo 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In via pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione di questo giudice amministrativo sulla controversia in esame, avente ad oggetto una procedura di cd. progressione verticale, perché questo tipo di procedure selettive rientra nella nozione di “procedure concorsuali di assunzione”, che l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., SS.UU. 12 novembre 2007, n. 23439;C.d.S., Sez. V, 10 agosto 2007, n. 4414).
3.1. Sempre in via pregiudiziale e d’ufficio, si deve escludere che l’omessa impugnazione della nota della Provincia di Livorno del 26 settembre 2009, di risposta alla lettera di contestazione presentata dalle odierne ricorrenti, comporti l’inammissibilità del gravame, dovendosi riconoscere a detta nota natura riepilogativa della normativa regolante la procedura selettiva in discorso, nonché meramente confermativa degli esiti di quest’ultima.
3.2. Venendo, poi, all’esame delle eccezioni pregiudiziali avanzate dalla Provincia resistente e dalle controinteressate, incentrate sull’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, si osserva che le stesse devono essere integralmente respinte.
3.3. Ed invero, va anzitutto escluso che le ricorrenti sigg.re Picchi, Bertone e Biondi, avendo ormai conseguito l’inquadramento nella categoria D quali vincitrici di successiva progressione verticale, non possano più ottenere alcun utile dall’eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso. Ritiene il Collegio, invece, che da una simile pronuncia le citate ricorrenti possano conseguire un duplice tipo di vantaggi, pur se si negasse la retrodatazione degli effetti economici del loro inquadramento nella categoria D: I) la retrodatazione degli effetti giuridici di tale inquadramento, con la conseguenza di una maggiore anzianità nella categoria de qua, foriera di possibili vantaggi negli ulteriori sviluppi di carriera (ciò, ove alla decisione si faccia conseguire non solo il puro e semplice annullamento della procedura selettiva, ma la ripetizione della stessa, con esito positivo per le predette ricorrenti);II) la possibilità di escludere dall’accesso alla categoria D le odierne controinteressate, avvantaggiandosi in termini di anzianità nella qualifica e di carriera nei confronti di queste ultime (ciò, anche solo in base all’annullamento della procedura selettiva de qua). Ne discende l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità, atteso che nel caso di specie non ricorre quella situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (facendo venir meno per il ricorrente ogni utilità della pronuncia del giudice, anche solo strumentale o morale o comunque residua), che, per la giurisprudenza consolidata (C.d.S., Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402), deve sussistere affinché si possa addivenire alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. E ciò – come si è visto – pur a prescindere dalla possibilità, per le succitate ricorrenti, di proporre in separato giudizio un’azione di risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive tra la categoria di inquadramento e quella superiore di (pretesa) spettanza.
3.4. Ad uguale conclusione di infondatezza dell’eccezione di improcedibilità deve pervenirsi anche in relazione alla posizione della ricorrente sig.ra S (la quale, a differenza delle altre, non ha partecipato all’ulteriore selezione per progressione verticale, così non acquisendo l’inquadramento nella categoria D). Si sostiene a tal proposito che, in forza del d.lgs. n. 150/2009, per l’accesso alla categoria D è ora previsto il concorso pubblico con eventuale riserva di posti ai candidati interni (al massimo fino al 50%), con la necessità, inoltre, che i candidati interni abbiano il medesimo titolo di studio previsto per i candidati esterni, cioè la laurea: titolo di studio non posseduto dalla ricorrente in discorso. Quest’ultima, dunque, non potrebbe giovarsi dell’eventuale accoglimento del ricorso e, perciò, dell’annullamento della procedura selettiva impugnata, non potendo partecipare al concorso che la Provincia dovrebbe indire per coprire i posti così resi vacanti. L’argomentazione è, però, del tutto priva di fondamento, ove si consideri che, in disparte la data di effettiva entrata in vigore delle novità legislative in tema di accesso alla categoria D ora citate (cfr. art. 65 del d.lgs. n. 150/2009), residuerebbe comunque l’interesse della ricorrente S alla ripetizione della prova orale della selezione per cui è causa: ciò che si verificherebbe nel caso di accoglimento parziale del gravame, come, d’altronde, ammette la stessa difesa della Provincia di Livorno. Donde la palese infondatezza della doglianza.
