TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-01-11, n. 201800321
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Pubblicato il 11/01/2018
N. 00321/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14071/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14071 del 2016, proposto da:
C R, A M, D G D, C M, T P, B G, L D, L M, F G, M S, D’Elia Valentina, P A, R G, M A, R P, M T, S R, V F, B M, M L, R G, A M, G A, T P G, N M, R N P, N F, C R, X J, A M, C P, M F e L F, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato J C, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;
contro
la Questura di Roma ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti del Questore della Provincia di Roma, con i quali si vieta di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale per anni uno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I - I ricorrenti sono tutti destinatari di separati provvedimenti di divieto di accesso negli impianti sportivi, per la durata di un anno, in relazione ad una presunta condotta di gruppo tenuta dopo la fine della partita valida per il titolo della Tim Cup, disputatasi a Roma in data 21.5.2016 tra Milan e Juventus.
I.1 - I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti: vizio di motivazione, violazione di legge ed errata applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e s.m.i. ed eccesso di potere in relazione all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura.
I provvedimenti impugnati parrebbero essere collegati ad un grave episodio di violenza accaduto dopo la finale di Coppa Italia disputatasi a Roma, presso lo stadio Olimpico, in data 21.5.2016 tra Milan e Juventus.
Alla fine della partita, i tifosi milanisti a bordo di circa una ventina di pullman provenienti da Milano, scortati da personale di P.S., transitavano per via Andrea Doria, dove, all’altezza dell’intersezione con via Leone IV, detti pullman arrestavano la marcia.
Durante tale sosta alcuni ultras milanesi, discesi dai pullman, aggredivano violentemente gli avventori del bar Jet Lag sito in via Leone IV, ferendone due con armi da taglio e danneggiando le vetrate del locale in parola.
Il personale della Polizia di Stato circondava il pullman, occupato dai tifosi milanisti, posizionato all’intersezione delle due vie e successivamente eseguivano la perquisizione degli occupanti del primo dei pullman del corteo, nel quale si trovavano gli odierni ricorrenti.
Uno dei due feriti ha reso testimonianza nell’ambito dell’incidente probatorio ex artt. 392 ss c.p.p. in data 11.10.2016, nell’ambito del procedimento penale n. 25254/16 dinanzi al Gip.
Questi, che si trovava nel suindicato bar per festeggiare un compleanno insieme alla fidanzata e ad alcuni amici, notava l’arrivo di numerosi pullman da viale delle Milizie verso via Andrea Doria.
Quello che interessava la sua visuale dal bar Jet Lag poteva essere il quarto o il quinto, mentre i primi del corteo avevano abbondantemente superato l’incrocio tra via Andrea Doria e via Leone IV.
Il danneggiato affermava di non vedere da quale mezzo di trasporto venissero le persone che hanno messo a soqquadro il bar.
Si sarebbe proceduto all’identificazione solo degli occupanti del primo pullman.
I coltelli sequestrati sono stati rinvenuti tutti nei pressi del bar Jet Lag, e non già sul pullman, come invece erroneamente riportato nei provvedimenti impugnati.
Sarebbero stati emessi provvedimenti di DASPO nei confronti dei 70 occupanti del primo pullman del corteo, senza accertare la consapevole partecipazione degli stessi alla condotta di gruppo.
II - Si sono costituiti in giudizio la Questura di Roma ed il Ministero dell’Interno.
III - Con ordinanza collegiale n. 439 dell’11.1.2017, è stato chiesto all’Amministrazione di produrre tutta la documentazione posta a fondamento dell’adozione dei provvedimenti gravati, unitamente ad una relazione sui fatti di causa. L’Amministrazione non vi ha adempiuto.
IV - Con ordinanza n. 1140 dell’8.3.2017, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale. La suddetta ordinanza non risulta appellata.
V - Nella pubblica udienza del 21.11.2017 il ricorso è stato chiamato in decisione.
V.