3.5. Del pari infondata è, ancora, l’eccezione di intervenuta acquiescenza avanzata nei riguardi della sig.ra S dalle controinteressate, per non avere la predetta dipendente partecipato all’ulteriore procedura selettiva mediante progressione verticale per l’accesso alla categoria D, così dimostrando – ad avviso delle controinteressate – un comportamento postumo di accettazione del contenuto degli atti impugnati. In contrario, infatti, basta ricordare, con la migliore dottrina e la giurisprudenza, che l’acquiescenza può essere configurata solamente allorché il comportamento adesivo si manifesti tra la conoscenza dell’atto ed il momento della sua impugnazione e non anche – come si pretenderebbe nel caso in esame – per un comportamento successivo alla proposizione del ricorso, poiché in detta ipotesi occorrerebbe una rinuncia esplicita (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 25 marzo 1991, n. 368;T.A.R. Calabria, Catanzaro, 15 aprile 1999, n. 460).
3.6. È, invece, fondata l’eccezione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’attribuzione del punteggio riportato nelle prove di esame in centesimi, anziché in trentesimi, come sarebbe invece dettato dall’art. 29, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione della Provincia di Livorno. Sul punto, va invero condivisa l’obiezione della difesa delle controinteressate, lì dove questa osserva che nessuna delle ricorrenti ha fornito la dimostrazione del beneficio che avrebbe ottenuto con l’attribuzione del punteggio in trentesimi, in luogo di quello in centesimi: in particolare, nessuna ha dimostrato che, con un simile mutamento di calcolo del punteggio delle prove, avrebbe superato in graduatoria le controinteressate ed acquisito una posizione utile ad essere dichiarata vincitrice. Al contrario, deve evidenziarsi come il metodo di calcolo del punteggio utilizzato nella selezione de qua fosse più favorevole, per le partecipanti alla stessa, rispetto a quello disciplinato dall’art. 29 cit.. Quest’ultimo, infatti, al comma 2 prescrive, per il conseguimento dell’idoneità in ciascuna prova di esame, un voto minimo di 21/30;il bando della procedura di cui si discute indica, invece, a tal fine il voto minimo di 60/100, che, in proporzione, è inferiore a 21/30. Donde la carenza di interesse ad impugnare una previsione del bando che, se non favorevole, almeno non ha sfavorito le ricorrenti. A tal proposito si richiama, infatti, la consolidata giurisprudenza, secondo la quale, allorché un concorrente partecipi ad una gara, scegliendo la via dell’impugnazione postuma degli atti generali, per effetto della sua non favorevole collocazione in graduatoria, la legittimità delle regole concorsuali non può esser valutata in astratto, ma deve essere sempre considerata in rapporto all’illegittimità della lesione che si è verificata nella sfera giuridica dell’interessato: questi ha l’onere di dimostrare come, concretamente, la lesione della sua personale sfera giuridica si ponga in qualche modo (in rapporto alla posizione fatta al concorrente vittorioso) in una relazione di dipendenza causale rispetto all’illegittimità della clausola (cfr. C.d.S., Sez. V, 28 marzo 2007, n. 1441).
4. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere, perciò, in parte accolto.
4.1. È, anzitutto, infondato il primo motivo, non potendosi condividere l’assunto delle ricorrenti, in forza del quale la Giunta Provinciale sarebbe priva della competenza a nominare la Commissione esaminatrice, trattandosi di atto di competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000). Né rileverebbe la contraria previsione dell’art. 19 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione della Provincia di Livorno, trattandosi di previsione di rango regolamentare e quindi da disapplicare (anche in difetto della sua esplicita impugnazione) perché difforme dal citato art. 107 T.U.E.L.: previsione, questa, di rango legislativo. L’assunto non è condivisibile. Il Collegio, pur consapevole dell’esistenza di divergenti indirizzi giurisprudenziali in materia, ritiene che la norma di riferimento (art. 107, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000) sia chiara nel circoscrivere le competenze del dirigente responsabile del servizio alla presidenza della Commissione di concorso, lasciando fuori da siffatte competenze il potere di nominarla (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 novembre 2003, n. 5699). Né pare sussistano motivi ostativi all’attribuzione del predetto potere in capo alla Giunta, per la sua natura di organo di indirizzo politico: al contrario, si debbono condividere le argomentazioni avanzate in proposito dalle controinteressate, secondo cui una previsione regolamentare che, come nella fattispecie in esame, attribuisca alla Giunta il potere di nomina delle Commissioni di concorso, è del tutto ragionevole e legittima, giacché conforme ai compiti di controllo politico-amministrativo che, ai sensi degli artt. 48 e 107, comma 1, T.U.E.L., negli Enti locali spettano alla Giunta, quale organo di governo dell’Ente. Ed invero, con una simile ripartizione delle competenze si evita che uno stesso organo (il dirigente responsabile del servizio) venga ad un tempo ad essere l’organo che nomina la Commissione e che la presiede: si evita, cioè, di attribuire ad un organo amministrativo il duplice potere di creare un altro organo, e di condurlo. Del resto, che l’art. 107, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 si debba interpretare nel senso di circoscrivere le competenze dirigenziali al solo potere di presidenza delle Commissioni di gara o di concorso, escludendone il potere di nominarle, si ricava anche dal suo coordinamento con l’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) che invece affida esplicitamente alla competenza dirigenziale il potere di nomina della Commissione di gara, nel caso questa venga aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: quest’ultima previsione, infatti, sarebbe del tutto inutile e superflua, qualora si reputasse – in conformità con l’assunto delle ricorrenti – che l’indicato potere di nomina sia già ricompreso nell’art. 107, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 267 cit.;donde, anche per questo verso, l’infondatezza del motivo esaminato.
4.2. Altrettanto infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata nomina, nella Commissione esaminatrice, di almeno un docente del corso di formazione cui le ricorrenti avevano partecipato nel novembre del 2006. Dall’art. 1, primo comma, n. 5 del bando, infatti, si desume che il corso di formazione de quo è sì propedeutico per la partecipazione alla procedura selettiva, tanto che il suo esito positivo viene configurato come requisito di ammissione alla medesima;tuttavia, la procedura selettiva in parola è tutt’altra cosa rispetto alla prova finale del corso ed anzi, si è appena visto che essa configura come già avvenuta tale prova finale, presupponendone l’esito positivo. La norma invocata dalle ricorrenti (art. 46, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione della Provincia di Livorno) è chiaramente applicabile soltanto al corso di formazione ed alle prove, preselettive e finali, del corso stesso, come è reso palese dal suo contenuto (“Della Commissione” – cioè, come si legge nella rubrica dell’art. 46, della Commissione esaminatrice del corso-concorso – “deve, in ogni caso, far parte un docente del corso”). La predetta norma non può, quindi, trovare applicazione nel caso in esame, essendo quella del corso-concorso una procedura di selezione del personale alternativa rispetto alla progressione verticale (cfr. art. 2, comma 3, del suindicato Regolamento della Provincia).
4.3. Infine, è privo di fondamento il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta la legittimità della valutazione in termini esclusivamente numerici delle prove concorsuali sostenute dalle ricorrenti. In argomento, infatti, il Collegio non rinviene elementi per distaccarsi dall’orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, secondo cui è ius receptum il principio per il quale il voto numerico, attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la propria motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e/o chiarimenti: ciò, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito svolte dalla Commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, soprattutto quando la Commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 92).
4.4. È, invece, fondato il quarto motivo, nella parte in cui è teso a censurare l’omissione della previa estrazione a sorte delle domande da porre alle candidate ammesse alla prova orale nel corso di detta prova. La regola circa la previa estrazione a sorte, nelle prove orali dei pubblici concorsi, dei quesiti da proporre a ciascun candidato, è posta dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 (regolamento contenente norme sull’accesso agli impieghi nelle P.A. e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Che nella vicenda per cui è causa detta regola sia stata violata, viene pacificamente ammesso dalla stessa Provincia resistente, la quale si limita a richiamare precedenti giurisprudenziali (in cui la regola della previa estrazione a sorte è stata esclusa) relativi, a suo dire, a fattispecie analoghe ai concorsi interni. In senso contrario alle tesi dell’Amministrazione (e delle controinteressate) è, però, agevole replicare che l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, prescrivendo nei concorsi per l’accesso a posti di pubblico impiego l’estrazione a sorte delle domande della prova orale, ha inteso garantire l’imparzialità della Commissione: a tale scopo, ha apprestato un meccanismo di particolare rigore, che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande, ma ne impedisce l’astratta conoscibilità, e la cui inosservanza determina l’illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro in ordine alla correttezza delle intenzioni della Commissione (v. C.d.S., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882). La giurisprudenza richiamata dalla Provincia e dalle controinteressate (ed in specie C.d.S., Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1920) non appare conferente, perché relativa alla specifica questione dell’assunzione del personale docente della scuola, per il quale – come nota la decisione invocata – opera il d.P.R. n. 297/1994, e cioè una disciplina speciale. In ogni caso, secondo tale giurisprudenza, il principio della trasparenza (al quale è preordinato l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994) deve essere rispettato anche nelle fattispecie in cui non trova applicazione la regola della previa estrazione a sorte dei quesiti, ricorrendo a criteri in grado di garantirne ugualmente il soddisfacimento: ma nel caso qui in esame nessuna indicazione sul punto può desumersi dalla lettura dei verbali della Commissione (in particolare, da quello del 2 luglio 2007, concernente l’effettuazione della prova orale: v. doc. 7 delle ricorrenti). Ne discende la fondatezza della doglianza, che deve pertanto essere accolta.
4.5. Facendo applicazione al caso di specie del principio di conservazione dei valori giuridici (in base al quale si devono salvare le fasi del procedimento concorsuale indenni da vizi conclamati di violazione di legge, insufficienza dell’istruttoria e di contraddittorietà: C.d.S. Sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 754), la fondatezza della doglianza ora esaminata comporta l’illegittimità della procedura selettiva impugnata ed il suo conseguente annullamento, limitatamente alla prova orale della stessa ed agli atti ad essa conseguenti, e con salvezza, invece, di tutti gli atti della procedura anteriori alla prova in parola. In particolare, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento contenente l’approvazione della graduatoria, la nomina dei vincitori e la loro assegnazione ai posti messi a concorso.
4.6. Quale effetto della decisione, la Provincia intimata dovrà, poi, provvedere alla ripetizione della prova orale della selezione gravata, nel rigoroso rispetto del canone di cui all’art. 12 cit., nonché, in esito alla stessa, al ricalcolo dei punteggi finali, con approvazione della nuova graduatoria e nomina dei vincitori della procedura selettiva.
5. In definitiva, il ricorso è parzialmente fondato, in virtù della fondatezza del quarto motivo, e deve essere parzialmente accolto, nei termini che si sono esposti, disponendosi l’annullamento degli atti specificamente indicati (prova orale della selezione ed atti successivi alla stessa).
6. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in base al vigente testo dell’art. 92 c.p.c., in ragione del carattere solo parziale della decisione di accoglimento.